SAB: Comunicato 14 dicembre 2009

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

SAB: Comunicato 14 dicembre 2009

Messaggiodi edscuola » 15 dicembre 2009, 20:11

Prot. 14/12 sg
Lì, 14/12/2009

Oggetto: Il docente supplente ha sempre diritto al completamento, anche dividendo il posto.
Intervento positivo del SAB in provincia di Rimini a beneficio di precaria cosentina.

Il docente precario che ha sottoscritto una proposta di contratto con l’USP su uno spezzone orario, ha sempre diritto al completamento, anche frazionando il posto intero, nelle successive convocazioni così come previsto dal regolamento sulle supplenze e dal contratto di lavoro vigente; tale diritto matura anche se il nuovo posto vacante e disponibile, è ritenuto inscindibile da parte del dirigente scolastico.

Nel merito, l’insegnante precaria R.R. di Tortora della scuola primaria, inserita nelle graduatorie ad esaurimento dell’USP di Rimini, in fase di prima convocazione, come ultima convocata, non essendovi disponibilità di posti interi è stata costretta a scegliere uno spezzone di 12 ore; successivamente, in altra convocazione, l’USP di Rimini portava in disponibilità un posto intero, senza convocare la suddetta che aveva diritto al completamento, questo perché, secondo una nota emessa dal dirigente scolastico, la disponibilità non poteva essere frazionata per essere il posto a tempo pieno.

Contro tale modo di operare insorgeva il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) tramite il responsabile territoriale della sede di Praia a Mare prof. Umberto Sola che subito prendeva contatto con l’USP di Rimini e invocava l’applicazione delle norme regolamentari e contrattuali vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro, quali:

- l’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/07 che riconosce il diritto al completamento in caso di assenza di posti interi e che tale completamento può avvenire in base alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, in una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;

- la nota MIUR prot. n. 12643 del 31/8/2009 che per l’a.s. in corso dà la possibilità al docente di completare l’orario anche se abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi;

- l’art. 40 comma 7 del contratto di lavoro vigente del 29/11/07 successivo al D.M. di cui sopra che è prevalente per effetto del criterio di specificità che non può essere compresso o limitato da disposizioni di fonte pubblicistica quali regolamenti, circolari, note, vincoli, ecc.., e che prevede il diritto al completamento in presenza della disponibilità delle relative ore o, comunque, all’elevazione dell’orario settimanale.

Inoltre è nulla la precisazione del dirigente scolastico del 1° circolo di Rimini riportata nel successivo calendario di convocazione rettificato dall’USP che limita la frazionabilità del posto alla condizione di rispettare rigorosamente le modalità e l’orario d’insegnamento, già deliberati in collegio docenti e in possesso dei genitori.

L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio anche perché, nel caso di specie, il posto è a tempo pieno, con la presenza di più insegnanti, con ambiti che rendono lo stesso posto scindibile.

Per tutto ciò l’ins. R.R. si è vista riconoscere il diritto al completamento, frazionando il posto, ed ora presta servizio per le 24 ore settimanali.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base)
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

Proclamazione dello stato di agitazione territoriale

Messaggiodi edscuola » 20 dicembre 2009, 12:23

Prot. n. 14/12 sc Lì, 14/12/09



Al Sig. PREFETTO

COSENZA



Al Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

CATANZARO Lido



Al Dirigente Reggente

USR Articolazione Territoriale

COSENZA



Al Dirigente Scolastico

All’Albo Sindacale

A Tutto il Personale

Ist. Ist. Sup. LICEO ARTISTICO- ITA “Tommasi”

COSENZA



e p.c. Alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi

ROMA



Alla Stampa e TV -Loro Sedi-



Oggetto: Formale proclamazione dello stato di agitazione territoriale per tutto il personale,

docente ed ATA, con contratto a tempo indeterminato e determinato, in servizio

nell’istituzione scolastica IIS Liceo Artistico-Ita “Tommasi” di Cosenza.



Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) nella persona del segretario generale e legale rappresentante prof. Francesco SOLA, con sede legale in Castrovillari, via Roma n. 100, tel. e fax 0981/27736, e-mail sindacato.sab@sabcs.191.it

P R E M E S S A

- Che, con nota sindacale del 25/8 del 25/8/09, portata a conoscenza all’USR della Calabria proclamava lo stato di agitazione con sit –in di protesta tenuto in data 31/8/09 c/o l’USP di Cosenza in materia di tagli agli organici del personale docente ed ATA e che con successive note contestava gli organici adeguati alla situazione di fatto in particolare per quelle classi di concorso i cui posti erano stati costituiti d’ufficio, per l’a.s. 2009/10, con 24 ore d’insegnamento frontale nelle scuole secondarie di 2° grado a fronte delle 18 ore previste dall’art. 28 del CCNL del 29/11/2007;

- la costituzione di posti a 24 ore ha creato un forte taglio occupazionale, anche se disposizioni prevedevano la riconduzione a 18 ore delle cattedre e, ove non era possibile, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, l’applicazione dell’eccezione con ricorso ad una diversa organizzazione modulare ( non ultima la C.M. n. 63 del 6/7/09), per la costituzione di posti di poco inferiori a 18 ore;

-che, a fronte di ciò, l’USP di Cosenza e il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica in indirizzo, non ritenevano d’intervenire in merito, nonostante delibera collegiale del collegio dei docenti dell’1/9/09 trasmessa all’USP con prot. n. 1934 del 3/9/09, al fine di ricondurre a 18 ore o di poco inferiore a tale monte-ore alcune cattedre ad es. A018, A022, A049 ecc, ed attribuivano ai docenti titolari le ore in eccedenza, fino a 24 ore, in violazione del deliberato collegiale, della normativa ministeriale e contrattuale sopra richiamate;

-che, il personale ATA in servizio nella predetta istituzione scolastica che gestisce anche l’annesso convitto, a tutt’oggi, non è stato sentito in merito al piano delle attività di cui all’art. 53 del CCNL del 29/11/07, ne la contrattazione integrativa d’istituto ha disciplinato le modalità dell’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario di servizio per come previsto dagli artt. 6 e 51 del precitato CCNL, ne sono stati contrattualizzati i criteri di prestazione di detto lavoro, anche in presenza di turnazione festiva, ecc.., ne sono stati definiti i relativi incarichi specifici ed i compensi per detto personale per come espressamente previsto dall’art. 47 del già citato CCNL;

-che, a fronte di rilievo sindacale del SAB prot. n. 19/11 del 19/11/2009, inviato anche alle SS.LL. in indirizzo, escluso il sig. Prefetto, con il quale si chiedevano riscontri immediati in merito tendenti alla risoluzione alle problematiche di cui sopra, anticipando la presente formale proclamazione dello stato di agitazione, non è stato fornito nessun riscontro.

V I S T E

Le disposizioni ministeriali e contrattuali sopra richiamate in materia di organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario di servizio per docenti ed ATA.

C O N S T A T A T O

Che, a tutt’oggi, i rilievi sindacali posti in essere tendenti alla riconduzione della cattedre a 18 ore invece delle attuali 24 ore ed alla contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro, dell’orario di servizio, per docenti ed ATA, non hanno trovato, né riscontri né soluzioni,

P R O C L A M A

Ai sensi della Legge n. 146/1990 come modificata dalla Legge n. 83/2000, lo stato di agitazione territoriale del personale docente ed ATA, sia con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, in servizio nell’IIS Liceo Artistico-ITA “Tommasi” e convitto annesso di Cosenza.

C H I E D E

L’esperimento della procedura conciliativa prevista dalle citate leggi tramite convocazione delle parti.







A V V E R T E

Che, in mancanza di convocazione o di conciliazione, sarà proclamato, con le modalità previste dalle citate leggi, lo

S C I O P E R O T E R R I T O R I A L E

per tutto il personale indicato nella proclamazione per la prima ora di funzionamento antimeridiano dell’istituzione scolastica.



A tale scopo questa O.S. resta disponibile per ricevere comunicazioni in merito facendo riferimento alla segreteria generale SAB via Roma n. 100 cap 87012 CASTROVILLARI ( CS ) tel. e fax 0981/27736, E-mail sindacato.sab@sabcs.191.it

F.to Prof. Francesco SOLA

Segretario generale SAB

( Fed.ne Scuola.Base )
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30


Torna a Educazione&Scuola© - Rassegna Sindacale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti