Scuola: il Consiglio di Stato, su richiesta dell’ANIEF, ordina al Ministro di Gelmini di consentire il trasferimento da una provincia all’altra come la legge prescrive.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del MIUR teso a impedire il trasferimento dei docenti da una provincia all’altra all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie. Ancora una volta, l’ANIEF ottiene una vittoria nei tribunali, ma questa volta, forte anche della nuova legge di conversione n. 167/2009 del decreto legge 134/09. Oltre ai ricorsi per l’inserimento a pettine in tutte le graduatorie scelte, infatti, l’Associazione professionale e sindacale aveva promosso al TAR Lazio per un migliaio di docenti dei ricorsi per ottenere il diritto al trasferimento da una provincia all’altra all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, ottenendo due ordinanze cautelari (3349/09, 3350/09). Tale diritto era stato sempre concesso dal MIUR fino al 2009 quando decise con il D.M. 42/2009 di negarlo, anche se garantito dalla legge 143/04, recentemente ripresa dal comma 4-bis dell’articolo 1 della legge n. 167/2009 promulgata ieri in Gazzetta ufficiale, e voluto fortemente dal Ministro Gelmini per evitare il commissariamento e PER dare copertura legislativa all’inserimento in coda previsto nelle province aggiuntive. Oggi, il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5865/09 ha confermato l’interpretazione data dai giudici di primo grado in sede cautelare, teso a garantire lo stesso principio del diritto al trasferimento, e ha respinto l’appello del MIUR presentato con il ricorso n. 8684/09. E’ evidente, secondo il presidente Marcello Pacifico, che il Legislatore, nel fornire l’interpretazione autentica della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (avvenuto con la legge 296/06), nel consentire il trasferimento da una provincia all’altra e lo stesso aggiornamento dei punteggi, ha chiarito alcuni punti essenziali: non è cambiata la natura giuridica delle graduatorie, restano valide tutte le leggi previgenti riguardanti il funzionamento delle stesse graduatorie (leggi n. 124/99, 333/01, 143/04), non è avvenuta alcuna cristallizzazione delle posizioni dei docenti iscritti nelle stesse graduatorie. D’altronde, chiaramente, su questo tema l’interpretazione autentica della legge è stata data recentemente. Pertanto, daremo mandato ai legali di chiedere ai giudici del TAR Lazio nuove richieste di ottemperanza-commissariamento che permettano ai ricorrenti di trasferirsi nella nuova provincia scelta. Resta ferma la volontà di chiedere, comunque, agli stessi giudici, la remissione alla corte costituzione di quella parte del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 167/2009 che in violazione di una sentenza della stessa Corte, istituisce nuove fasce alle graduatorie ex-permanenti non previste dalla legge 296/06, per garantire quegli altri 15.000 docenti che si sono rivolti a noi per chiedere giustizia contro le code ed essere assunti secondo il merito. L’altra nuova ordinanza n. 5832/09 del 25 novembre del Consiglio di Stato, di rigetto dell’ennesimo appello del MIUR, conforta la nostra scelta e le decisioni della giurisprudenza in materia.
25 novembre 2009
Il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 167/2009.
“Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.”