Riforme: lo schema di regolamento Gelmini sulla formazione iniziale deve essere modificato
Dopo le osservazioni dell’ANIEF e gli articoli di stampa, lo schema di regolamento sulla formazione iniziale diffuso alla stampa, ai sindacati e alle associazioni professionali dal ministro Gelmini presenta positive modifiche rispetto a quanto previsto dall’originaria proposta Israel.
Tuttavia, nel rispetto della legislazione costituzionale vigente, deve essere ancora modificato prima della sua approvazione per non incorrere in vizi di illegittimità; in particolare, ci riferiamo al rispetto dell’autonomia universitaria in sede di gestione dei corsi, e all’utilizzo dei supervisori come docenti tutors coordinatori dopo i concorsi vinti per espletare il ruolo di formatori. Inoltre, riteniamo doveroso che gli iscritti nell’a.a. 2008-2009 possano inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento e che sia riconosciuta anche l’esperienza maturata da chi ha prestato anni di servizio come supplente. Deve essere, infine, rivista l’articolazione oraria dell’anno di tirocinio attivo, che regolerà per quattro anni la formazione iniziale, le cui ore descritte in termini di CFU sono comprensivi dei tempi di studio e non corrispondono alle ore effettive di lezione-tirocinio; ragion per cui dovrebbe essere rinforzata la didattica disciplinare e l‘attività in classe.
Nel suggerire alcune proposte di modifica ed emendative al testo, auspichiamo che sia approvato con le opportune modifiche quanto prima per rispondere alla vocazione all’insegnamento di migliaia di giovani laureati e di precari, e soprattutto, dei congelati delle SSIS.
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Proposta di Parere su Atto del Governo recante Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”
Vista l’urgenza della riapertura dei corsi abilitanti universitari dopo l’inopportuna sospensione del solo X ciclo SSIS, a dispetto dell’attivazione dei corsi presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, le Accademie e i Conservatori senza, peraltro, alcuna certezza d’inserimento nelle graduatorie per gli specializzandi,
Vista l’improcrastinabile necessità di rispondere al desiderio di formazione di numerosi giovani laureati e precari che hanno da diversi anni prestato servizio a scuola, nonché di rispondere anche a una carenza di personale abilitato per alcune discipline,
l’ANIEF condivide la volontà politica di approvare un regolamento che disciplini la formazione iniziale. Tuttavia, si ritengono necessarie alcune modifiche del testo prima della sua emanazione per evitare che si disperdano il patrimonio culturale e l’esperienza maturati da Atenei e Scuole nell‘ultimo decennio. Pertanto, sottoponiamo alcune proposte affinché siano inserite nel parere specifico.
Sullo schema generale, si precisa che in base alla norma di legge citata, sarebbe più opportuno trattare soltanto la fase transitoria propriamente detta (anno di tirocinio attivo di cui all’articolo 16), vigente fino al 2012-2013, per non cadere in un eccesso di delega, magari prevedendo uno spazio specifico per la formazione continua, assente il in tutto il decreto.
Sulle parti specifiche, con una particolare attenzione alla lunga gestione della fase transitoria, si esprime quanto segue:
- sulla gestione dei corsi si chiede il rispetto dell’autonomia universitaria, ovvero la possibilità per gli Atenei di istituire Centri di Servizio collegati alle Facoltà che gestiscano le strutture di servizi esistenti (art. 4) al fine di economizzare i costi, abituare i docenti alla multidisciplinarità, superare la referenzialità delle Facoltà, controllare organicamente il percorso di studio;
- sul numero programmato di accesso si deve prevedere una prova d’ingresso uguale su tutto il territorio nazionale, elaborata da commissioni disciplinari competenti (art. 5), ripristinare la previsione triennale dei posti disponibili già stabilita per le SSIS e per i concorsi ordinari, anche se permane la cesura con il reclutamento (art. 5), consentire ai dottori di ricerca l’accesso diretto all’anno di tirocinio attivo senza alcuna prova orale (art. 7, art. 8) così come a coloro che avrebbero diritto a frequentare un semestre aggiuntivo presso le SSIS. Si ribadisce la necessità dell’inserimento di diritto, peraltro previsto, dei congelati presso le SSIS all’anno di tirocinio attivo;
- i crediti valutati per l’accesso devono prevedere anche il servizio maturato dal candidato presso le Scuole come docente;
- la prova scritta di ingresso deve prevedere delle penalizzazioni ponderate per le risposte errate per evitare risposte vane date a caso;
- sui corsi presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria si deve far iniziare il tirocinio dal primo anno, compensare i crediti relativi all’area scientifica con quelli dell’area umanistica (i primi sono quasi il doppio), ridurre il sapere nozionistico;
- sulle lauree magistrali afferenti all’area umanistico-linguistica per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola secondaria di I e di II grado, , si consiglia di potenziare l’area storico-geografica;
- sulle lauree magistrali in tecnologia la classe si ritiene troppo ampia; esclude, inoltre, i laureati in informatica e scienze dell’informazione, e per insegnare informatica sono richiesti CFU in ambiti disciplinari troppo dissimili.
- sui corsi di strumento musicale si deve prevedere maggiore pratica musicale; la prova pratica deve essere introdotta anche per l’accesso ai corsi e si deve ipotizzare un ambito disciplinare unico per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media e nei licei coreutici-musicali;
- l’abilitazione finale deve garantire l’accesso nelle rispettive graduatorie ad esaurimento per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, come previsto per la specializzazione su sostegno (art. 14);
- gli iscritti nell’a.a. 2008-2009 (SFP, COBASLID, AFAM) devono poter accedere, conseguita l’abilitazione, nelle rispettive graduatorie ad esaurimento;
- i tutors coordinatori per i corsi della scuola secondaria di I e di II grado (art. 12), devono esser selezionati a seguito di concorso per esame e titoli come per quelli di Scienze della Formazione Primaria (art. 11) e non dai dirigenti, come avverrebbe con l’incomprensibile limitazione della partecipazione al bando per selezionare i tutor coordinatori della scuola secondaria ai soli tutor designati dai dirigenti (art.12); in prima applicazione, inoltre, nella fase transitoria possono essere confermati dagli Atenei gli attuali supervisori in servizio su richiesta. La scelta dei tutors coordinatori non può essere affidata alla mera designazione del dirigente scolastico senza che siano definiti criteri oggettivi e omogenei per la loro individuazione, pena la perdita di qualità del sistema di formazione. Per il ruolo di tutor coordinatore, inoltre, si ritiene opportuno non stabilire un limite alla durata dell’incarico come per il ruolo di tutor coerentemente con il complessivo impianto regolamentare, visto che la materia della durata degli incarichi potrà essere meglio definita dalla proposta di legge sulla progressione di carriera degli insegnanti. Si ritiene di fondamentale importanza continuare l’esperienza dei supervisori attualmente in servizio per armonizzare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione senza disperdere professionalità già valutate e positivamente sperimentate sul campo;
- nella strutturazione dell’anno di tirocinio si ritiene doveroso aumentare le ore relative alla didattica disciplinare/laboratorio e di tirocinio in quanto l’area pedagogica occupa 150 ore (100 ore di didattica e pedagogia sperimentale + più 50 ore di pedagogia speciale), tanto quanto l’area didattica/disciplinare, mentre il tirocinio occupa soltanto 185 ore (1.500 ore di CFU corrispondono a 500 ore di lezione, 60 crediti), lasciando un monte ore inutile per la compilazione della relazione finale e della tesi.
Emendamenti
Art. 4 Sostituire l‘ultimo capoverso
“E’ in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate” con il seguente testo
“A tal fine, possono essere istituiti dalle Facoltà e dalle Università predette centri di servizi specifici.”
Art. 10 Aggiungere dopo
“presso una facoltà di riferimento” il seguente testo
“o la struttura individuata”
Art. 12 ,
comma 2 Cancellare
“tra i tutor,di cui al comma 1,”
Art. 12 ,
comma 2
Sostituire
“La funzione di tutor coordinatore può essere svolta per un massimo di tre anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 3; l’incarico non è rinnovabile e comporta un esonero parziale dall’insegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma”
con il seguente testo
“La funzione di tutor coordinatore è sottoposta a conferma annuale di cui al comma 3 e comporta un esonero parziale dall’insegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma”
Art. 16 Sostituire
“Fino all’anno accademico 2011/2012 al bando di cui all’articolo 11, comma 2, può partecipare anche il personale utilizzato, fino al 31 agosto 2009, in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del decreto ministeriale 2 dicembre 1998.” con il seguente testo
“Fino all’anno accademico 2011/2012 per assolvere ai compiti di tutor coordinatore di cui all’articolo 12, comma 2, può essere utilizzato il personale utilizzato, fino al 31 agosto 2009, in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del decreto ministeriale 2 dicembre 1998, che ne faccia domanda.”
Art. 16 Aggiungere dopo
“la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione” il seguente testo
“ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”
Art.16 Aggiungere dopo
“limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi” il seguente testo
“ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”
Art.16 Aggiungere dopo
“eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti” il seguente testo
“tra cui ogni anno di servizio prestato nella scuola di primo grado o di secondo grado deve essere valutato un punto se specifico ovvero relativo all’ordine di scuola di accesso, la metà in caso contrario”