UIL Scuola Milano: Comunicato 21 maggio 2008

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UIL Scuola Milano: Comunicato 21 maggio 2008

Messaggiodi edscuola » 22 maggio 2008, 8:09

LA UIL-SCUOLA DI MILANO AVEVA RAGIONE:
COMUNICAZIONE AI CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO O CESSAZIONE DEI SUPPLENTI.

Finalmente un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione della Legge 176/2007 sugli adempimenti delle istituzioni scolastiche per le comunicazioni ai Centri per l’Impiego.
La decisione chiara e netta è contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 25 del 7/5/2008 con la quale vengono date disposizioni ai competenti Uffici periferici per la corretta applicazione delle disposizioni.
La UIL-Scuola di Milano aveva denunciato sin dall’emanazione delle prime norme per la comunicazione ai Centri per l’Impiego, l’impossibilità per le scuole di poter comunicare nei tempi stabiliti dal Ministero del Lavoro, ovvero il giorno precedente l’assunzione stessa. Le norme sul conferimento e le disposizioni in materia non lo consentivano e si riteneva necessario un intervento della UIL-Scuola nazionale ed il coinvolgimento delle altre OO.SS. confederali del comparto scuola al fine di far correggere la disposizione nei riguardi della scuola.
L’attenzione a tale problema da parte dei sindacati nazionali di categoria sollecitati per primi da questa struttura provinciale e il conseguente loro intervento sui Ministri competenti, aveva prodotto l’inserimento di un dispositivo nel D.L. n. 147 del 7/9/2007, poi convertito in Legge 176/2007, il quale prevedeva che la comunicazione ai Centri per l’impiego da parte delle scuole doveva avvenire entro i 10 giorni successivi all’instaurazione o cessazione dei rapporti di lavoro.
Tutto sembrava risolto, ma nemmeno con l’emanazione della circolare n. 28 del 17/1/2008 Min. Lav. si era riusciti a dirimere le controversie insorte poiché molti Ispettori del Lavoro continuavano ad applicare multe alle istituzioni scolastiche che nel periodo precedente al D.L. 147/07 non si erano attenute alle disposizioni precedenti, ovvero la comunicazione contestuale all’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro dei supplenti.
Ulteriori interventi delle OO.SS. confederali hanno avuto il merito di aver indotto il Ministero del Lavoro ad emanare la circolare n. 25 del 7/5/2008, con la quale chiarisce in modo inequivocabile che non sono sanzionabili la mancate comunicazioni ai Centri per l’Impiego poste in essere prima del D.L. 147/2007, indipendentemente dai giorni di ritardo. Chiarisce altresì che vanno annullate tutte le sanzioni comminate. Potrà essere richiesto il rimborso per le somme pagate per le multe, secondo le modalità indicate con nota n. 2127 del 11/8/2005 Min. Lav.
I dirigenti scolastici ora possono tirare un sospiro di sollievo!
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