PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA

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PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA

Messaggiodi edscuola » 19 luglio 2012, 8:32

Siamo lieti di segnalare alla Vostra attenzione che in data 11 luglio scorso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità l’allegata Risoluzione n. 8-00191, che è un importante sostegno alla Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea le cui iniziative (raccolta delle adesioni di personalità ed organizzazioni pubbliche e private e delle firme di cittadini elettori) proseguono fino al 31 dicembre p.v.
La Risoluzione conferma che sono già oggi pienamente e immediatamente esigibili alcuni fondamentali diritti per le persone non autosufficienti perché colpite da patologie e/o da handicap gravemente invalidanti. Ad esempio:
- la frequenza al termine dell’obbligo scolastico di centri diurni da parte di soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e l’accoglienza presso comunità alloggio parafamiliari (o, nelle zone più arretrate, presso istituti di ricovero) nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia più possibile provvedere a livello domiciliare;
- la degenza presso Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, o strutture analoghe, degli anziani cronici non autosufficienti, delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenze senili e dei pazienti psichiatrici con limitata o nulla autonomia, con la garanzia della continuità rispetto alle cure prestate da ospedali e da case di cura private.
A conferma della esigibilità dei succitati diritti, segnaliamo alla Vostra attenzione l’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012 del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, in merito al ricorso allo stesso Tar presentato dall’Associazione promozione sociale, dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), contro la delibera approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” di Cuorgnè (To) per l’istituzione e gestione delle liste di attesa dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e limitata o nulla autonomia.
Il ricorso è stato motivato dal fatto che la presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002).
Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso, con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei centri diurni non potendo più inserire le richieste degli interessati nelle liste di attesa.
È molto importante rilevare che nell’ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
Per quanto riguarda l’esigibilità del diritto alla frequenza dei centri diurni ricordiamo che nella sentenza 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009». Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
Segnaliamo altresì che nella sentenza n. 1154 depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010 la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che «l’atto amministrativo contenente una sorta di “liste a scorrimento” effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha prevista, devono ritenersi radicalmente nulli o, comunque illegittimi», ha condannato l’Asl 10 di Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale importo della quota sanitaria spettante alla stessa Asl.
Occorre tener conto che i tre provvedimenti succitati sono fondati sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile anche alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.
Osserviamo altresì che i tre provvedimenti in oggetto confermano quanto indicato nella Risoluzione della Camera dei Deputati, nelle note giuridiche allegate alla Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea di cui alleghiamo copia del testo e l’elenco delle adesioni finora pervenute.
Infine, riteniamo che l’attuazione delle vigenti norme sui Lea costringerà le istituzioni ad emanare disposizioni per l’effettivo riconoscimento della priorità delle prestazioni domiciliari.
Speriamo quindi vivamente nell’appoggio Vostro e della Fish volto ad ottenere l’attuazione dei Lea già in vigore che riguardano – lo ripetiamo – oltre un milione di persone non autosufficienti, che spesso soffrono sul piano psico-fisico per le cure non prestate e che non ricevono dalle Asl e dai Comuni le prestazioni alle quali hanno diritto, provocano molto spesso anche l’impoverimento economico dei loro congiunti.

Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Maria Grazia Breda, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera
p. Comitato promotore

PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA: INVITIAMO A COLLABORARE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME E DELLE ADESIONI PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DELLA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUL FINANZIAMENTO DEI LEA (Livelli essenziali di assistenza)

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.fondazionepromozionesociale.it
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PETIZIONE POPOLARE AI PARLAMENTARI DELLA CAMERA

Messaggiodi edscuola » 19 luglio 2012, 8:33

PETIZIONE POPOLARE AI PARLAMENTARI DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
La Petizione popolare nazionale è promossa dal Comitato presieduto dalla Fondazione promozione sociale onlus, 10124 Torino, Via
Artisti 36, tel. 011 812.4469, fax 011-812.2595, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.it,
e dalle seguenti organizzazioni: Adina, Associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti onlus, 50129 Firenze,
Piazza Baldinucci 8r, tel. 055.486838 fax 055 4625985, e-mail adina.firenze@email.it, www.adinaonlus.org; Associazione senza limiti,
20149 Milano, Via dei Carracci 2, tel. 339.2516050, e-mail senzalimiti@quipo.it; CartaCanta onlus, Associazione tutela diritti persone
non autosufficienti, 43123 Parma, Via Giorgio Compiani 1, tel. 335.380764, fax 0521.1854671, e-mail info@cartacanta.pr.it,
www.cartacanta.pr.it; Comunità Progetto Sud onlus, 88046 Lamezia Terme (Cz), Via Conforti, snc, tel. 0968.23297, fax 0968.26910,
e-mail giapan@c-progettosud.it, www.c-progettosud.it; Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) 10124
Torino, Via Artisti 36, tel. 011.812.4469, fax 011.8122595, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.
it; Gruppo solidarietà, 60030 Moie di Maiolati (An), Via Fornace, 23, tel./fax 0731.703327, e-mail grusol@grusol.it,
www.grusol.it; Medicina Democratica onlus, 20149 Milano, Via dei Carracci, 2, tel. e fax 02.4984678, www.medicinademocratica.org,
e-mail segreteria@medicinademocratica.org; Mtd onlus, Movimento per la tutela dei diritti delle persone diversamente abili e quelle
non autosufficienti, 27100 Pavia, Piazzale Salvo D’Acquisto 8, tel. e fax 0382.569651 cell. 335.7859801, e-mail
mtdpavia@gmail.com, www.mtdonlus.org; Opinio Populi onlus, 23900 Lecco, Via Tartari 2, tel./fax 0341.255310, e-mail info@opinio.
populi.org, www.opiniopopuli.org; ed è sostenuta dalle seguenti riviste: Appunti, bimestrale del Gruppo Solidarietà, redazione:
60030 Moie di Maiolati (An), Via Fornace 23, tel. e fax 0731.703327, e-mail: grusol@grusol.it; Controcittà, redazione: 10124 Torino,
Via Artisti 36, tel. 011.8124469, fax 011.8122595, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it; Prospettive assistenziali, redazione:
10124 Torino, Via Artisti 36, tel. 011.8124469, fax 011.8122595, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it.
I sottoscritti cittadini elettori chiedono ai
Parlamentari sia della Camera dei Deputati, sia
del Senato della Repubblica di assumere gli
urgentissimi provvedimenti necessari per assicurare
la completa copertura finanziaria delle prestazioni
domiciliari, semiresidenziali e residenziali
riguardanti le persone con handicap invalidanti,
gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti
colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici
(complessivamente oltre 1 milione di nostri concittadini)
ai quali il Parlamento, con l’approvazione
dell’articolo 54 della legge 289/2002, ha riconosciuto
i diritti pienamente esigibili sanciti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2001 concernente i Lea, Livelli
essenziali di assistenza.
Poiché le prestazioni sono di natura sanitaria
e socio-sanitaria la completa copertura finanziaria
riguarda non solo il Fondo sanitario nazionale
(essendo a carico della sanità una quota dal 40 al
70% degli oneri) ma anche il Fondo sociale unico
(1) a favore dei Comuni (che devono integrare le
quote non versate dagli utenti) che dovrebbe
comprendere il fondo per le non autosufficienze
(finanziato solamente nel 2009 e nel 2010 con
400 milioni di euro per ciascun anno e non per il
2011), nonché i finanziamenti statali destinati agli
stessi Comuni per le altre prestazioni di loro competenza.
In merito alle persone colpite da patologie croniche
invalidanti e da non autosufficienza si fa
presente che il Parlamento, contemporaneamente
al riconoscimento del diritto dei pensionati del
settore pubblico (legge 841/1953) e privato
(legge 692/1955) alle cure sanitarie, comprese
quelle ospedaliere, gratuite e senza limiti di durata
anche nei casi di cronicità e di non autosufficienza,
ha aumentato i contributi previdenziali a
carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, aumento
che non è mai stato revocato o ridotto.
Si ricorda altresì, come risulta dal documento
“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” predisposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, e diffuso
nell’ottobre 2000, che «nel corso del 1999, 2
milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della
povertà a fronte del carico di spese sostenute per
la “cura” di un componente affetto da una malattia
cronica».
Questa allarmante situazione si è ridotta a
seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi
109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti
con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni
non autosufficienti devono contribuire
alle spese sostenute per la loro cura e assistenza
esclusivamente in base alle loro risorse
economiche (redditi e beni) senza alcun onere
per i loro congiunti. Ciononostante, secondo le
ricerche del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata
di Roma:
a) Rapporto 2006: «Risulta che 295.572 famiglie
(pari a circa l’1,3% della popolazione) sono
(1) Nella sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 17 dicembre
2003, depositata in Cancelleria il 23 dello stesso mese ed anno,
viene precisato che «nel nuovo sistema, per il finanziamento delle
normali funzioni delle Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare
solo fondi senza vincoli specifici di destinazione».
È OPPORTUNO NON UTILIZZARE FOGLI SEPARATI
scese al di sotto della soglia di povertà a causa
delle spese sanitarie sostenute»;
b) Rapporto 2008: «Nel 2006 risultano impoverite
349.180 famiglie (pari a circa l’1,5% del
totale); se si utilizzano le soglie epurate della
componente sanitaria il numero di nuclei impoveriti
risulta pari a 299.923 (circa l’1,3% del totale)»;
c) Rapporto 2009: «L’analisi per tipologia familiare
(…) evidenzia ancora una volta il ruolo rilevante
della presenza di anziani o figli a carico nel
determinare le difficoltà della famiglia di far fronte
a spese sanitarie. In particolare si sottolinea
come (…) la presenza di anziani faccia salire
notevolmente la probabilità (e quindi l’incidenza)
di impoverirsi o di andare incontro a spese catastrofiche
».
Ciò premesso, tenuto conto delle norme costituzionali
(articolo 3, comma 2): «È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese»), i cittadini
firmatari della presente Petizione popolare
confidano nell’accoglimento della richiesta riguardante
la completa copertura finanziaria delle prestazioni
riconosciute dal Parlamento come diritti
pienamente esigibili.
Si allegano i fascicoli con le firme raccolte
nonché i testi delle adesioni alla Petizione sottoscritte
da enti e organizzazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” (Lea) – emanato a seguito
degli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a
statuto ordinario e speciale e le Province autonome di
Bolzano e Trento – le cui norme sono cogenti in base
all’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario
nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire non
solo le prestazioni domiciliari, ma anche i seguenti servizi:
1. i centri diurni indicati come «prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale
per disabili gravi». Gli oneri sono a carico
dell’Asl nella misura minima del 70%;
2. «le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in
regime residenziale per disabili gravi» (con retta a carico
dell’Asl nel limite minimo del 70%). Se si tratta di
«disabili privi di sostegno familiare» la quota minima a
carico delle Asl è del 40%;
3. «le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti
in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi
di sollievo», con il versamento da parte delle Asl
di almeno il 50% della retta totale;
4. «le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti
in regime residenziale, ivi compresi interventi di
sollievo»; l’onere minimo previsto per l’Asl è del 50%.
Le quote restanti sono a carico dei soggetti assistiti e
dei Comuni per la parte non coperta dagli utenti.
L’esigibilità delle succitate prestazioni è stata confermata
anche dalle sentenze del Tribunale di Firenze n.
1154/2010, del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011
e del Tar della Toscana n. 694/2011.
Le norme sui Lea hanno riaffermato la gratuità delle
prestazioni rivolte alle persone con problemi psichiatrici,
stabilendo però che per le «prestazioni terapeutiche
e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale
» la quota a carico delle Asl è di almeno il
60% del costo totale.
Risolte le questioni relative ai contributi economici
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 ha stabilito
che per le contribuzioni relative alle prestazioni
socio-sanitarie fornite ai soggetti con handicap permanente
grave e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti
deve essere presa in considerazione esclusivamente
la loro personale situazione economica,
senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi,
com’è previsto dall’articolo 25 della legge
328/2000 e dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.
Pertanto, anche se non sono ancora stati approvati i
Liveas (Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali),
gli enti erogatori (Asl e Comuni) non possono
ritardare o negare le prestazioni previste dai Lea
per nessun motivo, nemmeno con il pretesto della
mancanza di sufficienti risorse economiche.
Concessione di pubblico servizio
Nei casi in cui le Asl ed i Comuni intendano istituire
servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti con
handicap intellettivo grave o per anziani cronici non
autosufficienti o per altri soggetti senza l’esborso di
alcuna somma, detti enti possono utilizzare lo strumento
della concessione di pubblico servizio consistente
nell’individuazione, tramite apposita gara, di un
concessionario al quale conferire per un certo numero
di anni (30-50) la gestione della o delle strutture che lo
stesso concessionario si impegna a costruire a sue
spese sulla base delle richieste dell’amministrazione
concedente. Quale contropartita il concessionario
ripartisce gli oneri sostenuti sull’importo delle rette.
L’iniziativa, avviata dal Cisap (Consorzio intercomunale
dei servizi alla persona) dei Comuni di Collegno e
Grugliasco, è stata intrapresa recentemente dal
Comune di Torino per la creazione di 650 posti letto per
anziani cronici non autosufficienti. Avendo l’ammini-
NOTE GIURIDICHE
È OPPORTUNO NON UTILIZZARE FOGLI SEPARATI
strazione comunale messo a disposizione i terreni per
due fra le Rsa previste, ha incassato dal concessionario
ben 1,5 milioni di euro.
Per quanto concerne la creazione di comunità alloggio
(10 posti al massimo di cui 2 per le emergenze) per
soggetti con handicap intellettivo grave, si ricorda che
il 1° comma dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992
n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” stabilisce
quanto segue: «Le Regioni, nell’ambito delle
disponibilità loro attribuite, possono riservare una
quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata
e sovvenzionata per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali individuate, di volta in volta,
dalle Regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi
e oggettivi sono stabiliti dalle Regioni, anche in
deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni».
Pertanto le Regioni dovrebbero definire i criteri per la
costruzione e assegnazione di appartamenti da destinare
non solo a persone, ma anche a comunità alloggio
per minori, persone con handicap, anziani, malati
psichici, ecc.
Un altro utilizzo potrebbe riguardare le convivenze (ad
esempio di due o più soggetti in difficoltà che decidono
di vivere insieme con o senza il supporto dei servizi
assistenziali).
Come ottenere l’attuazione dei diritti sanciti dai Lea
Com’è ovvio, per ottenere le prestazioni alle quali si ha
il pieno ed immediato diritto esigibile ai sensi delle
norme citate, occorre che la richiesta sia non solo precisa,
ma anche formulata in modo da essere sicuri che
il responsabile dell’ente (non questo o quell’operatore)
l’abbia ricevuta.
Pertanto occorre che le istanze riguardanti le prestazioni
socio-sanitarie siano presentate con raccomandata
A/R congiuntamente al Direttore generale dell’Asl
e al Sindaco di residenza dell’interessato, precisando
le prestazioni richieste e la data in cui se ne richiede
l’attuazione.
È altresì necessario indicare con precisione i riferimenti
normativi in base ai quali i responsabili sopra
indicati devono intervenire.
Come per tutte le istanze presentate al settore pubblico,
al fine di ottenere una risposta, occorre inserire
quanto segue: «Ai sensi e per gli effetti della legge
241/1990, lo scrivente chiede una risposta scritta»,
aggiungendo, se del caso, «nonché di conoscere il
nominativo del funzionario incaricato dell’espletamento
della presente richiesta».
La legge 241/1990 obbliga l’ente pubblico a fornire una
risposta scritta. In caso contrario, preferibilmente dopo
un sollecito scritto, si può presentare un esposto alla
Procura della Repubblica per segnalare la violazione
della legge in oggetto.
Priorità delle prestazioni domiciliari
Mentre per le prestazioni residenziali le vigenti norme
sui Lea consentono agli utenti e a coloro che li rappresentano
di ottenere l’attuazione dei loro diritti, per gli
interventi domiciliari, vista la generica formulazione
delle disposizioni nazionali, vi è la necessità che le
Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento
approvino leggi in cui siano precisati i necessari contenuti
e le relative modalità di finanziamento.
APPUNTI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME E DELLE ADESIONI
Raccolta firme
La Petizione può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino elettore.
È necessario scrivere in stampatello i dati relativi al cognome, al nome e all’indirizzo.
Le firme devono essere leggibili.
Non occorre alcuna autenticazione delle firme.
Adesioni
È assai importante ottenere l’adesione di enti pubblici (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane,
Province, ecc.) e privati, nonché di associazioni di volontariato, di tutela dei soggetti deboli o di altri aderenti,
di studio, di formazione e di qualsiasi altra organizzazione sociale.
Termine della petizione
Data la necessità di fornire informazioni alle persone in gravi difficoltà e di mantenere viva l’attenzione
verso l’adeguatezza dei finanziamenti statali occorrenti per la corretta attuazione dei Lea, la scadenza è
stabilita per il 31 dicembre 2012.
Nota importante
È opportuno che siano utilizzati solo i fogli interi formato A3 (4 pagine) contenenti il testo della petizione,
la nota giuridica, gli appunti per la raccolta delle firme e delle adesioni nonché lo spazio delle firme.
Informazioni
La segreteria è affidata alla Fondazione promozione sociale onlus, Via Artisti 36 - 10124 Torino, tel. 011-
8124469, fax 011-8122595, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it che provvede all’invio gratuito
dei fascicoli per la raccolta delle firme. Le adesioni ed i fascicoli (compresi quelli senza tutte le firme)
devono essere trasmessi alla segreteria della Fondazione promozione sociale onlus che provvederà a
consegnarli al Parlamento mano a mano che perverranno.

È OPPORTUNO NON UTILIZZARE FOGLI SEPARATI
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE (N. 8-00191)

Messaggiodi edscuola » 19 luglio 2012, 8:39

Mercoledì 11 luglio 2012
La XII Commissione (Affari sociali) ,
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE (N. 8-00191)

La XII Commissione (Affari sociali),
premesso che:
il 1° marzo 2012 è stata presentata alla Camera dei deputati la petizione n. 1403 del 2012, riguardante il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per le persone non autosufficienti, promossa da numerose personalità, nonché da associazioni e organismi pubblici e privati, operanti nel campo del volontariato e della promozione sociale, e sottoscritta, fino a questo momento, da oltre 16.000 cittadini;
tale petizione è stata assegnata alla Commissione affari sociali, che l'ha iscritta all'ordine del giorno per l'esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento della Camera;
a conclusione dell'esame in Commissione è stata presentata la presente risoluzione;
ritenuto opportuno, in un momento in cui la crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni parlamentari evidenzia tutta la sua grave portata, recepire con la necessaria tempestività, istanze così importanti promosse dalla società civile;
considerata l'importanza di assicurare la tutela sanitaria e socio-assistenziale dei cittadini con handicap invalidanti, degli anziani malati cronici non autosufficienti, dei soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, nonché dei pazienti psichiatrici, ai sensi del DPCM l'articolo 54 della legge 289 del 2002;
rilevato che l'attuazione dei LEA è alquanto carente in molte zone del nostro Paese, sia per ragioni di ordine finanziario, sia perché è ancora estesa la concezione che considera l'inguaribilità sinonimo di incurabilità;
considerato altresì che, mentre è effettivo e riconosciuto il diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie residenziali, le erogazioni per le assistenze domiciliari restano sovente un intervento deciso discrezionalmente dalle Asl e dai Comuni;
ritenuto infine che la sensibile riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi relativi al finanziamento delle politiche sociali, non potrà che aggravare la situazione sopra delineata,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai LEA, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza;
a portare avanti con sollecitudine il lavoro preparatorio volto all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, che deve prevedere l'adeguata integrazione fra l'intervento sociale e quello sanitario, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita di anziani e disabili.
(8-00191)
«Lucà, Palumbo, Barani, Binetti, Ciccioli, D'Incecco, Di Virgilio, Farina Coscioni, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Laura Molteni, Patarino, Sarubbi, Scapagnini, Nunzio Francesco Testa».
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