Sulle prove Invalsi il collegio dei docenti è incompetente

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Sulle prove Invalsi il collegio dei docenti è incompetente

Messaggiodi edscuola » 6 ottobre 2012, 8:13

da Tecnica della Scuola

Sulle prove Invalsi il collegio dei docenti è incompetente
di Anna Maria Bellesia

Sull’obbligatorietà delle prove Invalsi ormai non resta alcun margine di dubbio, con buona pace degli irriducibili contrari. Non solo l’articolo 51 della recente legge sulle semplificazioni n. 35/2012, ma anche una sentenza del giudice di lavoro non lasciano spazio ad argomentazioni contro.
È stata recentemente pubblicata la sentenza n. 212/2012 del giudice del lavoro di Trieste, emessa sulla base del ricorso promosso da una docente di lingua e letteratura tedesca presso un Istituto di II grado. Forte della delibera del collegio docenti di “non adesione” alla rilevazione nazionale per dissenso “in ordine alla metodologia didattica” sottesa alle prove Invalsi, la docente aveva ritenuto illegittimo l’ordine di servizio del dirigente scolastico, con il quale le era stato impedito di prestare la normale attività didattica, in quanto la sua classe era impegnata nello svolgimento delle prove.
Il ricorso è stato depositato in data 29 luglio 2011, quindi antecedente all’entrata in vigore del famoso articolo 51 della legge n. 35/2012, in base al quale “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti”.
Tuttavia, in base alla sentenza, il quadro normativo vigente già in quella data non lascia dubbi circa le rispettive competenze, tanto che il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.
Il ragionamento del giudice si fonda su tre pilastri:
1) Le prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale. Ergo, “Si tratta di una materia sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico che trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell’ambito del territorio nazionale”. Lo stesso Regolamento dell’autonomia prevede che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche” (D.P.R. n. 275/1999, art. 10, comma 1).
2) Alla originaria competenza ministeriale, si è affiancata nel tempo la competenza dell’ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, “un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l’appunto del Ministero dell’istruzione”. Il riferimento è alla legge 53/2003, articoli 1 e 3.
3) Infine, “non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove”. Le competenze del Collegio sono infatti quelle previste dall’art. 7 del D.L.vo n. 297/1994. Tutt’al più, al collegio docenti “potrebbero riconoscersi facoltà propositive di modalità organizzative per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni con l’ordinaria attività didattica”.
“Ad abundantiam”, il giudice osserva pure che “l’attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento, ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, c. 5, CCNL”.
Su quest’ultimo punto però vale la pena di aggiungere i riferimenti alle Note Ministeriali del 20 aprile 2011 e del 18 ottobre 2011. Dopo aver sottolineato che è indispensabile il “concorso istituzionale” di tutti i soggetti e specialmente la collaborazione delle scuole, il Ministero rammenta anche che “gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art. 28, comma 4, del vigente CCNL. Inoltre il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt.6 e 88 del vigente CCNL”.
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