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Lì, 14/05/2009
Oggetto: La proroga di una supplenza deve essere sempre conferita a prescindere dal budget
finanziario a disposizione della scuola. Conciliazione positiva del sindacato SAB
contro un dirigente che non aveva prorogato la supplenza per carenza di fondi.
Al fine di dare informativa tra il personale scolastico precario che si trova in posizioni similari, il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) ha concluso positivamente una conciliazione su una materia, quale quella dell’istituto della proroga delle supplenze, oggetto di mancata applicazione da parte di alcuni dirigenti scolastici che, trincerandosi dietro le scarse risorse finanziare a disposizione per le supplenze, non conferiscono, poi, le proroghe delle supplenze in presenza della prosecuzione dell’assenza del titolare.
Nel merito un dirigente scolastico di un istituto della provincia di Cosenza aveva conferito una supplenza a docente di scuola primaria, prorogata una prima volta per la continuità dell’assenza del docente titolare; successivamente, in presenza del prosieguo dell’assenza del titolare il dirigente scolastico non conferiva più l’ulteriore proroga adducendo a motivazione l’esaurimento dei fondi destinato a supplenze brevi per l’anno 2009.
Avverso tale determinazioni il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, a difesa del diritto al prosieguo del contratto del docente precario e della continuità didattica, proponeva tentativo di conciliazione c/o il preposto ufficio dell’USP di Cosenza reclamando l’applicazione del regolamento vigente in materia di supplenze e cioè l’art. 7 comma 4 del D.M. n. 131/07 che prevede “per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”;
Inoltre il SAB reclamava anche l’applicazione dell’art. 40 del contratto nazionale di lavoro e la circolare n. 3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, al punto 9, detta disposizioni specifiche delle supplenze nel settore scuola, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all’educazione, all’istruzione ed allo studio (artt. 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, rimettendo ad un regolamento, adottato dal MIUR con il D.M. n. 131/07 sopra riportato, la disciplina di dettaglio dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze medesime.
In fase conciliativa inoltre il SAB evidenziava che il budget delle supplenze non ha un carattere vincolante assoluto, non potendosi immaginare che, a fronte di esigenze imprevedibili quali le assenze dei docenti titolari, una scuola debba limitare e quindi compromettere, la sua funzione istituzionale; per contro, l’eventuale assegnazione di tali supplenze ai docenti titolari, come orario in eccedenza, porterebbe sì ad aggravio per la scuola atteso che, a tutt’oggi, non sono previste disposizioni di spese nel programma annuale del 2009 da parte del Ministero.
Il dirigente scolastico, nel condividere le argomentazioni del SAB, aderiva alla proposta conciliativa riconoscendo il diritto giuridico della proroga alla docente per l’ulteriore periodo di assenza del titolare oggetto della conciliazione.
Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base)