ANIEF: Comunicato 2 agosto 2009

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ANIEF: Comunicato 2 agosto 2009

Messaggiodi edscuola » 2 agosto 2009, 13:09

Camera, l'on. Russo (PD) presenta una risoluzione in Commissione, su richiesta dell’ANIEF, a favore di GaE, supervisori di tirocinio e abilitati SSIS
Presentata, su richiesta dell'ANIEF, alla VII Commissione Cultura della Camera una risoluzione in Commissione (7/00202), promossa dall'on. Antonino Russo (PD), che impegna il Governo, nell'ambito dei prossimi sistemi di formazione e reclutamento dei docenti, a salvaguardare le graduatorie ad esaurimento e a valorizzare la figura del supervisore di tirocinio e gli abilitati SSIS.
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Risoluzione in Commissione 7-00202

Messaggiodi edscuola » 2 agosto 2009, 13:10

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00202
presentata da
ANTONINO RUSSO
giovedì 30 luglio 2009, seduta n.212

La VII Commissione,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, comma 416, prevede che nelle «more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti» con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente», e ribadisce la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

la legge 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1, comma 4, istituisce la figura del supervisore del tirocinio «al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie»;

la legge 4 giugno 2004, n. 143, all'articolo 3-quater proroga l'utilizzazione dei supervisori di tirocinio al fine «di valorizzare le competenze acquisite» e stabilisce che nel nuovo modello di formazione iniziale dei docenti non si debba rinunciare all'esperienza acquisita dai supervisori del tirocinio tanto che «in sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio»;

il decreto ministeriale 16 luglio 2008, n. 62 e il decreto ministeriale 23 luglio 2008, n. 65, prevedono la proroga dei docenti e dirigenti già utilizzati dalle università per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie anche per l'anno scolastico 2008-2009;

il decreto ministeriale del 26 giugno 1998 definisce le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria come strutture didattiche interfacoltà a cui le facoltà garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento per l'organizzazione dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti;

nella XIV legislatura la 7a Commissione del Senato, nel parere espresso nella seduta del 5 ottobre 2005 sull'atto n. 530 (schema di decreto legislativo concernente «definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53», divenuto poi decreto legislativo n. 227 del 2005) chiedeva al Governo di «inserire tra le disposizioni transitorie apposite norme dirette a dare soluzione alla questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria» (osservazione di cui al punto 6); la VII Commissione della Camera nel parere espresso il 6 ottobre 2005 sullo stesso atto n. 530 (osservazione di cui alla lettera c)) chiedeva al Governo di individuare «specifiche disposizioni transitorie per riservare, nei prossimi anni scolastici, una quota dei posti disponibili nelle scuole statali ai docenti abilitati in base alla disciplina previgente, in possesso di laurea in scienze della formazione primaria o di diploma rilasciato da scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario»;

nella fase transitoria della formazione iniziale degli insegnanti, in attesa della rivisitazione delle classi concorsuali, appare opportuno utilizzare le strutture attivate e le professionalità esistenti già valutate per meriti didattici, senza stravolgere la normativa vigente e senza creare centri indipendenti di gestione, anche per un utilizzo razionale delle risorse esistenti;

il decreto ministeriale del 1o luglio 2009 ha determinato il numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, e ha ritenuto necessario procedere all'attivazione dei corsi in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2009/2010 secondo la normativa vigente, in attesa del regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

è possibile conseguire l'abilitazione all'estero e veder riconosciuto il valore legale del titolo di studio conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, in fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ma non in Italia ad eccezione dell'abilitazione per la scuola primaria,
impegna il Governo:

nella fase transitoria del nuovo sistema di formazione iniziale dei docenti, in vista dell'approvazione del regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valorizzare le competenze acquisite dai supervisori attualmente in servizio prevedendo una loro utilizzazione, e a consentire alle università di utilizzare le strutture di interfacoltà esistenti per l'organizzazione e la gestione di tutti i corsi propedeutici al conseguimento dell'abilitazione;

in attesa dell'emanazione del regolamento sulla formazione iniziale, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche, ad attivare con urgenza presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale un nuovo ciclo per l'anno, accademico 2009-2010 secondo le indicazioni e il fabbisogno rilevato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prorogando i supervisori in servizio;

nella fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento a valorizzare ai fini delle immissioni in ruolo il titolo di abilitazione acquisito presso le scuole di specializzazione istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, e a salvaguardare le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(7-00202) «Antonino Russo».
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