ANIEF: Graduatorie regionali Sicilia

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ANIEF: Graduatorie regionali Sicilia

Messaggiodi edscuola » 23 novembre 2009, 17:46

Graduatorie regionali Sicilia: ANIEF ottiene i 30 punti per i sissini

Dopo il ricorso al TAR di Palermo, l’amministrazione torna indietro e attribuisce il giusto punteggio per la compilazione delle graduatorie.
Ad un anno di distanza dall’Ordinanza Assessoriale n°2 del 2 Settembre 2008, pubblicata in GURS il 26 Settembre 2008, dopo il ricorso n. 2684/09 promosso dai legali dell’ANIEF (avv. Ganci e Miceli) al TAR di Palermo, l’Assessorato dei BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE si corregge e con ordinanza n. 3 del 25 settembre 2009 ordina che i 30 punti assegnati illegittimamente a tutti i candidati non in possesso del titolo SSIS, siano riassegnati ai sissini. Si legge, infatti,: “Il punto 4 della lettera A della tabella di valutazione dei titoli è sostituita dal seguente: 4) per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ( S.S.I.S. ) a seguito di un corso di durata biennale, per la specifica classe di concorso vengono attribuiti punti 30.”
Il provvedimento riguarda migliaia di aspiranti supplenti, tanto che ancor ad oggi è stato difficile trovare le risorse per esaminare tutte le domande. Questa è un’altra vittoria dei legali dell’ANIEF che hanno convinto l’Amministrazione a fare un passo indietro, e che ora sono pronti al deposito di motivazioni aggiunte al TAR nei confronti di quelle scuole che non si adegueranno a tale nuova ordinanza. Le scuole, infatti, in assenza delle graduatorie regionali che non sono mai state pubblicate dall’USR Sicilia, hanno provveduto alla compilazione di graduatorie di Istituto - non consultabili via internet - secondo i vecchi criteri dell’ordinanza del 2 settembre 2008, come ha ritenuto, ad esempio, tra gli altri, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Reg.le d’istruzione superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria (PA). L’ANIEF, a tal proposito invierà nei prossimi giorni una lettera di diffida al Direttore Scolastico regionale per chiedere l’immediata pubblicazione delle graduatorie regionali, e mette a disposizione dei soci un modello di diffida per i dirigenti scolastici da personalizzare per ottenere la correzione delle graduatorie d’istituto illegittimamente compilate e per procedere alla corretta stipula dei contratti. In caso di diniego, si prevedono nuove azioni legali. Il personale interessato come i vecchi ricorrenti, pertanto, sono pregati di contattare la segreteria professionale.
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ORDINANZA ASSESSORIALE n. 3

Messaggiodi edscuola » 23 novembre 2009, 17:49

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA ASSESSORIALE n. 3

PALERMO,li 25 Settembre 2009

PROT. n. 2195 SERVIZIO V° - U.O. XII –

VISTA la L.R. 5/9/1990, n. 34;
VISTA la Ordinanza Assessoriale n. 2 del 2 settembre 2008 vistata alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 2540 del 7/1/2009, concernente “ le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli Istituti regionali paritari per il triennio 2009/2012 e seguenti”.
CONSIDERATO che questo Assessorato, avendo rilevato omissioni ed imperfezioni da refusi, ritiene opportuno procedere alla parziale modifica ed integrazione di alcuni punti della citata Ordinanza n. 2/2008 come segue:
1) Al punto 4) della tabella di valutazione dei titoli annessa alla predetta O.A. n. 2/2008, sono stati erroneamente indicati ( con la valutazione aggiuntiva di punti 30 ) i titoli culturali conseguiti a seguito di partecipazione ai concorsi a cattedra non più previsti dalla vigente normativa, anziché, correttamente, quelli previsti al punto A 4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con Decreto Ministeriale 15/3/2007, n. 15.
2) Il comma 24 dell’art. 3 “ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE “risulta in contrasto con il il comma 1 dell’art. 10, “ ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE “ in quanto: ai sensi del comma 24 dell’art. 3, la mancanza di firma sulla domanda non è causa di esclusione e può essere regolarizzata entro il termine stabilito dall’U.S.R., mentre ai sensi del comma 1 dell’art. 10, la mancata sottoscrizione del candidato sulla domanda è motivo di esclusione”.
3) Al comma 11 dell’art. 7 lettera B) “ VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE ED ALTRE ATTIVITA’ “ indicati al punto 17 delle “ NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO “, non è stato specificato con quale punteggio devono essere valutate tali attività;
4) nell’elenco delle graduatorie regionali annesso alla O.A. n. 2/2008, nella tabella “A”, è stata omessa l’indicazione della classe di concorso 42 – INFORMATICA – ai fini della formazione della relativa graduatoria regionale triennale per l’insegnamento negli Istituti regionali paritari di Bagheria e Catania;
RITENUTO necessario di dovere apportare le necessarie conseguenti modifiche alla O.A. n. 2 del 2 settembre 2008;
RITENUTO altresì, che per quanto non previsto nulla viene modificato;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

ORDINA

Art.1) Per le motivazioni in premessa enunciati, la O.A. n. 2 del 2 settembre 2008, vistata alla ragioneria centrale di questo Assessorato al n. 2540 del 7/1/2009 concernente “ Le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo a tempo determinato negli Istituti regionali paritari per il triennio 2009/2012 e seguenti”, è integrata e modificata come segue:

a) Il punto 4 della lettera A della tabella di valutazione dei titoli è sostituita dal seguente:
4) per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ( S.S.I.S. ) a seguito di un corso di durata biennale, per la specifica classe di concorso vengono attribuiti punti 30. (nel caso di più abilitazioni conseguiti a seguito della frequenza di un unico corso, sarà valutata una sola abilitazione a scelta dell’interessato).

b) Le parole “ domande prive della sottoscrizione del candidato “ del comma 1 dell’art. 10 sono soppresse.

c) Le attività di cui alla lettera b comma 11 dell’art. 7 saranno valutati ai sensi del punto 3) “ altre attività di insegnamento “ punto D – TITOLI DIDATTICI – della tabella di valutazione dei titoli.

d) Ai fini della formazione della relativa graduatoria regionale triennale la classe di concorso 42 – INFORMATICA – deve intendersi inclusa nell’elenco delle graduatorie regionali tabella A, per l’insegnamento negli Istituti regionali paritari di Bagheria e Catania.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Ragioneria Centrale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L’ASSESSORE
(On. Nicola Leanza )
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