MCP: Comunicato 5 settembre 2008

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MCP: Comunicato 5 settembre 2008

Messaggiodi edscuola » 14 settembre 2008, 16:02

Il Presidente dell’M.C.P. Gianni Ambrosini, nel mese di luglio, ha presentato un esposto alla
Procura della Repubblica contro il Comune di Pavia affinché la Procura voglia accertare se il
comportamento del Comune di Pavia, nel contesto sociale di disabilità e non autosufficienza,
non violi le leggi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
Il Comune di Pavia non rispettando quanto richiesto dal Garante per la riservatezza dei dati
personali, continua a pretendere e acquisire dai congiunti dei disabili gravi e degli anziani
cronici non autosufficienti informazioni non dovute e quindi viola le norme del decreto
legislativo 196/2003 e mantiene un comportamento assimilabile a violenza privata punibile a
norma dell’articolo 610 del codice penale.
La reazione è stata inevitabile in seguito di una nota del Comune in risposta a una richiesta di
chiarimenti da parte del Movimento riguardante le pretese economiche illegali
dell’amministrazione nei confronti di un assistito congiunto di un utente di CDD (Centro Diurno
Disabili).
Nella nota inviata dal dirigente di settore socio assistenziale viene notificato “ in base ai
conteggi effettuati, il nucleo famigliare ha capacità economica per contribuire alla frequenza
del CDD”. Affermazione sconcertante ed inquietante; non è chiaro infatti in base a quali
informazioni sono stati effettuati dei conteggi sulla capacità economica di un cittadino dal
momento che lo stesso non ha fornito, e nemmeno autorizzato l’uso, di nessun dato.
Il Presidente dell’M.C.P. (di seguito il Presidente) sottolinea che:
Secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle
residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti con handicap
permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per una quota
minima del 50% ( 70% per i disabili gravi) a carico del S.S.N. e per la quota restante a carico dei
Comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente secondo i regolamenti regionali o
comunali (All. 1 D.P.C.M. 14 febbraio del 2001, richiamato nell’art. 54 della legge 289 del 2002);
:
I Comuni possono chiedere all’assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della
situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE (Indicatore Socio
Economico Equivalente), così come determinata dall’art. 25 della legge 328/2000 in relazione
a quanto stabilito nel decreto legislativo 109/98;
Il Presidente sottolinea altresì che:
A) il Comune di Pavia per calcolare il contributo si riferisce all’ISEE dell’assistito con
riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (delibera comunale
303/2004,) ignorando la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 2 ter del Decreto
Legislativo 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap
permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni
sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la “situazione economica del solo
assistito”. L’amministrazione disapplica il dettato normativo giustificandosi con la mancata
adozione del D.P.C.M. in essa prevista;
M.C.P. – MOVIMENTO DIRITTI CONSUMATORI E TUTELA
AMBIENTALE ONLUS PAVESE -
AFFILIATO A MOVIMENTO CONSUMATORI NAZIONALE
C) tale prassi è illegittima e non trova riscontro nella recente giurisprudenza amministrativa e
ordinaria che sull’argomento si è pronunciata con sentenze e ordinanze cautelari (TAR Sicilia
– Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007; Tar Lombardia-Milano, Ordinanza n.
602/08; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sez.
II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Lombardia-Milano sez. I, Sentenza n.
291/2008; Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598
del 12 ottobre 2006);
D) il Garante per la protezione dei dati personali con lettera inviata al Comune di Pavia, e,p.c.
al nostro Movimento, (in data 22/09/2006) aveva precisato che, “sulla base della normativa
di settore Decreto Legislativo 109/98 e delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali (D. L. 196/2003) le informazioni che possono essere acquisite , ai fini
sopra indicati, devono riguardare esclusivamente la situazione economica del solo
assistito e non anche quello del nucleo famigliare”. Lo stesso Garante si era nuovamente
espresso alcuni mesi fa inviando un’analoga lettera al Comune di Firenze;
E) che sul punto si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16
maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all’ordinanza del TAR Toscana, sez.
II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le
doglianze dell’amministrazione ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris – la bontà prima
facie delle considerazioni in punto di diritto – che il grave pericolo economico per gli anziani
assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla
pubblica amministrazione;
F) che l’art. 2 comma 6 del d.lgs. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il
pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti
dell’assistito, escludendo l’applicazione degli art. 433 e ss. del Codice Civile.;
G) il Comune però insiste nell’affermare la legittimità della propria condotta evidenziando il
parere favorevole del proprio consulente legale e quello dell’ANCI ignorando i dettami della
costituzione, le leggi, le sentenze e l’autorevole parere del Garante.
Sottolineato tutto ciò, il Presidente, di fronte a un comportamento scorretto ed arrogante del
Comune nei confronti dei cittadini, nonostante i suoi numerosi richiami al rispetto della legalità,
non ha trovato alternative che rivolgersi alla Procura.
Nell’esposto è stato segnalato inoltre che il Comune di Pavia nella carta dei servizi pubblicata
il 04/06/2008 indica chiaramente l’obbligo della presentazione dell’attestazione ISEE
famigliare, prevedendo la compartecipazione obbligatoria dei famigliari conviventi del disabile
grave per le prestazioni sociali diurne.
Nel caso di ricovero in strutture residenziali l’amministrazione, oltre all’ISEE famigliare,
prevede la rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti* agli alimenti (anche quelli non conviventi)
individuati dall’art. 433 del c.c., chiedendo l’ISEE di questi ultimi e sostituendosi
prepotentemente alla facoltà esclusiva dell’ avente diritto, di chiedere eventuali alimenti come
previsto dall’articolo 438 del Codice Civile.
Il Presidente ha concluso dicendo “è inammissibile che da parte di un amministrazione di una
città che vanta gli antichi allori del sapere la disabilità venga trasformata in una tassa per i loro
congiunti”.
Movimento Consumatori Pavesl
* 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori
e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e
le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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