da Tecnica della Scuola
CCNI mobilità: riconosciute le prerogative dei dirigenti scolastici
di R.P.
E' quanto ribadisce il Miur nella nota con cui trasmette il Contratto alle sedi periferiche. Pantaleo (Flc) smentisce la notizia sulla mancata firma del contratto messa in circolazione non dagli organi di stampa ma dalla CislScuola.
"Abbiamo firmato per senso di responsabilità": è questo il senso del comunicato con cui Flc-Cgil rendo noto di aver sottoscritto insieme con gli altri sindacati il CCNI sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie. Il sindacato di Pantaleo segnala che la firma c'è, "contrariamente da quanto annunciato da molti organi di stampa nei giorni scorsi".
Poichè anche noi, non nei giorni scorsi, ma solamente nella serata del 23 agosto abbiamo dato tale notizia, dobbiamo a nostra volta precisare che di mancata firma della Flc ne parlava, proprio nella serata del 23, un comunicato della Cisl-Scuola.
Quindi se il sindacato di Mimmo Pantaleo intende fare precisazioni dovrebbe rivolgerle a Francesco Scrima e alla CislScuola.
Tralasciando le questioni di metodo, la vicenda del CCNI sulla mobilità annuale merita però di essere approfondita per altri aspetti.
Il medesimo comunicato della Flc sottolinea che nella dichiarazione congiunta allegata al contratto “il Miur riconosce anche nella scuola il pieno diritto delle RSU a contrattare su tutte le materie previste dal Ccnl, ivi compresi i criteri per la mobilità interna alle diverse sedi o plessi della scuola ed i criteri di utilizzazione del personale”
In realtà nella dichiarazione in questione c’è scritto semplicemente che le parti “ribadiscono la piena validità del Contratto collettivo nazionale del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente, e richiamano i contenuti tutti dell’Intesa sul lavoro pubblico sottoscritta definitivamente il giorno 10 maggio 2012, da Cgil, Cisl, Uil, Confsal e CGU e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione”.
Non solo, ma la nota con cui il Ministero trasmette il CCNI agli uffici periferici disegna uno scenario del tutto diverso da quello descritto dalla Flc (e per la verità anche da altri sindacati).
Intanto il Ministero ammette definitivamente che “le materie di cui agli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) e di cui all’art. 21 (riconversione professionale) rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva”.
E, riferendosi alla comunicazione pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero aggiunge anche che “la stessa nota segnala la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali sulle materie in parola” (le materie in questione sono, appunto, quelle relative agli articoli – non in vigore, 4, 15 e 21 della pre-intesa sulla mobilità annuale).
Stando alla nota del Miur la questione relativa alla assegnazione del personale ai plessi e alle sedi dovrebbe insomma essere risolta una volta per tutte: d’ora in avanti non sarà più materia di contrattazione decentrata a livello di istituto ma sarà semplicemente oggetto di “esame congiunto”.