ANIEF: Comunicati 27 giugno 2009

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Comunicati 27 giugno 2009

Messaggiodi edscuola » 27 giugno 2009, 13:14

Precariato: ANIEF contro le nuove graduatorie di utilizzazione del MIUR

Sono le prime prove di chiamata diretta dei presidi. Inutili le 3.500 immissioni in ruolo per le Graduatorie della secondaria

L'idea tanto caldeggiata e apprezzata dai Sindacati durante gli incontri con il MIUR di questi giorni, tradotta in una bozza ministeriale di Decreto Legge, di creare una nuova graduatoria di docenti costituita da precari doc della fortunata annata 2008-2009 (ovvero di cui è stato verificato il contratto al 30 giugno o al 30 agosto stipulato nel 2008-2009 e la mancata stipula per il 2009-2010) da utilizzare dopo le graduatorie ad esaurimento e prima delle graduatorie d'istituto è impraticabile, inutile, irricevibile, discriminatoria, incostituzionale. Inoltre apre la strada all'introduzione di un nuovo metodo di rclutamento che potrà essere utilizzato per la chiamata diretta dei presidi.
L'idea di una graduatoria di utilizzazione:
- è impraticabile perchè fino al 31 dicembre gli USP procedono con convocazioni continue e in date diverse in tutta Italia per l'assegnazione di incarichi annuali, cosa che avviene anche dopo quella data da parte dei Dirigenti scolastici, ragion per cui è impensabile una stesura veritiera e definitiva di tali elenchi di personale precario disoccupato;
- è inutile perchè le potenziali quattro province scelte da ogni candidato a pettine o in coda, in base ai ricorsi ANIEF, saranno difficilmente esaurite tanto da rendere intulie l'utilizzo di tali elenchi;
- è irricevibile perchè deroga a tutta la legislazione scolastica e inventa una nuova guerra dei poveri tra gli illusi 20.000 fortunati pasdaran che rispetto all'anno scorso non hanno avuto confermata la cattedra e gli altri 300.000 precari che ne aspettano una;
- è discriminatoria nei confronti del personale che, comunque, ha maturato un servizio annuale nello scorso anno e ha riconosciuto lo stesso punteggio di servizio nelle graduatorie ad esaurimento;
- è incostituzionale perchè adotta un criterio arbitrario, la stipula di un contratto annuale, che è adottato per un solo determinato periodo tanto da creare una disparità di trattamento e un'ingiusitizia manifesta rispetto agli anni precedenti.
Dopo i precari storici, i sissini, i riservisti e gli ordinaristi ora i precari doc, domani gli eletti dei presidi: quando parleremo di merito e del piano di immissioni in ruolo ad oggi disatteso?
In realtà, sono docenti precari non soltanto coloro che hanno avuto una supplenza annuale l'anno scorso, ma anche coloro che l'hanno avuta negli anni passati, e comunque, anche coloro che hanno conseguito un'abilitazione per insegnare e non per fare la guida turistica. Contrariamente all'interesse di chi vuole tutelare per ragioni di tessere sindacali soltanto 20.000 perdenti cattedra tanto da individuarne nomi e cognomi, noi rivendichiamo l'interesse della Scuola tutta che senza i 300.000 precari non funzionerebbe, siano essi supplenti annuali, brevi e saltuari, disoccupati pronti a farsi centinaia di chilometri per rispondere allo Stato. Tutti i precari devono essere immessi in ruolo e non possono essere cacciati dalla Scuola. Il MIUR ha chiesto al MEF l'autorizzazione all'assunzione di 20.000 unità di personale docente, di cui 7.000 di sostegno, 6.500 nella scuola di primo grado: di fatto, soltanto 3.500 immissioni in ruolo riguarderanno la scuola secondaria, e per questo s'inventano code e graduatorie. Se questa è la risposta al taglio di 20.000 cattedre per i precari, diciamo No e chiediamo l'assunzione su tutti i posti dell'organico di diritto. In caso contrario, si aprirà certamente l'ennesimo scontro giudiziario.
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Assegnazioni provvisorie

Messaggiodi edscuola » 27 giugno 2009, 13:15

Mobilità: penalizzato il titolo SSIS per le assegnazioni provvisorie.

Dopo le denunce, i reclami e i tentativi di conciliazioni promossi dall'ANIEF riguardo le domande di mobilità, continua il muro delle OO.SS. contro la valutazione del titolo SSIS e dell'esame di stato.

I rappresentanti, in scadenza di mandato, delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola, infatti, hanno sottoscritto l'ennesimo contratto collettivo nazionale integrativo riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale educativo e ata per l'anno scolastico 2009-2010 riprendendo la tabella di valutazione del 12 febbraio allegata al CCNI sulla mobilità che:
- non valuta punti 12 l'abilitazione conseguita presso la SSIS o al termine della sessione riservata di esami;
- non valuta punti 5 il titolo SSIS, perchè unico diploma di specializzazione non valutabile;
- non valuta il biennio di servizio valutato per l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento durante il corso SSIS;
- non valuta punti 1 il semestre aggiuntivo conseguito presso le SSIS come diploma accademico.
A questo punto, riteniamo doveroso fare partire i primi ricorsi pilota per cercare giustizia nei Tribunali del lavoro, e convincere OO.SS. e MIUR a rivedere la valutazione dei titoli relativi alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie.
Per chi è interessato a questi ricorsi, per il momento ricervati a due-tre iscritti in attesa dell'eventuale esito positivo che possa essere esteso anche agli altri, consigliamo di presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie seguendo il modello che metteremo presto a disposizione dei nostri iscritti nel sito.
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Formazione

Messaggiodi edscuola » 28 giugno 2009, 11:17

Formazione: il Sott. Pizza rassicura congelati e specializzati corsi 400 ore.
Ora tocca ai supervisori e al regolamento sulla formazione iniziale.
Il sottosegretario MIUR, on. Pizza, in risposta all'interrogazione dell'On. De Pasquale (PD) sulla sospensione delle SSIS, sull'ordinanza di sospensiva della nota ministeriale relativa ottenuta dall'ANIEF al Tar Lazio, e sui corsi 400 ore di sostegno attivati a Messina, Palermo e Napoli e già conclusi, ha ribadito la volontà del Governo di rispettare il diritto acquisito di coloro che avevano congelato il corso SSIS secondo la normativa vigente a conseguire l'abilitazione con il nuovo sistema di formazione, e ha attestato la regolarità dei corsi di sostegno attivati presso le tre SSIS come l'ANIEF aveva pienamente annunciato, tanto da invitare tutti gli altri Direttori SSIS a fare lo stesso.
Ora aspettiamo l'approvazione del regolamento che deve avvenire prima dell'estare per permettere agli Atenei di programmare l'attività di selezione e di formazione per l'anno di tirocinio attivo previsto. In merito, la trattativa è ancora aperta e abbiamo chiesto al Tar Lazio la discussione URGENTE del merito del ricorso relativo ai congelati (fino ad adesso, infatti, si è discusso sulla fase cautelare) proprio perchè non vi siano ripensamenti inattesi.
Diverse sono le considerazioni da noi espresse sullo schema di regolamento inviato al CUN e su cui il CNPI si è già pronunciato. Chiediamo al Governo di recepire le suddette osservazioni, di attuare gli impegni presi in Parlamento, di confermare gli attuali supervisori in servizio e le strutture interfacoltà esistenti per non disperdere risorse umane già valutate per la loro specializzazione e non incorrere in vizi di illegittimità contro l'autonomia universitaria.
29 giugno 2009
_____________________
5-01215 De Pasquale: Sulle note ministeriali relative alle attività delle SSIS e questioni correlate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come è noto all'onorevole interrogante la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4-ter, sospendendo le procedure per l'accesso alle SSIS (Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) ha inteso impedire, di fatto, l'attivazione del primo anno di corso; di conseguenza coloro che, avendo superato l'esame di ammissione, avevano acquisito in precedenza il diritto di frequentarlo, hanno paventato di aver perso il diritto al conseguimento dell'abilitazione: ma questo non è sostenibile in quanto non risponde a verità.
Il Ministero, contemporaneamente all'inizio dei lavori per la predisposizione della nuova normativa per la formazione iniziale degli insegnanti di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 416, con propria circolare, ha invitato immediatamente le Università a trasmettere al competente ufficio un elenco completo degli studenti che, per giustificati motivi, avevano ottenuto la sospensione della frequenza al primo anno dei corsi SSIS.
Tale operazione era fondamentale per consentire agli interessati, previo eventuale riconoscimento di crediti, l'iscrizione, anche in soprannumero, al nuovo percorso per conseguire l'abilitazione.
In merito è doveroso precisare che lo studente SSIS, che aveva sospeso legittimamente i corsi, ha certamente il diritto di conseguire la abilitazione all'insegnamento ma non di conseguirla attraverso le stesse modalità e nelle stesse strutture esistenti al momento dell'iscrizione.
Infatti, i corsi in parola, strutture e modalità attraverso le quali l'università consente il conseguimento dell'abilitazione, possono mutare nel tempo purché si consenta il conseguimento dell'obiettivo finale e cioè il conseguimento del diploma di abilitazione agli aventi diritto.
In proposito, si sottolinea che corsi, attivati per un esiguo numero di studenti sarebbero stati e sarebbero costosi per l'Università che deve sempre rapportarsi, necessariamente, alle disponibilità finanziarie, al fine di non creare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'Amministrazione ha valutato con la massima attenzione quanto esposto, avendo cura di assicurare il rispetto dei diritti acquisiti, consentendo il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito della nuova procedura.
Inoltre, per quanto concerne la nota n. 1726 del 31 luglio 2008, la direzione generale dell'università, in risposta a una richiesta di riammissione al I anno delle SSIS, da parte di specializzandi sospesi dalla frequenza dei corsi in parola per conseguire il dottorato di ricerca, non ha accolto la richiesta medesima in quanto, come è noto, le SSIS erano state sospese per l'anno accademico 2008-2009, pur riconoscendo il diritto a conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento presso la SSIS legittimamente sospesa, precisando, comunque, che tale diritto potrà essere fatto valere in presenza della nuova procedura.
Gli interessati hanno, quindi, presentato al TAR del Lazio domanda di provvedimento cautelare ed il Tribunale, con ordinanza n. 703 del 2009, ha accolto la medesima ai fini del motivato riesame della questione da parte del Ministero.
La vicenda si è definitivamente conclusa il 12 maggio 2009, quando il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Amministrazione respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Riguardo le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (almeno di 400) ed il conseguimento di un'altra abilitazione, si fa presente che tali problematiche sono state sempre gestite autonomamente dalle singole università.
Con riferimento infine, alla richiesta di conoscere quale sia la reale consistenza numerica dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, distinti per classe di concorso e regione, il competente Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, ha elaborato un prospetto recante il numero delle posizioni presenti nelle graduatorie ad esaurimento per ciascuna regione ed il numero complessivo a livello nazionale.
Tale prospetto molto corposo in quanto composto da 57 pagine, è naturalmente a disposizione dell'onorevole interrogante qualora ne volesse prendere visione.
Pertanto, in questa sede si illustrano soltanto i dati regionali riferiti alla consistenza numerica delle graduatorie ad esaurimento ed il relativo totale nazionale.
Regione: Abruzzo - Totale Graduatorie: 14.277; Regione: Basilicata - Totale Graduatorie: 8.205; Regione: Calabria - Totale Graduatorie: 31.153; Regione: Campania - Totale Graduatorie: 84.095; Regione: Emilia Romagna - Totale Graduatorie: 32.927; Regione: Friuli - Totale Graduatorie: 7.583; Regione: Lazio - 50.649; Regione: Liguria - Totale Graduatorie: 8.918; Regione: Lombardia - Totale Graduatorie: 62.968; Regione: Marche - Totale Graduatorie: 14.633; Regione: Molise - Totale Graduatorie: 3.961; Regione: Piemonte - Totale Graduatorie: 23.280; Regione: Puglia - Totale Graduatorie: 44.816; Regione: Sardegna - Totale Graduatorie: 13.106; Regione: Sicilia - Totale Graduatorie: 86.086; Regione: Toscana - Totale Graduatorie: 27.321; Regione: Umbria - Totale Graduatorie: 8.220; Regione: Veneto - Totale Graduatorie: 31.771; Totale: 553.969.
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Precariato

Messaggiodi edscuola » 28 giugno 2009, 11:18

Precariato: In Parlamento si discute su aggiornamento graduatorie, code e pettini, 02.07.09

Dopo le ordinanze del Tar Lazio favorevoli all'ANIEF, la discussione della prima interrogazione in VII Commissione sulla mobilità dei precari

Si svolgerà giovedì 2 luglio l'interrogazione dell'On. A. Russo (PD), annunciata all'indomani della denuncia dell'ANIEF del DM 42/09 del Ministro Gelmini che negava il trasferimento da una provincia all'altra e istituiva la scelta di altre tre province in coda. Allo stato attuale l'ANIEF ha ottenuto quattro ordinanze di sospensiva dal Tar Lazio per più di mille ricorrenti che consentiranno loro l'inserimento a pettine in tutte le quattro province scelte, confermando la consolidata giurisprudenza in materia. Tra luglio e agosto si discuteranno altri venti ricorsi al Tar Lazio in sede cautelare presentati dall'ANIEF per i propri soci iscritti. Mentre in settimana, i soci non ricorrenti al Tar Lazio riceveranno la memoria del ricorso straordinario da inoltrare al Presidente della Repubblica per reclamare lo stesso diritto dei ricorrenti al Tribunale amministrativo (info su www.anief.net).
29 giugno 2009

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Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01418
presentata da
ANTONINO RUSSO
giovedì 14 maggio 2009, seduta n.177

ANTONINO RUSSO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

i termini per la presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 scadono l'11 maggio prossimo ai sensi del decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009;

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico prevede all'articolo 1 comma 6 che «Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate [dai] docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia»;

la legge 20 agosto 2001, n. 333, conferma all'articolo 1 comma 1 che «1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: [...] b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999»;

l'articolo 15 del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 prevede che «Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169»;

nelle premesse del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 è richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1524/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10728/08 e l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;

il Tar Lazio con sentenza n. 10809/2008 ha confermato che «nessun elemento testuale legittima l'interpretazione secondo cui, nelle graduatorie in questione, il trasferimento da fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa [visto che] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica [...] non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie», e ha disposto l'annullamento del decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che «ai sensi dell'articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 2006 [...] dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce»;

il Tar Lazio con sentenza n. 10728/2008 ha disposto l'annullamento del decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l'articolo 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria a un'altra;

il sottosegretario Pizza nella seduta n. 127 di giovedì 5 febbraio per conto del Governo ha risposto all'interpellanza urgente n. 2-00293 presentata da Antonino Russo, martedì 3 febbraio 2009, nella seduta n. 125 «se nel rispetto della giurisprudenza citata, che si è pronunciata contro la cristallizzazione delle posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie, intenda consentire ai ricorrenti gli spostamenti dei punteggi richiesti, e nel nuovo decreto di integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 intenda prevedere la possibilità di spostare i punteggi da una graduatoria all'altra, ancorché già dichiarati in precedenza, e di trasferirsi da una provincia all'altra senza alcuna penalizzazione», affermando che: «Ciò premesso, le questioni sollevate nell'interpellanza sono ben note al Ministero che le sta attentamente valutando, anche in base a tutto il contesto normativo in evoluzione. Già da domani sull'argomento si terrà un primo incontro con le parti sindacali»; per quanto concerne in particolare la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 2008, relativa allo spostamento dei 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria ad un'altra, faccio presente che avverso la stessa sentenza l'amministrazione sta presentando appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione d'esecuzione. Quanto all'altra sentenza del TAR Lazio citata nell'interpellanza, la sentenza n. 10809 del 2008, relativa all'aggiornamento della posizione e al trasferimento in altra provincia, considerato l'enorme impatto che la sua applicazione comporterebbe sul sistema del reclutamento, il Ministero la sta attentamente valutando per le consequenziali determinazioni -:

se, nel rispetto delle sentenze del Tar Lazio, delle ordinanze del Consiglio di Stato e degli articoli della Costituzione e per evitare un non corretto avvio dell'anno scolastico, ritenga opportuno emanare un decreto integrativo di aggiornamento/inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento che rispetti la giurisprudenza citata, consentendo la piena mobilità del personale docente precario senza alcuna penalizzazione a pettine, il trasferimento da una provincia all'altra secondo quanto previsto dalle leggi approvate dal Parlamento, il reclutamento nelle singole province italiane dei docenti secondo il merito di ciascuno ovvero secondo il punteggio ottenuto nelle rispettive graduatorie indipendentemente dalla provincia di appartenenza-trasferimento-inserimento, lo spostamento del punteggio valutabile ai sensi della tabella predetta da una graduatoria all'altra ancorché precedentemente dichiarato.(5-01418)
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Precariato: caos al MIUR

Messaggiodi edscuola » 3 luglio 2009, 18:27

Precariato: caos al MIUR per i ricorsi ANIEF contro DM 42/09

L’ufficio legale del MIUR risponde così, per voce del Sottosegretario on. Pizza, all’interrogazione dell’on. Russo sui ricorsi ANIEF in merito all’inserimento a pettine in tutte e quattro le graduatorie scelte, tra sogni, errori e dimenticanze e con l’invito rivolto ai docenti precari a cambiare mestiere.
Indignato si dice l’On. Russo per la vana risposta, per il disprezzo e l’ignoranza della normativa in materia. Sconcertati siamo noi per un Paese che si definisce democratico e deve ricorrere alla Magistratura per il rispetto della Legge.
Nella Memoria, il MIUR esordisce ricordandosi di essersi appellato in Consiglio di Stato contro la sentenza che ha eliminato la coda, e dimenticando che l’appello è stato respinto come trascritto nell’atto ispettivo, evidentemente non letto. Invoca la difesa contro ogni sconvolgimento delle graduatorie, sorvolando sul nuovo inserimento degli abilitati all’estero. Richiama un passo del Decreto Direttoriale del 2007 oggi non più valido sulla previsione di un inserimento in coda, trascurando il fatto che è stato dichiarato nullo dal Tar Lazio perché non previsto dalla Legge e contrario alla Costituzione. Riprende allora i diritti acquisiti dai docenti inseriti nelle graduatorie per difendere la posizione raggiunta, dimenticando che negli ultimi 10 anni ha cambiato e ricambiato i criteri di valutazione dei titoli provocando diversi ‘balletti’, che ha tolto il doppio punteggio di montagna perché non costituzionale, sebbene acquisito con enorme sacrificio dai ‘montanari’. Riprende, dunque, la legge 296/06 che ha voluto dare certezze al precariato esaurendo le graduatorie in viste del nuovo reclutamento e della nuova formazione (forse la chiamata diretta?), ma non cita le 75.000 immissioni in ruolo che devono essere fatte per legge quest’anno. A metà difesa, persino, arriva a rimangiarsi tutto e dire che non c’entra niente quanto illustrato, perché, comunque, il DM 42/09 ha innovato vietando il trasferimento arbitrario del MIUR stesso (ma garantito da due leggi dimenticate, la 124/99 e la 333/01) e offrendo la possibilità di inserirsi in coda in altre tre province. Peccato che dimentica che vi sono state quattro ordinanze di sospensiva del Tar Lazio ottenute dai Legali dell’ANIEF che hanno censurato pure questo atto ministeriale, annullando lo stesso DM 42/09 (come se la giustizia non esiste). Punta, allora, sulla difesa dei molti precari della coda dimenticando che ve ne sono stati più di 10.000 che hanno ricorso al Tar e al Presidente della Repubblica per il pettine, sperando di dividere la categoria tra condannati, fessi e speranzosi. E infine, per essere imparziale richiama la continuità didattica, sorvolando sul fatto che i posti in organico di diritto dovrebbero essere dati in ruolo, innalzando lo spauracchio dello scorretto avvio dell’anno scolastico quando le graduatorie non sono state pubblicate, ergendosi a difensore della salute psichica dei poveri precari che non si devono illudere di poter avere tutti un posto di lavoro secondo il merito acquisito, visti i tagli esistenti. Come ha detto il Ministro in una recente intervista confortato dai Sindacati, sono precari soltanto quelli dell’annata doc del 2008-2009, - aggiungiamo noi - anche con 4 punti purché abbiano avuto una supplenza annuale l’anno passato e possano essere manovrati contro gli altri 200.000 poveri illusi che, magari con 1.000 punti e vent’anni di esperienza devono cambiare mestiere. Del resto si sa, i docenti continuano a servire lo Stato illudendosi di essere un valore aggiunto, ma sono soltanto ferro vecchio, non degno di nutrire neanche un’aspettativa.
Noi non ci stiamo e proseguiremo fino in fondo finché nessuno cambierà la Costituzione. Anche se regna il caos al MIUR, noi crediamo che chi ha preso l’abilitazione per andare ad insegnare non deve fare la guida turistica, ma deve essere immesso in ruolo. E finché vige la nostra Democrazia, una sentenza del Tar è immediatamente esecutiva come una pronuncia del Presidente della Repubblica a cui ci appelliamo e a cui ci rivolgiamo per fare ricorrente coloro che, ingannati, non hanno potuto aderire ai ricorsi al Tar Lazio. Nel frattempo avremo i primi mille ricorrenti soci ANIEF a pettine nelle scuole di quattro province, anche se il MIUR li vorrebbe a casa, per buona pace loro, vista la sospensiva ottenuta.
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