Prot. n. 16/2 sg
Lì, 16/02/2010
Oggetto: Il Tribunale di Brindisi conferma il diritto a sottoscrivere i contratti fino al 31 agosto invece del 30 giugno sui posti liberi e vacanti e condanna il MIUR e l’I.I.S.S. “C. Agostinelli “ di Ceglie Messapica al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 1.400,00. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 460/2010, riconosce il diritto giuridico ed economico dei mesi di luglio ed agosto ad assistente tecnico C.C., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Carlo Verusio del foro di Brindisi, nominato su posto libero e vacante, a sottoscrivere il contratto fino al 31 agosto invece del 30 giugno, condanna i resistenti, MIUR e Istituto d’Istruzione Superiore “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR) al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1.400,00 euro, di cui 900,00 per onorario, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) con il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato tutta la fase del contenzioso, non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione a favore di un lavoratore scolastico che, nominato dal dirigente su un posto libero e vacante dopo i trasferimenti, già inserito in organico di diritto, si era visto conferire il contratto fino al 30 giugno invece del 31 agosto, per come è previsto dall’art. 4 comma 11 della legge n. 124/99 e del successivo D.M. n. 430/00, che regolamenta le supplenze del personale scolastico.
A nulla erano valse le rimostranze ed il tentativo di conciliazione per far desistere il dirigente scolastico dalla determinazione assunta e cioè di limitare il contratto fino al 30/6 invece del 31/8 per cui, per il riconoscimento del diritto e dei mesi di luglio ed agosto, si è dovuto far ricorso al Tribunale che ha ora riconosciuto, giuridicamente ed economicamente, quanto negato prima dal dirigente scolastico; tanto è sempre pantalone che paga le spese di lite!.
Nel merito della sentenza il Giudice conferma che la legge ed il regolamento non possono essere annullate da una circolare del ministero del 21/7/06 che ha male interpretato la fonte primaria che resta la legge ed il successivo regolamento di attuazione e che tale principio è confermato da giurisprudenza consolidata per cui, il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA (lo stesso principio vale per i docenti) supplente, relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale.
Pertanto, qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi ed è illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in quanto contrario alla legge ed al regolamento, anche perché, la supplenza, è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre e non per esigenze temporanee, a prescindere da chi abbia provveduto alla nomina (dirigente scolastico o USP).
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB