Contrattazione di scuola: disposizioni minuziose della ...

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Contrattazione di scuola: disposizioni minuziose della ...

Messaggiodi edscuola » 30 luglio 2012, 7:35

da Tecnica della Scuola

Contrattazione di scuola: disposizioni minuziose della Ragioneria Generale
di Reginaldo Palermo

Emanata una circolare molto dettagliata che impone la redazione di due minuziose relazioni da allegare all'ipotesi contrattuale: relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria. Non si potranno inserire nei contratti disposizioni relative alla organizzazione del lavoro.
Una nuova incombenza amministrativa sta per abbattersi sulle scuole.
Il problema si porrà già nei primi giorni di settembre, con l’apertura del nuovo anno scolastico.
La novità riguarda la contrattazione integrativa di istituto per la quale la Ragioneria generale dello Stato ha emanato una minuziosa circolare applicativa.
In pratica al contratto di scuola dovranno essere allegate una dettagliata “Relazione illustrativa” ed una ancor più analitica “Relazione tecnico-finanziaria”.
Su entrambe le relazioni dovrà essere espressamente acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti in assenza del quale il contratto non potrà essere sottoscritto.
Le due relazioni (molto ampie ed estremamente analitiche) passano al setaccio tutte le possibili variabili del contratto.
“La redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria - chiarisce nella circolare la Ragioneria - deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile, anche al cittadino, e verificabile, in particolare dall’Organo di controllo chiamato alla certificazione, ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta. Si raccomanda perciò un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti verificabili oggettivamente”.
Ovvii e scontati alcuni aspetti soprattutto quelli di natura economica, ma non mancano riferimenti che - quasi certamente - provocheranno le rimostranze delle organizzazioni sindacali.
Per esempio, la Ragioneria sottolinea che “ai fini di validazione del contratto integrativo l’organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”, in altre parole se l’ipotesi di contratto contiene anche una sola disposizione considerata illegittima non sarà possibile sottoscrivere il contratto definitivo.
Ma, a scatenare il contenzioso, sarà di sicuro questo passaggio: “Va rammentato che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all’organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l’informazione (es. formazione, articolazione dell’orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera)”.
Stupisce, piuttosto, che le organizzazioni sindacali del comparto scuola non si siano ancora fatte sentire, visto che la circolare è stata diramata più di una settimana fa.
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