ANIEF: Comunicato 28 ottobre 2009

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ANIEF: Comunicato 28 ottobre 2009

Messaggiodi edscuola » 1 novembre 2009, 19:04

SCUOLA: Consiglio di Stato respinge altri due appelli del MIUR contro l'inserimento a pettine dei ricorrenti ANIEF.

Mentre è iniziata la discussione in VII Commissione del Senato del DL 134/2009 così come modificato dalla Camera dei Deputati, nonostante la memoria dell'Avvocatura dello Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto i due appelli presentati dal MIUR avverso le ordinanze nn. 2819 e 2818 (ruoli 4340 e 4341) favorevoli all'inserimento a pettine, disposte dai giudici del TAR Lazio.
Ora si attendono gli ulteriori giudizi di ottemperanza calendarizzati per il 5 novembre, che verranno certamente discussi prima che il provvedimento all'esame del Senato sia approvato in forma definitiva.
L'ANIEF oggi in audizione al Senato (VII Commissione) ha ribadito la necessità della tutela dell'esecutività delle pronunce della magistratura e del diritto di tutti i docenti precari alla mobilità sul territorio nazionale e all'assunzione in base al merito ovvero al rispettivo punteggio nelle graduatorie. Bisogna rispettare gli articoli della nostra costituzione, i principi di uguaglianza e di pari opportunità e di accesso per merito nella Pubblica Amministrazione.
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ANIEF chiede in Senato modifiche al Salva-Precari

Messaggiodi edscuola » 1 novembre 2009, 19:07

Precariato: ANIEF chiede in Senato modifiche al Salva-Precari.

Il 28 ottobre 2009 è stata audita la delegazione ANIEF insieme al CIP Nazionale e a una delegazione di docenti del CPS (coordinamento precari scuola) presso la VII Commissione del Senato. Presentati emendamenti per la stabilizzazione dei precari, le immissioni in ruolo, gli scatti biennali di anzianità, lo stop ai tagli sul sostegno, l’apertura delle GaE, l’inserimento a pettine.

Il Presidente Nazionale Marcello Pacifico, insieme ai membri della delegazione, Orazio De Giulii e Daniela Pietrasanta, ha illustrato gli emendamenti proposti e gli ordini del giorno che riguardavano anche i ricercatori precari e i supervisori. Durante l’esposizione, più volte interrotta con asprezza, inaspettatamente e inspiegabilmente visti gli apprezzamenti del Presidente della VII e della XI Commissione della Camera, dal senatore Asciutti capogruppo del PdL, si è dimostrata la chiara incongruità e illegittimità del testo in esame, considerazioni peraltro condivise dagli altri rappresentanti dei precari auditi. Resta ferma l’intenzione dell’Associazione professionale e sindacale di scioperare giorno 9 novembre anche contro questo testo e a sostegno delle proposte emendative che proprio in quel giorno potrebbero essere discusse in aula del Senato. Presto, il Tar deciderà sui ricorsi che saranno presentati per garantire a tutti i precari ricorrenti l’inserimento nelle graduatorie distrettuali e la maturazione dei 12 punti di servizio. Mentre nei prossimi giorni comunicheremo ai soci le istruzioni operative per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere i soldi relativi ai mancati scatti biennali di anzianità e alla mancata assunzione in ruolo dopo tre anni di precariato a tempo determinato.
Come abbiamo ribadito al senatore Asciutti, ricorriamo al Tribunale per ottenere giustizia, visto che il legislatore dimentica troppo spesso che la iustitia è condicio sine qua perché la lex sia promulgata. Ribadiamo, inoltre, la nostra netta opposizione all’eliminazione delle graduatorie ad esaurimento come paventata dagli esponenti della maggioranza: basta rispettare la normativa esistente e immettere in ruolo il personale precario non assecondando gli interessi di qualche Sindacato o Dirigente scolastico. Non si può per ragioni di finanza eliminare i precari della scuola dopo aver eliminato i precari della ricerca.

29 ottobre 2009

Gli emendamenti e la relazione

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,
il testo, che oggi la Commissione esamina, ha subito diverse modifiche fin dall’approvazione in C.d.M. del 9 settembre 2009, quando consisteva nel solo articolo 16 (ora art. 1, c. 1, 2, 3, 4) del Decreto Legge recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, dal titolo Modifiche all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05). Proprio le nostre osservazioni, pubblicate l’11 settembre, sulla congruenza rispetto alle norme relative alla decretazione d’urgenza e alla normativa comunitaria e costituzionale, convinsero il Governo a ripresentarlo in C.d.M. il 18 settembre e ad approvarlo come testo autonomo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre.
Già questa premessa spiega perché il comma 1, articolo 1, non risponde al profilo dell’omogeneità e della specificità, considerati come requisiti irrinunciabili per una disciplina che debba imporsi come urgente e necessaria, violando il disposto dall’articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Le disposizioni richiamate, tese a bloccare i processi al Tribunale del Lavoro di cui siamo promotori per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità e per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, infatti, eludono il carattere puntuale del provvedimento, sfuggono al suo oggetto, non hanno alcun rapporto con le altre singole disposizioni, con il contenuto stesso del decreto legge o con il nuovo titolo del provvedimento recante Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009 2010. Il comma 1, nel porre limitazioni alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato cancella la continuità didattica che può essere assicurata soltanto dal personale di ruolo e si richiama a principi che negano esplicitamente la continuità didattica per vietare lo scatto biennale di anzianità al personale precario. D’altronde, tale comma non poteva richiamare coerentemente nel suo titolo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05), che riprende analoghe pronunce (sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04 e sentenza 7 settembre 2006, causa C-53/04) della stessa Corte, e rimanda alla direttiva del Consiglio d’Europa del 28 giugno 1999, 1999/70/CE. Il diritto comunitario osta all’adozione di una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro, che determini una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. “Tale nozione deve essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge”. Inoltre, già la legislazione vigente (legge n. 312 del 1980, legge n. 186 del 2003, legge n. 27 del 2006) assicura il diritto alla maturazione degli scatti biennali di anzianità al personale docente precario di religione, diritto esteso a tutto il personale precario della Scuola dalle recenti sentenze del Tribunale di Roma (n. 12644/2008 del 09/07/2008), del Tribunale di Tivoli (n. 911 dell'11.03.2009), di Salerno e di Treviso che richiamano gli articoli 3 e 97 della Costituzione. E’ evidente, pertanto, che il comma 1 dell’articolo 1, pur modificato, viola i profili di necessità propri dello strumento normativo della decretazione d’urgenza, viola la carta costituzionale e il diritto dell’Unione europea, introducendo discipline di tipo sostanziale che riformano la legislazione esistente e che arrecano sicure procedure di infrazione e nuovi contenziosi nei tribunali del lavoro. E’ chiaro che i docenti precari della scuola non possono essere trattati diversamente dagli altri lavoratori pubblici perché devono “garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”. Né si può invocare per i docenti precari, come presente nella relazione del Governo, che le loro supplenze “sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro (- allora perché è inserito il comma in un decreto che tratta della continuità didattica?).












Di conseguenza, anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera”. Perché in tal caso non si dimostrerebbe la differenza con gli altri docenti di religione. (SOPPRESSIONE C. 1, ART. 1)
Anche il comma 2 viola le regole della decretazione d’urgenza (e i conseguenti comma 3, 4) nella sua premessa perché introduce una disciplina di tipo sostanziale che riforma la legislazione esistente, al solo fine di mitigare gli animi di quei 18.000 docenti (censimento MIUR) che a seguito dei tagli hanno perso la cattedra annuale quest’anno e che si vedono attribuiti ope legis 12 punti di servizio per il corrente anno scolastico pur non avendo avuto una nomina, e avranno una preferenza per l’annata doc traducibile in una supplenza prioritaria rispetto agli elenchi stilati delle graduatorie di istituto, o in una collaborazione ai progetti regionali finanziati dalla UE. E gli altri 252.000 docenti che hanno prestato un servizio annuale di 180 giorni nel 2007-2008 o negli anni precedenti, quando pure era avvenuta una seppur minore contrazione degli organici? Forse essi non dovevano garantire pure la continuità didattica? Forse il prossimo anno avremo un’altra ope legis per gli altri esclusi a seguito degli altri 40.000 tagli? Quale criterio adottare per decidere se un anno è fasto o nefasto? Se, poi, nella bozza di convenzione che è servita alla stipula del protocollo bilaterale tra MIUR-Regione si ritiene “che l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa passa anche attraverso un ambiente di apprendimento sereno e ordinato e un corretto rapporto docente/discente in quanto il “bene stare a scuola” di studenti ed insegnanti ha un impatto positivo sui risultati dell’apprendimento, e che debbano, peraltro, concorrere all’innalzamento qualitativo del livello dell’offerta educativa: l’allungamento del tempo scuola, un efficace rapporto docente/discenti e il connesso incremento del tempo scuola individuale, un diffuso potenziamento dell’offerta;” forse non è il caso di sospendere l’articolo 64 della legge 133/2008, che recita esattamente il contrario? Di certo, l’adozione di questi criteri per l’assunzione del personale pone una nuova disparità di trattamento e sarà foriera di nuovi contenziosi al tribunale amministrativo (SOPPRESSIONE C. 2, 4, ART. 1).
Il comma 4 bis, invece, (come tutti gli altri commi estraneo alla originaria pubblicazione in Gazzetta) è stato inserito con urgenza per bloccare la decisione dei giudici del TAR Lazio di nominare un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione se entro 30 giorni (5 novembre) dall’ordinanza approvata (la prima di un centinaio), e confermata dai giudici del Consiglio di Stato, non disponga l’inserimento a pettine dei ricorrenti-docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. La vicenda è nota: lo stesso TAR Lazio con sentenza del novembre 2008, confermata in secondo grado nel gennaio 2009, aveva chiarito all’Amministrazione che il trasferimento per il biennio 2009-2011 dove avvenire a pettine e non in coda; il Ministro su indicazione degli altri Sindacati con il D.M. 42 dell’aprile 2009 ha eluso la sentenza vietando il trasferimento e concedendo il trasferimento in coda in altre tre province aggiuntive. I giudici hanno censurato tale comportamento richiamando il rispetto degli articoli della nostra Costituzione relativi all’assunzione per merito, all’accesso alla pubblica amministrazione e alla disparità di trattamento (art. 3, 51, 97). Bisogna reclutare i docenti secondo il loro merito-punteggio e non secondo il loro certificato di nascita o di residenza. Peraltro, la contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità continua ad assicurare al personale di ruolo il diritto al trasferimento che è negato al personale precario. Il comma 4-ter, inoltre, conferma tale disparità di trattamento consentendo al solo personale inserito nell’a.s. 2007-2009 lo spostamento del punteggio di servizio dichiarato precedentemente e non a quello iscritto per il 2009-2011 contravvenendo retroattivamente a una sentenza dello stesso Consiglio di Stato la n. 2436/09.















Di fatto, il comma 4 bis e ter intervengono per sovvertire la giurisprudenza in materia e pongono un conflitto tra poteri dello Stato che cercheremo di rinviare al giudice delle leggi, la Corte costituzionale, perché si esprima a tutela dell’esecutività delle sentenze della magistratura, come peraltro la stessa sezione del TAR Lazio ha espresso quando manifestava nel novembre i vizi di costituzionalità di un’eventuale norma che avrebbe impedito il trasferimento o lo avrebbe previsto in coda. In questo caso, ovviamente, il commissariamento del MIUR sarebbe soltanto rinviato di un anno con grave danno per l’erario dello Stato viste le ingenti richieste di rimborso che avanzerebbero i ricorrenti. Il comma 4 quater, invece, pone una discriminazione tra personale docente che ha conseguito più titoli di abilitazione e che ha diritto a poter cambiare materia di insegnamento e ordini di scuola secondo lo scorrimento delle graduatorie. (SOPPRESSIONE C. 4 BIS, TER, QUATER o comunque APPROVAZIONE C. dopo OCTIES-bis).
Restano fuori, senza giustificato motivo, dalle graduatorie ad esaurimento, come previsto dal comma 4 quinquies, i docenti che conseguiranno un’abilitazione a seguito dell’esame di stato conclusivo presso le accademie, i conservatori, le facoltà di scienze della formazione primaria nel 2008-2009 e nel 2009-2010, docenti che, peraltro hanno raccolto 7.000 firme con una petizione per rendere evidente il problema e che hanno all’attivo un contenzioso al TAR-Lazio per la disparità di trattamento rispetto ai colleghi iscritti nel 2007-2008 e inseriti ope legis nelle graduatorie (avendo prodotto domanda di inserimento con riserva), e i docenti che hanno chiesto il reinserimento nelle graduatorie all’atto dell’ultimo aggiornamento secondo quanto disposto dalla richiamata legge 143/04 o il primo inserimento perché abilitati in Italia, analogamente al diritto riconosciuto a coloro che hanno conseguito un’abilitazione all’estero, (APPROVAZIONE C. dopo QUINQUIES).
Si ricorda, anche a seguito delle pronunce della magistratura che ha rimesso all’attenzione della corte costituzionale le norme che eliminano la deroghe per l’assegnazione delle ore di sostegno e ha ribadito il rispetto costituzionale della normativa esistente per la certificazione della disabilità nel processo di attribuzione delle ore di sostegno e della formazione delle classi in presenza di alunni con disabilità grave, come ricordato anche nella piattaforma siglata da associazioni di famiglie e docenti del 24 ottobre scorso, la necessità di intervenire per legge sulla materia abrogando l’articolo 5 del D.P.R. n. 81/09 e della legge finanziaria 2008 (APPROVAZIONE art. 1-ter).
Mentre, in vista dell’approvazione in C.d.M. del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti e del disegno di legge sull’università si caldeggia l’approvazione dei relativi ordini del giorni riguardanti l’attività dei supervisori di tirocinio, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di dottorato di ricerca, di cui si richiede l’approvazione di una norma atta a evitarne la fuga all’estero e la continuità nella stessa attività di ricerca (APPROVAZIONE art. 1-quater e Ordini del giorno 1 e 2).













EMENDAMENTI D.L. 134/09
Abrogare comma 1, 2, 4 e sostituire con il seguente

“Analogamente a quanto previsto dal comma 417 della legge 27 dicembre 206, n. 296, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 e dall'articolo 60 del C.C.N.L. 2006-2009 del Comparto Scuola, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 20 ottobre 2009 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'art. 64 della 6 agosto 2008, n. 133.”
Giustificazione
L'introduzione dell'art. 14 bis della legge 124/99, ai sensi dell'articolo 1 del presente Decreto, viola palesemente la normativa comunitaria, ovvero la direttiva della Comunità Europea del 28 giugno 1999 n. 1199/70/CE che vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo determinato. Le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo e sanzionano l'Italia condannando al risarcimento spese e alla trasformazione del contratto di lavoro il MIUR per il personale assunto a tempo determinato che richiede gli scatti biennali di anzianità e chiede la stabilizzazione del rapporto di lavoro, se ha avuto un contratto triennale negli anni precedenti. Non è un caso, se per adeguarsi alla normativa comunitaria, la legge finanziaria 2007, predispose a suo tempo tale stabilizzazione consentendo a chi ha avuto un contratto triennale a tempo determinato l'immissione in ruolo come in Europa. Ma l'articolo 1 tratta anche una questione specifica del personale docente, ovvero il riconoscimento al personale precario degli scatti biennali di anzianità, peraltro previsto dalle leggi 312/80, 186/03, 27/06 per il solo personale docente di religione, e non per tutto il restante personale docente come la giurisprudenza italiana ha avuto modo di affermare, in particolare, con le sentenze del Tribunale del Lavoro di Roma e di Tivoli n. 12644 del 9 luglio 2008 e la n. 911 del 1 marzo 2009, e con la recentissima sentenza del Tribunale di Trieste in attesa di registrazione, con risarcimenti consistenti. L'articolo 2 e l'articolo 4, intervenendo ope legis, nell'attribuzione del punteggio di servizio (punti 12) per il personale che ha avuto un incarico nell'anno scolastico 2008-2009, pone un nuovo principio nel reclutamento del personale docente e nella gestione delle graduatorie ad esaurimento (che peraltro non danno diritto a diritti acquisiti come il Consiglio di Stato si è più volte espresso) violando l'assunzione per merito e la parità di trattamento tra individui aventi gli stessi titoli, come previsto dalla Costituzione. Per non parlare del fatto che annullano tutta la legislazione esistente in materia di incarichi dalle graduatorie di istituto, generando evidenti problemi in sede di giustizia del lavoro e amministrativa. L'ANIEF ha già annunciato ricorso al TAR Lazio per inserire tutti i precari nelle graduatorie distrettuali, ad esempio.
















Abrogare comma 4-bis, ter, quater,

L’abrogazione del comma 4-bis, ter, quater è dovuta alla manifesta illegittimità e la contrarietà ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Consulta. La norma sfugge al criterio della generalità e pone un conflitto tra poteri dello Stato. A priori, se si studia la giurisprudenza in materia (sentenze n. 229/99, 525/00, 291/03, 282/05, 376/05, 421/05, 266/06, 267/07 della Corte Costituzionale) neanche una legge di interpretazione autentica può annullare una sentenza della magistratura, pena la violazione degli articoli 24, 103, 111, 113 della Costituzione. Come si richiama nella sentenza n. 168/04 che ha confermato l’eliminazione delle code (scaglioni) alla terza fascia delle graduatorie permanenti, oggi trasformate ad esaurimento, prevista dalla legge 133/2001, “a proposito delle c.d. leggi di interpretazione autentica, questa Corte ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso». La Corte ha anche precisato che «in tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi costituzionalmente protetti» (v., ex plurimis, sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995) … Riguardo a questi ultimi ed a ciò che più in particolare concerne la prima delle questioni in esame, questa Corte ha affermato che «in linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto - non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (v., ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002)”. Sul merito dei principi costituzionalmente che devono essere garantiti, d’altronde, la stessa sezione del TAR Lazio - che ha previsto il Commissariamento del MIUR e sarà chiamata dai legali dell’ANIEF a pronunciarsi sulla legittimità dell’emendamento, qualora divenuto legge, al fine di rimetterlo all’esame della Corte Costituzionale -, nella sentenza n. 10809/08 aveva già affermato che un'eventuale norma di legge tesa a mantenere il trasferimento in coda e non a pettine avrebbe violato gli articoli di uguaglianza, art. 3, di buon andamento della p.a., art. 97, di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 della Costituzione. Nel caso in cui la norma arrivi alla Consulta e sia dichiarata non conforme alla Costituzione, pertanto, ci ritroveremmo a distanza di un anno come oggi, con l’aggravante che i giudici dovrebbero obbligare l’Amministrazione a risarcimenti milionari per tutti i 15.000 ricorrenti e non al solo pagamento di 5.000 euro.

In alternativa
Inserire dopo l’ultimo capoverso del comma 4 bis il seguente testo:
“Tale disposizione, da attuare nei termini e nelle modalità definiti con Decreto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si applica a partire dall’a. s. 2010-2011.”
Inserire dopo il comma 4 octies (bis) il seguente comma
“I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che sono collocati a pettine per l’anno scolastico 2009-2010 e 2010-2011 in esecuzione di pronunce del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante in tutte le graduatorie scelte, e sono nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 nel caso in cui siano collocati in posizione utile per le immissioni in ruolo avvenute prima dell’esecuzione delle relative sentenze. Analogamente agli stessi docenti è riconosciuto per ciascuno anno del secondo biennio di vigenza delle graduatorie ad esaurimento la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, se destinatari di contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.”






Giustificazione
La norma combina le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999 e dall’articolo 1, comma 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333, che prevedono il trasferimento del personale docente da una provincia all’altra all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti senza alcun penalizzazione, a quanto disposto in prima applicazione dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di primo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento, evitando per il prossimo anno scolastico il riprodursi del contenzioso amministrativo in atto. Quanto previsto risponde anche all’osservazione contenuta nella lettera a), nel parere favorevole rafforzato espresso dalla VII Commissione della Camera il 14 ottobre 2009 in merito al provvedimento in esame.
Inserire il seguente comma dopo il comma 4-quinquies
“Analogamente a quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2010, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009/2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell'anno accademico 2008/2009, e coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2008/2009 e nell’anno accademico 2009-2010 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.”
Giustificazione
La norma, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, riprende, combina e applica quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333, e dall’articolo 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, in sede di secondo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento, ai docenti che hanno svolto lo stesso percorso abilitante dei beneficiari della normativa citata e che conseguono l’abilitazione a seguito del superamento dell’esame di Stato finale dei corsi organizzati presso le Accademie, i Conservatori, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e autorizzati con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quanto previsto offre una risposta concreta anche ai 6.500 firmatari della petizione depositata in XI Commissione durante le audizioni informali in merito al provvedimento in esame.








Inserire il seguente comma dopo il comma 4-quinquies
“I docenti in possesso di abilitazione che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all’atto dell’ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo nelle stesse con modalità e nei termini da disporre con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi a tempo interminato e determinato per l’a. s. 2010-2011.”
Giustificazione
La norma, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, combina quanto disposto dall’articolo 1 bis della legge 4 giugno 2004, dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999 e dall’articolo 1, comma 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consentendo il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente che ne ha fatto richiesta e l’inserimento del personale provvisto del titolo di abilitazione, evitando il sorgere di contenzioso amministrativo.
Inserire il seguente articolo 1-ter
“In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del comma 605, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81.”
Inserire il seguente articolo 1-quater
“L’articolo 51, comma 6 della legge 449/97 è modificato con il seguente: “Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati per garantire la continuità della ricerca.”
Giustificazione
La norma, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, abroga i limiti imposti dalla Finanziaria 1998 in merito al rinnovo degli assegni di ricerca visto il blocco dei concorsi a ricercatore, anche al fine di evitare la fuga dei cervelli e di garantire la continuità della didattica e della ricerca per il personale titolare di assegni di ricerca, anche nel caso in cui risulti essere stato vincitore di borsa di dottorato di ricerca.








Ordine del giorno 1
Il Senato,
vista la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
data la necessità di rilevare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo;
in attesa dell’emanazione delle nuove norme per l’assunzione dei ricercatori e della riforma dello stato giuridico, al fine di valutare l’opportunità di creare un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza e introdurre una lista nazionale regolata dallo Stato, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti, al fine di favorire la qualità, il merito, la professionalità e l’efficienza del sistema universitario, di garantire l’autonomia delle Università nella selezione del personale, di agevolare il ritorno dei cervelli già emigrati, di fornire una maggiore trasparenza nella valutazione del lavoro e nella semplificazione delle regole dei candidati;
considerata l’urgenza del reclutamento dei giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, giovani ricercatori meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente da più di un triennio di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività, e affidare una maggiore responsabilità agli Atenei nella selezione del personale contro il localismo, il nepotismo, il clientelismo e l’arbitrio, con una procedura aperta e riconosciuta a livello internazionale, e per incentivare il pensionamento del corpo docente e il ricambio generazionale;
considerata la possibilità di individuare tra i criteri per l’accesso all’albo uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni;
invita il Governo a promuovere un’indagine conoscitiva sul numero effettivo di coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche all’estero, hanno espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, risultano titolari di un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.







Ordine del giorno 2
Il Senato,
data l’urgenza di attivare la nuova formazione iniziale degli insegnanti e di non disperdere la professionalità dei supervisori di tirocinio in servizio al 31 agosto 2009, utile anche per l’organizzazione operativa dei nuovi percorsi formativi;
considerato che i supervisori del tirocinio sono stati utilizzati, in regime di semiesonero, presso le Università fino al 31 agosto 2009, con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, e nel corso di dieci anni hanno formato più di centomila insegnanti, hanno costituito l’anello di raccordo tra scuola ed università, hanno spostato l’asse della formazione universitaria dal semplice sapere al sapere insegnare, hanno costruito un modello formativo -raffrontabile con quelli europei- fondato su un tirocinio diretto nelle scuole con la guida di un insegnante accogliente ma progettato, coordinato e costantemente monitorato nella classe di tirocinio riflessivo dal supervisore che ha seguito l’intero percorso didattico degli specializzandi;
visto che le competenze dei supervisori di tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti, accertate e documentate in ingresso attraverso un concorso per titoli ed esami, sono state riconosciute anche dalla legge 143 del 4 giugno 2004 (art. 3 quater) che prevedeva in sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, di tener conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio
impegna il Governo in sede di prima applicazione del nuovo Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, a utilizzare i supervisori in servizio al 31 agosto 2009 per le attività di coordinamento e di organizzazione del tirocinio, e di prorogare il regime di semiesonero del personale docente selezionato attraverso le procedure previste dall’art. 1 commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315, in servizio al 31 agosto 2009
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