Niente Fornero per gli esuberi

Rassegna Stampa e News su Scuola, Università, Formazione, Reti e Nuove Tecnologie

Niente Fornero per gli esuberi

Messaggiodi edscuola » 31 luglio 2012, 7:57

da ItaliaOggi

Niente Fornero per gli esuberi
Carlo Forte

I docenti in esubero che risulteranno incollocabili al 1° settembre prossimo, potranno andare in pensione con le vecchie regole. E cioè facendo valere come termine per la maturazione dei requisiti utili alla cessazione dal servizio il 31 agosto prossimo in luogo del 31 dicembre scorso.

Lo prevede un emendamento all'art. 14 del decreto sulla spending review (decreto legge 95/2012) approvato venerdì scorso in commissione bilancio, presentato dai relatori Giaretta e Pichetto Fratin (n. 14.1000). Il nuovo testo è destinato solo ai docenti che non sarà possibile ricollocare su altra classe di concorso (secondo il titolo di studio posseduto e anche senza abilitazione) oppure sul sostegno, oppure, ancora, su spezzoni della classe di concorso di titolarità: non oltre il 10% dell'intera platea, si stima. Tale personale potrà essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E cioè prima della riforma Fornero. La liquidazione del Tfr, però, non sarà tempestiva. Fatto salvo il diritto alla pensione con effetti a far data dal 1° settembre prossimo, per il Tfr gli interessati dovranno attendere di maturarne i requisiti seguendo le nuove norme: «Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, recita il nuovo testo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)»

I requisiti per la pensione

I requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti entro il 31 agosto dai docenti in esubero incollocabili, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lettera C del decreto legislativo n. 503 del 30/12/92). Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

La platea degli interessati

I docenti potenzialmente interessati sono circa 7mila nelle superiori. Complessivamente il dato arriva a circa 10mila se si considerano anche gli altri ordini di scuola. Per tutti i docenti in esubero si applicheranno le disposizioni del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, limitatamente ai movimenti che saranno disposti nell'ambito della classe di concorso di appartenenza o su altre classi di concorso dove gli interessati possiedano l'abilitazione.

Ricollocazione

Se dopo tali operazioni l'esubero dovesse permanere si applicheranno, invece, le nuove norme previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012. E dunque, prima si proverà a ricollocare il docente in altre classi di concorso dove non possiede l'abilitazione ma risulta provvisto del titolo di studio di accesso. Per esempio, i docenti di economia aziendale, se hanno la laurea per insegnare geografia, potranno essere ricollocati su tale classe di concorso. Poi si proverà sul sostegno, se l'interessato possiede la specializzazione oppure abbia almeno frequentato un corso di formazione su tale specialità. Infine, si proverà a ricollocare gli interessati su spezzoni con ore a disposizione. Se nemmeno così sarà possibile ricollocare i docenti in esubero interessati, saranno esperibili due soluzioni. La prima è il pensionamento con le vecchie regole (sempre che il testo emanato venga confermato anche alla camera e che gli interessati ne abbiano titolo) la seconda, alternativa alla prima, è l'utilizzazione degli interessati su posti che dovessero rendersi disponibili in corso d'anno oppure per le supplenze brevi e saltuarie in ambito provinciale.
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

Torna a Educazione&Scuola© - Rassegna Stampa

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

cron