ANIEF: Comunicati 13 novembre 2008

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Comunicati 13 novembre 2008

Messaggiodi edscuola » 14 novembre 2008, 9:21

Appello ai Sindacati_No alla firma del CCNL 2008-2009 con i tagli allo stipendio

In merito all’atto di indirizzo dell’ARAN, a firma del Ministro Brunetta, sul rinnovo economico e giuridico del CCNL 2008-2009 chiediamo ai Sindacati di ritirare la firma e di non procedere alla sottoscrizione dell’accordo senza che sia assicurato un adeguamento aumento dello stipendio di base di tutti gli operatori della Scuola.

Anche il ministro Gelmini ha riconosciuto misera la paga degli insegnanti. L’eventuale accessorio legato al merito, i cui criteri di valutazione sono ancora da verificare, non può esser dato privando i lavoratori di parte dello stipendio attuale.

14 novembre 2008
edscuola
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Finanziaria 2009

Messaggiodi edscuola » 14 novembre 2008, 9:22

Finanziaria 2009_Agevolazioni per master e trasporti. Approvato OdG Russo su stabilizzazione precari ATA

Sulla finanziaria per il 2009, AC. 1713 si segnalano i commi 5 e 7 dell’articolo 2 che conferma le detrazioni dall’IRPEF della scorsa finanziaria da dichiarare nella dichiariazione dei redditi per i corsi di aggiornamenti e gli abbonamenti annuali. Segnaliamo questa norma ai precari che sono costretti ogni anno a iscriversi a master e corsi di perfezionamento per accumulare punti nelle graduatorie e che sono costretti a siglare abbonamenti ai mezzi pubblici con enormi disagi per poter raggiungere le sedi di servizio delle scuole.

Si ringrazia l’on. Russo per aver presentato e ave convinto il Governo ad approvare il suo ordine del giorno sul precariato del personale ATA, in Sicilia e nelle altre regioni Siciliane, provvedimendo che riguarda migliaia di persone e famiglie.

14 novembre 2008

Ufficio Stampa PD Sicilia

Finanziaria: Approvato odg Pd su stabilizzazione

personale Ata precari



"Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno volto a rinnovare il contratto di lavoro e finalmente a stabilizzare 973 lavoratori Co.co. co. (5 Abruzzo, 71Calabria, 188 Campania,145 Lazio, 12 Marche 38 Puglia, 24 Sardegna, 490 Sicilia) e circa 500 ex Lsu siciliani transitati dagli enti locali al Ministero dell'Istruzione, il cui contratto scade il prossimo 31 dicembre". Lo affermano i parlamentari
nazionali del Pd Tonino Russo e Alessandra Siragusa.

"Auspico - sottolinea Russo, vicesegretario del Pd siciliano e primo firmatario dell'odg - la massima celerità per mettere fine ad una condizione di precariato che dura da troppo tempo e non più tollerabile".

I deputati hanno inoltre chiesto al Governo il rifinanziamento e la proroga delle attività di tutto il personale precario transitato dagli enti locali al Ministero dell' Istruzione e che rischia l'interruzione del rapporto di lavoro già dal primo Gennaio 2009 per mancanza di copertura finanziaria".


Roma, 13 novembre 2008


AC 1713

Ordine del giorno


La Camera,

premesso che:


la Legge. 124/99 trasferiva funzioni e personale dagli EE.LL al Ministero della P.I.;


tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA ;


In particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex art.23;


gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I.66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell’attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31.12.2008 in base al Decreto del 20.10.2006 del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Economia e delle Finanze;


la legge n. 244 del 24/12/2007 all’art. 3, comma 94, lett. b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1/1/2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28/9/2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30/4/2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con DPCM da adottare entro il 31/3/2008 (termine prorogato al 30/6/2008 dal D.L. n. 248/2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;


per l’attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell’Economia e del Lavoro l’accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;

Dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l’obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell’ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all’Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124.L’Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l’intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro – da parte del Ministro Gelmini – dell’appostamento, anche nell’emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;


Sempre ai sensi della L. 124/99 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;


tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;


in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della L266/2005, che autorizza igli EE.LL. a prorogare le convenzioni "nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti";


tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'art. 10 comma 3 del Decreto L.vo 1/12/97 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;


anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all’Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124;


la L. 266/2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'art. 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex lsu riuniti in cooperativo;


nè nel provvedimento in discussione nè nella L. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa


la cessazione dei contratti di lavoro con i lavoratori Cococo e con le cooperative ex LSU, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura;


impegna il Governo


a valutare la necessità di reperire i finanziamenti necessari al rinnovo, per i prossimi anni, delle convenzioni con le cooperative e dei contratti con i lavoratori Cococo transitati dagli EE.LL allo Stato ai sensi e per gli effetti della L. 124/99;


a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale;


On. Antonino Russo

On. Alessandra Siragusa



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DISEGNO DI LEGGE Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)


Art. 2.


5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.


6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.

7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.


Illustrazione

Il comma 5 ripropone per l'anno 2009 la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'auto-aggiornamento e per la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui.


Il comma 6 dispone la proroga della detrazione, ai fini dell'IRPEF, spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato nei medesimi asili. La detrazione in argomento è stata introdotta, per il periodo d'imposta 2005, dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, e successivamente prorogata fino al periodo d'imposta 2007. La proroga è disposta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2008.


Il comma 7 dispone la proroga, per l'anno 2009, della detrazione, ai fini dell'IRPEF, introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro annui.
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DL 154 e piano programmatico

Messaggiodi edscuola » 14 novembre 2008, 9:22

DL 154 e piano programmatico_Primi successi dell’ANIEF al Senato

Rinviata di un anno la riforma _Approvato emendamento e odg Anief. Il Parlamento salva le scuole di montagna e piccole isole. Piano programmatico_attesa per il parere delle Regioni.

Dopo l’audizione del 7 ottobre sul piano programmatico, e l’appello dell’ANIEF del 13 ottobre sulla modifica dell’articolo 3, il Governo accetta le richieste delle Regioni, posterga di un anno la riforma, e ritira la diffida e il commissariamento ad acta, approvando un ordine del giorno che lo impegna a salvaguardare le scuole di montagna e piccola isola come da noi richiesto.

Si attende il parere che le Regioni dovrebbero dare il 13 novembre, senza cui il piano programmatico non può essere promulgato, e le Commissioni Parlamentari si sono astenute dall’esprimersi.

Continua la mobilitazione per salvare la Scuola Pubblica.

14 novembre 2008

http://www.anief.org/Audizione_ANIEF.doc

http://www.anief.org/ANIEF_13Ott08.htm

http://www.anief.org/ANIEF_dl_154_Inizi ... Senato.doc

Testo approvato al Senato

Proposta di modifica n. 3.900 al DDL n. 1083 (DL 154)

3.900

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:


«Art. 3. - (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali) - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:


"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.


4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prcvede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.


4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».



Proposta di modifica n. 3.250 al DDL n. 1083

Ordine del Giorno n. G3.250 al DDL n. 1083



G3.250 (già em. 3.250)

D'ALIA, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,


in sede di esame del disegno di legge n. 1083,


impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.250.



3.250

D'ALIA, PETERLINI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.250

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», ivi richiamato, aggiungere il seguente:


«6-ter. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate».
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