UIL: NORMA SU SCUOLA OFFENSIVA PARLAMENTO NON LA VOTI

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UIL: NORMA SU SCUOLA OFFENSIVA PARLAMENTO NON LA VOTI

Messaggiodi edscuola » 17 ottobre 2012, 8:39

L.STABILITA': DI MENNA (UIL), NORMA SU SCUOLA OFFENSIVA PARLAMENTO NON LA VOTI

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il Governo ha varato una norma ''contro la scuola che offende gli insegnanti''. Il segretario generale della Uil scuola, Massimo Di Menna, dopo la pubblicazione del testo della legge di stabilita', invita il Parlamento a non votare queste disposizioni.
''Non esiste alcuna ragione plausibile per obbligare a 24 ore di lezione, eliminando il contratto di lavoro, lasciando le retribuzioni invariate, se non - commenta Di Menna - l'intento di recuperare risorse, riducendo gli organici e risparmiando su supplenti e precari. Se in nessun paese europeo, ne' in Germania, ne' in Austria, ne' in Finlandia, paesi che hanno ottimi standard di apprendimento, c'e' un orario a 24 ore - sottolinea Di Menna - ci sara' pure una ragione. Il Governo vuole portare gli insegnanti italiani verso un record unico: i docenti con il maggior numero di ore di lezione e le minori retribuzioni. Al ministro, che li ha definiti 'veri eroi moderni' ricordiamo che gli insegnanti piuttosto vanno rispettati e trattati come seri professionisti impegnati in un lavoro importante e difficile. Ci auguriamo - conclude Di Menna - che il Parlamento eviti una frattura tra gli insegnanti italiani e chi ha responsabilita' di decidere. Il testo della legge va assolutamente emendato con l'eliminazione delle misure riguardanti la scuola''. (ANSA).
CLL
16-OTT-12 17:55 NNNN
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LEGGE DI STABILITA’ 2013

Messaggiodi edscuola » 17 ottobre 2012, 8:46

LEGGE DI STABILITA’ 2013,
nel testo depositato dal Governo alla Camera dei Deputati
sul quale, nei prossimi giorni, inizierà l’iter di approvazione delle Commissioni e successivamente dell’Aula, per poi passare al Senato

STRALCIO DELLE NORME RIGUARDANTI LA SCUOLA
A cura dell’Ufficio Studi della UIL Scuola

DALL’ARTICOLO 3
29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 38 a 48.

30. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’0intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.
31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

Pagamento assistenti amministrativi che sostituiscono i DSGA su posti vacanti o disponibili:
dall’a.s. 2012/13 il pagamento è effettuato dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.
La retribuzione superiore è pari alla differenza tra quanto complessivamente in godimento dall’ass. amm.vo e la retribuzione iniziale dei DSGA.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

Docenti permanentemente inidonei all’insegnamento:
possono chiedere nuova visita medica e, nel caso siano ritenuti “recuperati” rientrano nei ruoli docenti su posti vacanti e disponibili, con assegnazione di sede stabilita dal Contratto sulla mobilità.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

Alunni disabili - diagnosi funzionale:
è affidata all’INPS, secondo modalità da definire in un Decreto Interministeriale Istruzione-Lavoro- Finanze.

34. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

Finanziamento di 3 MLN di Euro l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca):

35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Progetti “salva precari”:
per l’a.s. 2012-13 il MIUR e le regioni possono attivare progetti di 3 mesi, prorogabili a otto, per attività straordinarie per docenti e ATA inclusi nelle graduatorie provinciali, sulla base di convenzioni, su finanziamenti regionali. Al personale coinvolto è riconosciuto il relativo punteggio per le graduatorie ad esaurimento dei docenti e nelle graduatorie permanenti degli ATA.

36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

Razionalizzazione rete scolastica:
a) la limitazione dei 600 alunni (o 400 per piccole isole, ecc.) per l’assegnazione di un dirigente scolastico è limitata all’a.s. 2012/13;
b) stessa precisazione per l’assegnazione del DSGA;
Dall’a.s. 2013/14 i criteri per l’assegnazione dei dirigenti e dei DSG sono concordati con le Regioni in sede di Conferenza unificata, fermi restando i risparmi stabiliti dalla legge 183/2011.

37. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.
38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi commissari di concorsi a cattedre
Abolizione delle attuali norme sui compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi e sostituzione con le norme del Decreto Interministeriale sui compensi per i commissari dei concorsi a dirigente scolastico. E’ comunque escluso l’esonero dal servizio per i commissari.

39. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.

Uffici scolastici Regionali:
possono essere anche interregionali.

40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

Scuole non statali:
per l’attribuzione della parità, le classi debbono avere almeno 8 alunni; per quelle “articolate” (con più indirizzi) valgono le stesse regole delle scuole statali (almeno 27 studenti totali e almeno 12 per il gruppo di minore consistenza) ed è vietato costituire classi terminali collaterali (rispetto al corso di studi completo).
41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.”.

Studenti privatisti:
gli esami di idoneità sono sostenuti presso scuole statali o paritarie dei comuni di residenza dei candidati, in mancanza della provincia e, in caso di ulteriore mancanza, nella regione.
Deroghe al limite regionale debbono essere autorizzate, su motivata richiesta, dal Direttore regionale della regione di provenienza.
Viene istituito il limite massimo del 50% di alunni privatisti agli esami di idoneità.

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2013, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.
43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Orario Docenti:
Dal 1° settembre 2013 l’orario di insegnamento per tutti i docenti della secondaria di 1° e 2° grado è di 24 ore settimanali.
L’aumento, per i docenti curriculari, è utilizzato, nella scuola di titolarità prioritariamente per
- copertura di spezzoni orari;
- supplenze temporanee secondo le classi di concorso di abilitazioni possedute;
- supplenze su sostegno, in presenza del diploma di specializzazione;
- impegni didattici per flessibilità, ore aggiuntive, recupero e potenziamento.
Per i docenti di sostegno l’aumento è utilizzato, nella scuola di titolarità:
- prioritariamente, per il sostegno;
- in subordine, per la copertura di spezzoni orari di insegnamento curriculare in presenza di idoneo titolo.
L’organico di diritto del personale di sostegno per l’a.s. 2013/14 non può superare quello del 2012/13.
Le ferie dei docenti della secondaria sono aumentate di 15 giorni.
Tutti i docenti fruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (con esclusione di scrutini, esami e valutazioni).
E’ possibile usufruire fino a 6 giorni di ferie durante l’anno, purchè sia assicurata la sostituzione senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

44. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. “

Obbligo di fruire delle ferie e divieto di monetizzarle:
la norma non si applica ai supplenti brevi e saltuari e a quelli nominati fino al termine delle lezioni, limitatamente alle giornate di ferie che non è possibile fare fruire.

45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Inderogabilità:
le norme dei commi 42,43 e 44 non sono derogabili dal CCNL e le attuali norme dello stesso sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità";
b) al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";
c) al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità".
47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.
48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.

Tagli ulteriori sui comandi:
a) i comandi per l’autonomia passano da 300 a 150;
b) i comandi presso strutture ed enti di cura, riabilitazione, ecc. passano da 100 a 50;
c) i comandi presso enti di ricerca educativa, ecc. passano da 100 a 50.
Sono fatti salvi i comandi già adottati per l’a.s. 2012/13.
Salvo i casi di cui sopra e gli esoneri sindacali, gli oneri per il personale della scuola comandato presso altre amministrazioni pubbliche sarà a carico di queste ultime.

DALL’ARTICOLO 7

15. All’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” è sostituito dal seguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie”

Procedure di acquisto:
Anche le scuole debbono avvalersi delle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.
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