Cancellata la norma che modificava i trattamenti di buonuscita
Cosa accade alla ritenuta del 2,50 % ai fini dell’opera di previdenza
Il Consiglio dei Ministri con un decreto legge approvato venerdì 26.10.2012 (DL n. 185 del 29/10/2012, allegato), ha risolto in radice la questione relativa al prelievo del 2,50%, relativo al calcolo del Trattamento di Fine Servizio ( c.d. buonuscita), abrogando l’articolo 12, comma 10, del decreto Legge 31.05.2010 n° 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30.07.2010, n° 122.
L’articolo abrogato prevedeva, dal 1° gennaio 2011 una prima quota di buonuscita calcolata con il sistema precedente (ultima retribuzione, escluso l’accessorio, per il numero di anni di servizio utile) ed una seconda quota di buonuscita calcolata con l’applicazione dell’aliquota del 6,91%, adottata ai fini della determinazione del TFR, come per i lavoratori privati, conteggio certamente meno favorevole del precedente.
Il nuovo D.L., subito attuativo, ripristina le modalità di calcolo del TFS facendo venire meno la materia del contendere, determina l’estinzione di tutti i processi pendenti (ad eccezione di eventuali sentenze “passate in giudicato”), priva di effetti le sentenze emesse.
Per tutti coloro che, nel frattempo, hanno avuto la liquidazione della buonuscita in base alle disposizioni dell’art. 12, comma 10, della Legge sopra citata, si procederà nell’arco di 1 anno alla riliquidazione della stessa e, in ogni caso, non si provvederà al recupero delle eventuali somme già erogate in eccedenza.
Il ripristino del TFS, a decorrere dal 1° gennaio 2011, rende legittima la ritenuta del 2,50 e non più fondata la richiesta di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 dell’80% della base contributiva utile ai fini del TFS.