ANIEF: ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni

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ANIEF: ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni

Messaggiodi edscuola » 1 novembre 2012, 9:54

Precari - Anief ricorda ai dirigenti scolastici che non esiste nessun riferimento legislativo o contrattuale che può collocare in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni i precari con contratto temporaneo, sino ad avente diritto o con supplenze fino al 30 giugno 2013, né tantomeno li autorizza a realizzare modifiche unilaterali dei contratti per prevenire ipotetiche richieste di pagamento.


Le numerose segnalazioni fatte pervenire ad Anief da parte di docenti e personale Ata, rimasti disorientati di fronte alle richieste dei loro dirigenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, hanno indotto oggi il nostro sindacato a scrivere a tutti i responsabili d’istituto per fornire loro il quadro di riferimento normativo e contrattuale attualmente vigente.

Nella lettera il centro studi Anief si è soffermato su alcuni punti. Tra questi, il più importante riguarda specificatamente il personale in servizio con contratto di supplenza breve, sino ad avente diritto oppure al termine delle lezioni o al 30 giugno 2013: per loro, nessuna norma ha attualmente superato il disposto del c. 2 art. 19 del CCCN Scuola, ove si stabilisce che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria”. Tale previsione non è stata, infatti, annullata dal D.L. 95/2012 (Spending review), tanto da costringere il governo a segnalare (si veda la relazione tecnica al D.d.G. “Stabilità”) la necessità “per evitare la probabile soccombenza dell´Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al personale di cui sopra”.

Anche i dispositivi contenuti nel CCNL non sono in grado di garantire, per queste tipologie di personale precario, né la fruizione delle ferie durante le attività didattiche (se non parzialmente e secondo modalità dalla gestione alquanto complessa) né tantomeno (si veda il citato c. 2 art. 19) durante i periodi di sospensione delle lezioni. Tali periodi (Ognissanti, pausa natalizia, pasquale, etc.) risultano infatti ben diversi da quello identificato come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, ovvero quello di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto). Inutile evidenziare come a quella data il personale interessato, però, avrà già visto decadere il proprio contratto.

Ed a nulla valgono i timori espressi da alcuni dirigenti scolastici di dover far fronte al blocco dei pagamenti delle ferie non godute, che rimarrà in vigore fino all’approvazione del D.d.G. “Stabilità” e che nella versione attuale ne prevede la rimozione a particolari condizioni: se è vero, infatti, che ad oggi i presidi possono vantare una copertura (per quanto transitoria) all’impossibilità di pagare le ferie, è altrettanto vero che nessuna copertura legislativa o contrattuale possono vantare in ordine alla collocazione in ferie d’ufficio dei precari durante la sospensione delle lezioni, né tantomeno ad ipotesi di modifiche unilaterali dei contratti.

Pertanto, almeno fino ad un mutamento della normativa vigente, ANIEF si rivolge anche a tutto il personale precario interessato e lo invita a non dare seguito alcuno agli “inviti” a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni da parte dei dirigenti scolastici. Nel caso in cui questi ultimi volessero “forzare la mano”, emanando provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio, sarà sufficiente inviare una mail a ferie@anief.net per richiedere il modello di risposta da presentare contro tale provvedimento.

Nel caso in cui i dirigenti scolastici non dovessero tenerne conto, confermando la disposizione delle ferie d’ufficio, Anief fornirà successive indicazioni per la tutela legale del caso. Ci auguriamo che i dirigenti scolastici vogliano ascoltare l’appello dell’Anief ed evitare ai precari un nuovo ricorso alla giustizia che, stante l’attuale quadro normativo di riferimento, porterebbe l’Amministrazione ad un’ennesima soccombenza in giudizio e ad un ulteriore esborso di denaro pubblico per le condanne alle spese legali.
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Lettera ai Dirigenti

Messaggiodi edscuola » 1 novembre 2012, 9:57

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado
p.c. alle RR.SS.UU.
al Personale docente e Ata in servizio con contratto a T.D.

OGGETTO: Ferie del personale a tempo determinato. Attuale quadro contrattuale e normativo di riferimento.

Giungono alla scrivente O.S. numerose segnalazioni da parte di docenti e personale Ata che riferiscono di circolari, indirizzate a personale con contratto a TD fino al termine delle attività didattiche o di supplenza breve, che alcuni DD.SS. hanno predisposto al fine di invitare i suddetti alla fruizione delle ferie in occasione dei periodi di sospensione delle lezioni (Ponte di Ognissanti, pausa natalizia, etc.).
In alcuni casi, le segnalazioni riferiscono di DD.SS. che hanno predisposto nei confronti dei lavoratori de quibus provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio già per l’imminente periodo di sospensione delle lezioni per la festività di Ognissanti o addirittura modifiche unilaterali ai contratti di lavoro stipulati.
Corre obbligo sottolineare come nel primo caso (invito alla fruizione delle ferie in periodo di sospensione delle lezioni) tali comunicazioni appaiano invero del tutto superflue e quindi evitabili, considerato che potrebbero indurre i lavoratori in oggetto a chiedere ferie in periodi in cui non vi sia reale ed effettiva necessità. Nel secondo caso (provvedimenti dirigenziali di collocamento in ferie d’ufficio al personale TD e/o modifiche unilaterali ai contratti di lavoro), invece, è necessario evidenziare come tali atti siano in realtà del tutto illegittimi in quanto privi di qualsivoglia copertura normativa e/o contrattuale.
Infatti, il c. 2 art. 19 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – attualmente vigente – dispone che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria”.
Inoltre, il c. 8 D.L. 95/2012, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review), nel disporre il blocco dei pagamenti sostitutivi della fruizione delle ferie (blocco da cui peraltro, è intenzione dell’attuale Governo escludere il personale TD della scuola; si veda il c. 44 art. 3 D.d.G. “Stabilità”, attualmente al vaglio del Parlamento) ribadisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti ai dipendenti pubblici “[...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, con ciò evidenziando la attualmente insuperata validità delle norme contrattuali sottese ai singoli comparti nelle parti che non siano state superate da novella normativa.
Pertanto, se è pur vero che al momento il D.L. 95/2012 prevede il blocco del pagamento delle ferie non fruite, pur in attesa dell’approvazione del D.d.G. “Stabilità” che lo ripristinerebbe – nell’attuale formulazione – in particolari condizioni, è altrettanto vero che il quadro normativo attuale non prevede l’obbligatorietà della fruizione delle stesse durante il periodo di sospensione delle lezioni.
È appena il caso di sottolineare come i periodi di sospensione delle lezioni (ad es., Ognissanti, pausa natalizia, etc.) siano ben diversi dal periodo di sospensione delle attività didattiche (ovverosia quello che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno) identificato come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, nonché come per il personale docente della scuola non sia prevista - se non in quota-parte ed in modo decisamente limitato - la fruizione delle stesse durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche; aspetti entrambi chiaramente disciplinati dal c. 9 art. 13 del già citato CCNL Comparto Scuola 2006-2009.
Non a caso, la relazione tecnica del Governo al D.d.G. “Stabilità” sopra ricordato, nell’illustrare i cambiamenti di cui al comma 44 art. 3, che rimodulerebbero parzialmente quanto disposto dal D.L. 95/2012 in tema di ferie per i pubblici dipendenti, riguardo al personale TD del comparto scuola esprime chiaramente quanto segue:
“[...] il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti: - i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie; - i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell ́impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie. Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell ́Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al personale di cui sopra [...]”. (grassetto nostro, ndr).
Infine, segnaliamo come sulla scorta del quadro normativo sopra delineato il dirigente dell’AT Bari abbia inviato ai DD.SS. della provincia di propria competenza una nota (prot. 167 del 29/10/2012) in cui gli stessi vengono invitati a desistere dai comportamenti in parola (modifiche contrattuali unilaterali, provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio).
Pertanto, la scrivente O.S. invita le SS.LL. - ove abbiano eventualmente provveduto in senso contrario a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle indicazioni governative - a voler provvedere al ritiro di eventuali circolari di “invito” al personale a TD alla fruizione di ferie nonché di eventuali provvedimenti che abbiano disposto il collocamento in ferie ‘d’ufficio’ o la modifica unilaterale del contratto di lavoro degli stessi.
Certi di un Vostro positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti.

Palermo, 31 ottobre 2012

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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