Prot. 14/12 sg
Lì, 14/12/2009
Oggetto: Il docente supplente ha sempre diritto al completamento, anche dividendo il posto.
Intervento positivo del SAB in provincia di Rimini a beneficio di precaria cosentina.
Il docente precario che ha sottoscritto una proposta di contratto con l’USP su uno spezzone orario, ha sempre diritto al completamento, anche frazionando il posto intero, nelle successive convocazioni così come previsto dal regolamento sulle supplenze e dal contratto di lavoro vigente; tale diritto matura anche se il nuovo posto vacante e disponibile, è ritenuto inscindibile da parte del dirigente scolastico.
Nel merito, l’insegnante precaria R.R. di Tortora della scuola primaria, inserita nelle graduatorie ad esaurimento dell’USP di Rimini, in fase di prima convocazione, come ultima convocata, non essendovi disponibilità di posti interi è stata costretta a scegliere uno spezzone di 12 ore; successivamente, in altra convocazione, l’USP di Rimini portava in disponibilità un posto intero, senza convocare la suddetta che aveva diritto al completamento, questo perché, secondo una nota emessa dal dirigente scolastico, la disponibilità non poteva essere frazionata per essere il posto a tempo pieno.
Contro tale modo di operare insorgeva il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) tramite il responsabile territoriale della sede di Praia a Mare prof. Umberto Sola che subito prendeva contatto con l’USP di Rimini e invocava l’applicazione delle norme regolamentari e contrattuali vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro, quali:
- l’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/07 che riconosce il diritto al completamento in caso di assenza di posti interi e che tale completamento può avvenire in base alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, in una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
- la nota MIUR prot. n. 12643 del 31/8/2009 che per l’a.s. in corso dà la possibilità al docente di completare l’orario anche se abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi;
- l’art. 40 comma 7 del contratto di lavoro vigente del 29/11/07 successivo al D.M. di cui sopra che è prevalente per effetto del criterio di specificità che non può essere compresso o limitato da disposizioni di fonte pubblicistica quali regolamenti, circolari, note, vincoli, ecc.., e che prevede il diritto al completamento in presenza della disponibilità delle relative ore o, comunque, all’elevazione dell’orario settimanale.
Inoltre è nulla la precisazione del dirigente scolastico del 1° circolo di Rimini riportata nel successivo calendario di convocazione rettificato dall’USP che limita la frazionabilità del posto alla condizione di rispettare rigorosamente le modalità e l’orario d’insegnamento, già deliberati in collegio docenti e in possesso dei genitori.
L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio anche perché, nel caso di specie, il posto è a tempo pieno, con la presenza di più insegnanti, con ambiti che rendono lo stesso posto scindibile.
Per tutto ciò l’ins. R.R. si è vista riconoscere il diritto al completamento, frazionando il posto, ed ora presta servizio per le 24 ore settimanali.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base)