Salva-precari: il Governo corre ai ripari contro la UE per evitare la bancarotta.
ANIEF pronta a richiedere la remissione alla corte costituzionale contro la norma blocca-risarcimenti per il personale precario che chiede la stabilizzzione .
Dopo aver approvato il comma 1 dell’articolo 1 della legge 167/09 che assicura al personale docente con contratto a tempo determinato, inserito nelle graduatorie ad esaurimento, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato (se ha prestato servizio per un triennio anche non continuativo nel quinquennio precedente), l’ANIEF ha promosso per i soci iscritti tentativi di conciliazione atti ad assicurare quanto normato e a presentare anche una domanda risarcitoria per un equo indennizzo, visto il mancato rispettivo di una precisa direttiva europea, già recepita parzialmente dalla finanziaria 2008 per alcuni comparti ministeriali e ricordata da diversi giudici del lavoro. Ora il Governo corre ai ripari per evitare la bancarotta e inserisce nell’articolo 34 del disegno di legge n. 1167-b in discussione al Senato (delega al Governo in merito a lavori usuranti …) una norma tesa a ridurre soltanto ad un anno (riducibile del 50%) il risarcimento economico richiesto dai ricorrenti, soprattutto docenti precari.
Dopo l’ingiusto negato pagamento rispetto agli scatti biennali di anzianità, riservato al personale precario, dopo il blocco delle assunzioni previsto dalla Finanziaria 2007, si provvede all’ennesima ingiustizia nei confronti di un personale di cui si rivendica la continuità didattica soltanto a parole ma non nei fatti, visto l’allontanamento della stabilizzazione e la paventata ipotesi di cancellazione delle stesse graduatorie.
L’ANIEF, pertanto, non si ferma ed è pronta a richiedere al giudice del lavoro dopo il fallimento dei tentativi di conciliazione esperiti anche la remissione alla corte costituzionale di questa norma iniqua, se approvata perché tutti i lavorati hanno pari dignità al di là della loro contratto, a termine o di ruolo.
18 febbraio 2010
Il comma 5, 6, 7 dell’art. 34 del ddl 167-b
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.