da Tecnica della Scuola
Concorso Ds: in Piemonte sentenza del Tar con errore di matematica
di Aldo Domenico Ficara
Con decisione nella camera di consiglio del 3 luglio 2012, il Tar del Piemonte ha rigettato tutte le richieste proposte da ricorrenti esclusi dalle prove orali del concorso per dirigenti scolastici.
Anche il punto sull’errore della griglia di valutazione della seconda prova scritta (scheda B ) è stato rigettato con la seguente motivazione: “Si rivela, inoltre, la scelta della commissione di aggiungere, per la valutazione della seconda prova scritta, un ulteriore criterio di giudizio (capacità di analisi del caso e di proposta di soluzioni pertinenti ) il cui punteggio massimo, se sommato a quelli dei tre parametri precedenti, avrebbe condotto ad un risultato di 32/30. Sotto tale punto di vista, la censura esposta si rivela, dunque, inammissibile per difetto di interesse ..”.
Al punto di vista amministrativo è bene aggiungere quello squisitamente matematico, nel commentare la frazione 32/30 riportata in sentenza. Quando si valutano le prestazioni intellettuali o professionali di un candidato, ad un esame o ad un concorso, il range valutativo va sempre da zero ad uno, e si distingue solamente a secondo del valore numerico scelto a denominatore della frazione voluta. In altre parole se si sceglie dieci (valutazione di un compito in classe) siamo in un sistema decimale che va da 0/10 a 10/10, se si sceglie 30 (valutazione di un esame universitario) si va da 0/30 a 30/30, se si sceglie 100 (esame di Stato) si va da 0/100 a 100/100.
Come si vede questi valori numerici vanno tutti da un minimo di zero ad un massimo di uno. Il valore numerico riportato nella sentenza del TAR del Piemonte (32/30) è superiore a uno, quindi al di fuori del range valutativo sopra esposto. Per quanto detto il TAR del Piemonte afferma indirettamente l’erroneità della griglia di valutazione della seconda prova scritta (scheda B).
Ma se esiste erroneità, per correggerla si dovrebbe scrivere 32/32, e allora le valutazioni pari a 22/32 e 21/32 sono da ritenersi, se riportate in trentesimi per come vuole il bando concorsuale, insufficienti per l’ammissione alla prova orale.
Osservando la graduatoria di merito finale, sono presenti numerosi candidati con valutazione pari a 21 e 22 nella seconda prova scritta, tale fatto potrebbe non rappresentare più un difetto di interesse per tutti coloro che sono inseriti nelle posizioni basse della graduatoria stessa.