Prot. n. 11/3 sg
Lì, 11/03/2009
Oggetto: Il Tribunale di Rossano condanna il comportamento antisindacale tenuto dal MIUR
e dalla Direzione Scolastica Regionale della Calabria nei confronti della RSU del
sindacato SAB, ne ordina la cessazione immediata della condotta, ed il pagamento
delle spese di lite pari a 550 euro oltre IVA e CPA, se dovute. Soddisfazione del SAB.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, con sentenza del 10/3/09, su ricorso proposto dal sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, accerta il comportamento antisindacale tenuto dall’USP (ex Provveditorato agli Studi) di Cosenza in materia di inamovibilità della RSU senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, accoglie il ricorso, dichiara antisindacale il trasferimento del prof. G. R. dalla scuola media di Caloveto a Cariati, ordina la cessazione immediata della condotta, dispone la sospensione degli effetti del disposto trasferimento fino alla scadenza del mandato sindacale e poiché USP è privo di alcuna autonoma soggettività giuridica, condanna alle spese di lite il MIUR e la Direzione Scolastica Regionale della Calabria pari 550,00 euro, oltre IVA e CPA, se dovute, a favore dell’istante,
Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha proposto il ricorso, si ritiene soddisfatto di tale decisione che conferma l’applicabilità, in toto, dello statuto dei lavoratori nel comparto scuola smentendo, nei fatti, l’accordo del settembre ‘07 confederali-autonomi, che, ritenendosi ancora maggiormente rappresentativi, avevano sottoscritto un contratto che non prevedeva più la richiesta di nulla-osta del sindacato di appartenenza della RSU in materia di mobilità d’ufficio, in quanto non più dirigenti sindacali.
Tali sindacati, dopo avere usufruito di diritti e prerogative sindacali, quali esoneri retribuiti, permessi sindacali, calcolo della rappresentatività, ecc.., proporzionali ai voti riportati dalle RSU, hanno successivamente sottoscritto un contratto scaricando la stessa RSU che non trovava più la tutela sindacale per esercitare il mandato rappresentativo ricevuto fino alla scadenza triennale.
Il SAB ha sempre contestato tale accordo anche perché la modifica è intervenuta dopo le elezioni RSU del dicembre 2006 e non poteva incidere sulle RSU elette nel triennio di validità del mandato elettivo e da qui il ricorso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano ha confermato la tesi sostenuta dal SAB e cioè che il disposto di un contratto collettivo non può avere efficacia di modifica di disposizione normativa inderogabile, per cui il ricorso deve essere accolto in presenza di una palese violazione di una prerogativa sindacale di un rappresentante sindacale eletto RSU.
Prof. Francesco SOLA
Segretario generale SAB