SAB: Comunicato 27 novembre 2008

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SAB: Comunicato 27 novembre 2008

Messaggiodi edscuola » 28 novembre 2008, 9:24

Prot. 27/11 sg
Lì, 27/11/2008

Oggetto: Le supplenze del personale scolastico sui posti liberi e vacanti devono essere sempre conferite per l’intero anno scolastico (31/8) e non fino a giugno. Conciliazione positiva del sindacato SAB c/o l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Brindisi.

Le nomine di supplenza annuale conferite dagli Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi) o su delega, dai dirigenti scolastici, sui posti liberi e vacanti non coperti da personale titolare devono essere sempre assegnate fino al termine dell’anno scolastico (31/8) e non come spesso avviene, fino al termine delle attività didattiche (30/6).

L’art. 4 comma 1 della legge n. 124/99, tutt’ora vigente e richiamato annualmente dal Ministero nelle istruzioni operative annuali in materia di supplenze prevede che, per il personale docente, alla copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

Il comma 2 del precitato articolo, prevede invece che, se i posti non sono vacanti, ma solo di fatto disponibili entro il 31dicembre, (es. coperti da titolari assegnati o utilizzati in altre sedi, personale inidoneo, ecc..), devono essere conferiti a supplenze fino al termine delle attività didattica o delle lezioni; il comma 11dopo estende tali disposizioni anche al personale ATA (non docente).

La legge citata trova richiamo ed applicazione dopo, anche nei rispettivi regolamenti di supplenza di cui al D.M. n. 131/07 per i docenti e D.M. n. 430/00 per il personale ATA.

Il sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola denuncia che, spesso, tali norme non vengono applicate correttamente penalizzando i precari che invece di sottoscrivere contratti fino ad agosto si vedono ridotti gli stessi fino a giugno con grave danno giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale.

Contro tale modo di operare è sempre insorto il SAB, non ultimo con conciliazione positiva c/o la commissione di conciliazione dell’ufficio provinciale del lavoro di Brindisi presieduta dalla dott.ssa R.E. contro una scuola superiore di Brindisi che, su un posto già vacante e disponibile da oltre due anni di assistente tecnico aveva conferito un contratto fino a giugno e non fino ad agosto.

A seguito di tale procedura, proposta dalla segreteria provinciale del sindacato SAB di Brindisi, con delega del lavoratore in seno al collegio al segretario generale prof. Sola, è stata riconosciuta la validità delle norme sopra richiamate e per gli effetti, prolungato il contratto, per l’a.s. 2007/08, fino al 31 agosto invece del 30 giugno.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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