SAB: Comunicato 17 ottobre 2009

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SAB: Comunicato 17 ottobre 2009

Messaggiodi edscuola » 18 ottobre 2009, 11:41

Prot. 17/10 sg
Lì 18/10/2009

Oggetto: I contratti dei supplenti del comparto scuola vanno comunicati al sistema informativo lo stesso giorno dell’assunzione in servizio del supplente.

Al fine di fornire massima informativa tra il personale interessato e per non ingenerare contenzioso di merito sulla funzionalità di gestione delle convocazioni dalle graduatorie d’istituto, il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, segnala che la nota MIUR prot. n. 15336 del 12/10/09 richiama integralmente l’O.M. n. 48 dell’8/5/09 che prevede, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di convocazione dei supplenti, l’operatività di detta procedura da parte delle scuole di comunicare al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.

Analogamente, devono essere acquisite al sistema le rinunce, la mancata assunzione in servizio e l’abbandono del servizio.

L’art. 3 della precitata ordinanza dopo, nel tener conto dei gravi pregiudizi che possono derivare sia ai diretti interessati che alle istituzioni scolastiche per effetto della omessa puntuale applicazione delle anzidette procedure, ed in particolare della omessa annotazione del contratto, richiama la personale attenzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sulle responsabilità disciplinari, civili e contabili scaturenti dai suddetti comportamenti omissivi, responsabilità che saranno perseguite puntualmente.

Il SAB cita tale norma in quanto è costretto a registrare che molte scuole non adempiono e non comunicano al sistema lo stesso giorno della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio facendo, erroneamente, avanzare pretese ai supplenti che, con la scusa di non aver firmato il contratto, pur avendo assunto servizio da circa un mese, abbandonano le supplenze in corso per accettare incarico in altra scuola.

Il SAB rammenta infine che in materia di stipula dei contratti nella P.A. ormai privatizzata, vigono le regole del codice civile: l’art. 1326 prevede che l’individuazione dell’avente diritto al posto, se correlata dall’accettazione dell’interessato, realizza l’ipotesi di conclusione di un vero e proprio contratto, per cui sia le proposte dell’USP, sia quelle delle scuole polo individuate dallo stesso Ufficio Scolastico dopo il 31/8 e sia le proposte dei dirigenti scolastici, anche per supplenze brevi e saltuarie, una volta accettate diventano dei veri e propri contratti che non è possibile rescindere, annullare e/o modificare unilateralmente senza giustificato motivo o causa per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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