Per la Scuola della Repubblica: Crocifisso nelle scuole

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Per la Scuola della Repubblica: Crocifisso nelle scuole

Messaggiodi edscuola » 8 novembre 2009, 12:19

Per la scuola della Repubblica
Comitato di Firenze

Il crocifisso nelle scuole: lo zelante sindaco PD di Scarlino con un arbitraria ordinanza invoca i regolamenti fascisti e falsifica una sentenza della Corte Costituzionale.

Nella crociata a difesa del crocifisso nelle scuole statali (ovviamente in coerenza con il principio supremo di laicità dello Stato affermato nella Costituzione) si è distinto il Sindaco PD di Scarlino, tale Maurizio Bizzarri, che ha subito disposto con una ordinanza del 5.11.us. l’obbligo di affiggere il crocifisso nelle scuole del Comune di Scarlino minacciando agli eventuali trasgressori una sanzione amministrativa di €500,00.

Con tale ordinanza, che si allega, lo zelante Sindaco è riuscito a realizzare un concentrato di illegittimità e di falsità che dovrebbe indurre i dirigenti del PD, quanto meno a dissociarsi pubblicamente.

In sintesi:

Invoca i regolamenti fascisti del 1924 e 1927 che come ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 389 del 13.12.2004, non hanno alcun valore di legge;

Il riferimento al crocefisso è contenuto nel solo RD 965/24 all’art. 118 che afferma: " ogni istituto ha la bandiera nazionale, ogni aula l’immagine del crocifisso ed il ritratto del Re" (Il Sindaco di Scarlino pretenderà anche l’affissione del ritratto del Re?)

Nessuna legge o atto avente forza di legge (sarà bene spiegare al Sindaco, che i regolamenti, ancorché emanati nel regime fascista, non avevano ed ovviamente non hanno forza di legge) prevede l’obbligo dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche;

E’ assolutamente falso (ed il Sindaco o è incompetente o è in mala fede) che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 389 del 13.12.2004 abbia dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità dei regolamenti fascisti: "non violando di fatto i principi di imparzialità e laicità dello Stato". Tale affermazione non è scritta, però, in alcuna parte della sentenza. La Corte Costituzionale, al contrario di quanto afferma il fantasioso Sindaco di Scarlino, dopo aver rilevato che non esiste alcuna norma di legge che preveda l’obbligo di affissione del crocifisso, poiché "le norme regolamentari richiamate", norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, non si è pronunciata sulla questione ed in nessun modo (nemmeno implicitamente) ha affermato che i regolamenti fascisti non violano i principi di imparzialità e laicità dello Stato.

E’ esatto invece, che la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto non censurabile l’affissione del crocifisso nelle aule, ma il Sindaco di Scarlino ha omesso di considerare che la sentenza della Corte dei Diritti dell’uomo deriva proprio è stata pronunciata con riferimento proprio a tale decisione del Consiglio di Stato, che l’ha ritenuta infondata.

Il Sindaco di Scarlino per fortuna della scuola italiana non ha alcuna competenza sulle istituzioni scolastiche e, quindi, l’ordinanza da lui emessa e le sanzioni minacciate, sono, non solo arbitrarie, ma giuridicamente del tutto irrilevanti. Trattandosi, però, di un atto che ha senza dubbio una rilevanza politica è auspicabile che da parte delle forze politiche democratiche ci sia una chiara e netta posizione conto atti così gravemente irresponsabili

Per il Comitato "Per la scuola della Repubblica"
Corrado Mauceri
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ORDINANZA N. 174 DEL 5/11/2009 COMUNE SCARLINO

Messaggiodi edscuola » 8 novembre 2009, 12:23

COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO

ORDINANZA N. 174 DEL 5/11/2009

IL SINDACO

Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 3 novembre 2009 che accogliendo il ricorso ad essa presentato, nella sostanza, vieta di tenere affisso il crocifisso nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;

Visti i Regolamenti del 1924 e 1927 sugli arredi scolastici, i quali prevedevano l’affissione dei crocifissi nelle scuole;

Vista l’Ordinanza n.389 del 13 .12.2004 della Corte Costituzionale, con la quale si dichiarava inammissibile la questione di incostituzionalità, sollevata dal Tar del Veneto, sui Regolamenti prima citati, nella parte in cui gli stessi includevano il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, non violando di fatto i principi di imparzialità e laicità dello Stato;

Vista la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n.556 del 13.2.06 che definiva che l’apposizione del crocifisso nelle aule “ non appare censurabile rispetto al principio di laicità dello Stato italiano” essendo “simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”;

Ritenuto che il crocifisso esprima in Italia , in chiave simbolica, l’origine religiosa di valori civilmente rilevanti quali tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, libertà, solidarietà, rifiuto di ogni discriminazione;

Considerando che l’esposizione del crocifisso in una sede non religiosa non assume un significato discriminatorio sotto il profilo religioso, poiché rappresenta valori civilmente rilevanti che ispirano il nostro Ordine costituzionale, emergono dalle norme fondamentali della Carta costituzionale, sono base del nostro convivere civile, delineano la laicità propria dello Stato a prescindere dalla religione seguita dagli alunni (come definito nella sentenza della Corte costituzionale di cui sopra);

Visto che il Governo Italiano ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

Ritenuto che, nelle more dell’esito del ricorso presentato dallo Stato italiano, sia necessario preservare le attuali tradizioni e mantenere nelle aule scolastiche di questo comune la presenza del crocifisso;

Visto il Decreto Maroni sulla Sicurezza, siglato il 5.08.2009;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, e in condivisione con il ricorso dello Stato Italiano, di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole del comune di Scarlino come espressione dei fondamentali valori civili e culturali dello Stato Italiano, perlomeno fino all’esito del Ricorso alla Corte europea, espletato dallo Stato Italiano, salvo diverse disposizioni;

Il presente provvedimento sarà notificato per l’esecuzione al Dirigente dell’Istituto comprensivo Scarlino – Gavorrano per la trasmissione ai singoli plessi del Comune di Scarlino, ed affisso all’Albo pretorio.

Il personale della Polizia Municipale controllerà, entro 7 giorni dalla data odierna, l’osservanza della presente Ordinanza.

Ai trasgressori della presente Ordinanza sarà applicata sanzione amministrativa di euro 500,00.

Il personale della Polizia Municipale è tenuto a far rispettare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento é ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, entrò il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso, ai sensi della Legge 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Scarlino, 5.11.2009

IL SINDACO
Maurizio Bizzarri
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