Prot. n.28/7 sg
28/07/2008
Oggetto: Ennesima condanna per l’USP di Cosenza che dovrà pagare anche 2.120,00 euro di spese più accessori per non avere riconosciuto la precedenza nella scelta della sede ad assistente amministrativo disabile precario. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso di merito.
Il Tribunale di Paola, sez. Lavoro, con sentenza del 27/6/08, ha confermato la precedente ordinanza e, nel merito, ha condannato il MIUR, la Direzione Scolastica Regionale per la Calabria e l’USP di Cosenza (ex Provveditorato agli Studi) rappresentati e difesi ex art. 416 bis c.p.c. dal dott. Antonio Santagada, resistenti, al pagamento di 2.120,00 euro oltre IVA e CPA come per legge, per non avere riconosciuto ad assistente amministrativo, disabile e precario, il diritto di scelta della sede di servizio più vicina al proprio domicilio.
Nel merito, l’assistente F.S. rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, beneficiaria dell’art. 21 legge 104/92, aveva richiesto, all’USP di Cosenza, di usufruire della precedenza nella scelta della sede di servizio per come previsto dalla stessa legge.
L’USP di Cosenza ha sempre negato tale diritto, anche in fase di conciliazione bonaria tentata dal sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola, obbligando cosi il lavoratore a ricorrere al Tribunale per farsi riconoscere il diritto negato.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, già in fase di ordinanza sul ricorso con procedura d’urgenza, aveva riconosciuto invece il diritto del disabile a scegliere la sede con priorità sulle sedi disponibili al momento della convocazione più vicina al proprio domicilio, ritenendo i termini di presentazione della documentazione attestante il diritto al godimento della precedenza di cui all’art. 21 legge n. 104/92 imposti dall’USP, 48 ore prima della convocazione, assolutamente in contrasto con le disposizioni della legge n. 104/92.
Infatti, la legge garantisce al disabile la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa nelle condizioni di minor disagio possibile consentendone l’integrazione nel mondo professionale riconoscendo il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili; da qui la condanna per l’USP di Cosenza che aveva negato il diritto reclamato.
Il sindacato SAB, nel ritenersi soddisfatto di tale decisione giunta dopo che i vari tentativi portati avanti dal segretario prof. Francesco Sola, di far desistere l’USP dalle determinazioni ingiuste assunte nei confronti del lavoratore disabile e precario, è costretto a denunciare nuovamente che, nonostante tale decisione di condanna, lo stesso USP continua a perseverare in tali comportamenti.
Risulta infatti che, al contrario degli altri USP, le richieste di precedenza nella scelta della sede di servizio per l’a.s. 2008/09, a seguito di disabilità acquisite successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di inserimento nelle varie graduatorie dei docenti e del personale ATA, per patologie gravi insorte dopo tali termini, non vengano accolte in violazione della legge di tutela dei disabili che prevede appunto il riconoscimento della precedenza al momento dell’assunzione. Tale comportamento reiterato non fa altro che creare ulteriore contenzioso con gravi danni economici per lo Stato, fino ad ora soccombente.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB