UIL Scuola: SPENDING REVIEW

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UIL Scuola: SPENDING REVIEW

Messaggiodi edscuola » 8 luglio 2012, 11:51

SPENDING REVIEW / IL DECRETO
Tutte le misure che riguardano la scuola
La scheda di dettaglio e di analisi a cura dell’Ufficio studi della Uil scuola

Dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ‐ “Spending Review”

Norme specifiche sulla scuola

Art. 7 – riduzione delle spese
Dematerializzazione comunicazioni e procedure

27. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
un Piano per la dematerializzazione delle procedure
amministrative in materia di istruzione, università e
ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del
personale, studenti e famiglie.

Il MIUR predispone un piano per informatizzare
tutte le procedure e le comunicazioni
amministrative

28. A decorrere dall’anno scolastico 2012‐2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalità on line attraverso un
apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca mette a disposizione delle
famiglie.

Dal prossima anno scolastico tutte le iscrizioni
avvengono esclusivamente on line.

29. A decorrere dall’anno scolastico 2012‐2013 l
istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella
degli alunni in formato elettronico.

Dal prossima anno scolastico ci saranno le
pagelle elettroniche…

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale
del documento cartaceo ed è resa disponibile per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra
modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto
dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente
copia cartacea del documento redatto in formato
elettronico.

… che avranno la stessa validità giuridica di quelle
cartacee che, su richiesta e gratuitamente,
potranno comunque essere consegnate agli
interessati.

31. A decorrere dall’anno scolastico 2012‐2013 le
istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line
e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico.

Anche registri e comunicazioni alle famiglie
saranno in formato elettronico.

32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il tutto a costo zero per lo Stato.

Gestione economico‐finanziaria delle scuole

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono
inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720.

Le scuole entrano nel sistema della “Tesoreria
Unica” dello Stato

34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle
istituzione scolastiche ed educative statali provvedono a
versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili
depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore
del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali,
sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.
Il versamento della quota rimanente deve essere
effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 35,
comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.

Tutta la liquidità delle scuole depositata presso
gli istituti di credito deve essere trasferita in due
rate (15 ottobre e 15 novembre) alla Tesoreria
Provinciale.

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative
statali provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di
cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed
educative alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge
29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme
amministrative di attuazione, entro la data del 15
ottobre 2012.

Gli istituti di credito che svolgono il ruolo di
cassieri debbono adeguarsi alle norme relative
alla “tesoreria Unica”

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34,
nonché gli altri servizi acquistati nell’ambito delle
medesime procedure, possono essere remunerati anche
mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si
applica il disposto di cui all’articolo 43, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I servizi forniti dagli istituti cassieri possono esser
compensati con sponsorizzazioni, ed i risparmi
così ottenuti sono acquisiti interamente dallo
Stato e non rimangono nella disponibilità delle
scuole.

37. all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte
“nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei
fondi destinati all’attuazione del piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati
l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il
secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296”.

Nei due “capitoloni” relativi al personale e al
funzionamento delle scuole vengono fatti
confluire finanziamenti che, sin’ora, ne erano
esclusi.

38. All’articolo 4, comma 4 septies, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione
per” sono sostituite dalla seguente “compreso” e le
parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del
comma sono soppresse. Corrispondentemente, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti
brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli
nei confronti di delle istituzioni che sottoscrivano
contratti in misura anormalmente alta in riferimento al
numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.

Le supplenze temporanee verranno pagate dal
MEF, e si introduce il monitoraggio
dell’attribuzione delle supplenze.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali
scolastiche di cui all’art. 5 ter del decreto legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più
alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari
a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso
anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette
somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi
alle spese di finanziamento delle scuole iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.

Le contabilità speciali degli uffici scolastici
territoriali non saranno più alimentate e le
attuali giacenze sono progressivamente
assorbite (entro il 2016) dal bilancio dello Stato.
Le somme di cui sopra saranno assegnate al
funzionamento delle scuole.

40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12
novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è
versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012
a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al
comma 39 ed è acquisita all’erario.

Ulteriori finanziamenti ai “capitoloni”
alimentati dalle contabilità speciali

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza
degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio
1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al
numero di classi che accedono al servizio di mensa
scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha
termine nell’anno finanziario di riferimento.

Ulteriore precisazione sui trasferimenti di fondi
agli Enti Locali per contributi ai servizi di mensa
nelle scuole.

Art. 14 ‐ Riduzione delle spese di personale
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono
sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito”
sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito
entro il limite massimo di 624 unità”.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto‐legge e fino al raggiungimento del limite previsto
dal comma 1, lettera b), non possono essere disposte
nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai
sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi
comandi.

Personale del MIUR in servizio presso le scuole
estere e presso il Ministero degli affari esteri
Comandati presso l’amministrazione centrale del MAE:
da 100 a70;
Comandati presso le scuole all’estero: da 1.400 a 624.
Dalla pubblicazione del decreto‐legge non si effettuano
nuove selezioni né si rinnovano comandi fino
all’ottenimento delle cifre di cui sopra.

13. Il personale docente dichiarato dalla commissione
medica ospedaliera permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del direttore generale dei
competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i
posti vacanti e disponibili nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal
richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta
dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato dalla
commissione medica ospedaliera temporaneamente
inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di
notifica del verbale della commissione è utilizzato, su
posti anche di fatto disponibili di assistente
amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa
scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi
di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del direttore generale del
competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli
del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso
in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella
provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi
indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l’attuazione dei commi 13 e 14.
Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle
economie, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti
commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di
cui all’art, 11, comma 3, lettera l) della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria, del fondo di cui all’art. 64, comma
9, del Decreto‐legge 112 del 2008.

Personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca inidoneo all’insegnamento.
Entro 30 giorni dalla emanazione del decreto‐legge i
docenti dichiarati permanentemente inidonei
all’insegnamento transitano obbligatoriamente nei ruoli
di assistente tecnico o assistente amministrativo in
ambito provinciale.
Gli interessati conservano il trattamento stipendiale in
essere, riassorbibile nei successivi miglioramenti
economici.
I docenti dichiarati temporaneamente inidonei
all’insegnamento sono utilizzati nei ruoli di assistente
tecnico o assistente amministrativo della loro scuola o in
ambito provinciale.
Entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, i
docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 ex
esercitazioni di pratica professionale e della classe di
concorso C999 ex Enti locali transitano nei ruoli del
personale ATA (assistenti o collaboratori), a seconda del
loro titolo di studio, in ambito provinciale.
Gli interessati conservano il trattamento stipendiale in
essere, riassorbibile nei successivi miglioramenti
economici.
I criteri e le procedure di attuazione saranno determinati
da un decreto del MIUR e della Funzione Pubblica entro
20 giorni dalla conversione in legge del decreto.

16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti
dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistica si intendono
quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua
madre straniera

Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica.
Per aeree geografiche caratterizzate da specificità
linguistica, al fine di far valere il parametro di 400 alunni
per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA, si
intendono le aeree con le minoranze linguistiche di
lingua madre straniera

17. Al personale dipendente docente a tempo
indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e
di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è
assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto
nella medesima regione, con priorità sul personale a
tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o
altre classi di concorso, anche quando il docente non è in
possesso della relativa abilitazione o idoneità
all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di
studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso
all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per
ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno
scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del
previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia
frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti
scolastici al personale in esubero nella medesima regione
e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si
applichino le lettere a) e b), purché detto personale non
trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della
medesima regione in esubero nella relativa classe di
concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le
lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta
la messa a disposizione di detto personale e purché non
sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti
lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai
sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione
per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che
dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia
nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui
possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia
stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono
effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi
del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente
assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente
percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in
cui è impegnato, qualora superiore a quello già in
godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è
erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio,
a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata
all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore
del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e
periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed
utilizzo del personale in esubero, che provvedono a
portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche
interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da
17 a 19 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.

Utilizzo personale docente in esubero.
L’utilizzo dei docenti in esubero è previsto in ambito
provinciale, con priorità rispetto ai docenti a tempo
determinato:
‐ su altra tipologia di scuola per cui si possiede il titolo di
accesso, anche senza abilitazione
‐ su posti di sostegno in presenza di titolo o formazione
specifica,
‐ su spezzoni, su posti che si rendono disponibili in corso
di anno,
‐ su posti che si liberarono in corso d’anno.
‐ per la copertura di supplenze brevi in ambito
provinciale.
Competenze per disporre le utilizzazioni
Per la durata dell’utilizzazione si percepisce eventuale
stipendio superiore se si è impegnati in scuola di grado
superiore al proprio.
Per le supplenze brevi il pagamento è a carico del FIS, per
le altre utilizzazioni del MEF.
Il piano delle disponibilità è effettuato dalle Direzioni
Regionali.
I risparmi effettuati con queste norme confluiscono in
quelli previsti dall’art. 64 della legge 133/2008.

22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega
ai docenti di compiti non costituisce affidamento di
mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in
cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi
dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il
docente delegato può essere retribuito esclusivamente a
carico dei fondi disponibili per la remunerazione
accessoria presso la specifica istituzione scolastica od
educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f),
del ccnl relativo al personale scolastico.

Norma interpretativa in materia di mansioni superiori.
Al docente collaboratore per i compiti assegnati su
delega del dirigente non spetta la retribuzione prevista
per le mansioni superiori.
Il collaboratore ha diritto esclusivamente alla
retribuzione accessoria a carico del FIS, secondo quanto
previsto dall’art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL (max 2
persone).

25. All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5‐bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al
comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico‐legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
ripartire detto fondo tra lke regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all’organico di diritto delle regioni con
riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun
anno finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni
scolastiche ed educative statali non sono tenute a
corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico‐legali di cui al primo periodo.”

Spese per le visite fiscali:
dal 2012 Lo Stato provvede a rimborsare direttamente le
Regioni in ragione dell’organico di diritto del personale
scolastico presente nelle stesse. Pertanto le scuole non
sono più tenute a pagare questo servizio.

Norme generali che riguardano anche la scuola

Art. 2 – Riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Riduzione del 20% dei dirigenti e del 10% del restante
personale;
11 – 14. Norme per la messa in mobilità e i
pensionamenti del personale in esubero;
15. Sospensione dei concorsi per la dirigenza;

comma 4: Per il comparto scuola e AFAM continuano a
trovare applicazione le specifiche discipline di settore

18 Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative” sono sostituite dalle seguenti:
“previa informazione, preventiva o successiva, delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all’articolo 9 ”.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei
casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportino l’individuazione di esuberi o l’avvio di
processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a darne informazione ai sensi dell’articolo 33 e ad
avviare una procedura di esame congiunto su richiesta
delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto
alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti
che si prevede che la stessa produca sui rapporti di
lavoro. Rimane comunque ferma l’autonoma capacità di
determinazione definitiva dell’amministrazione”.
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all’entrata in vigore del presente decreto è comunque
dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.

Partecipazione sindacale: modifiche al c.d. “decreto
Brunetta” che ripristinano una modalità di confronto con
le organizzazioni sindacali.

Art. 5 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso
alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite
di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.

Viene disposto che le ferie non possono dar luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi (ferie non godute).
Le ferie devono essere fruite esclusivamente secondo
quanto previsto dall’ordinamento di appartenenza:
anche in caso di cessazione dal servizio a seguito di
risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute
non sarebbe, quindi, ammessa la corresponsione
dell’indennità per ferie non godute.
La disposizione sembrerebbe applicarsi anche al
personale precario che abbia maturato le ferie (art. 19,
comma 2 del CCNL).

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche,
sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e
individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre
2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non
si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di
strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale
dei dipendenti.

Valutazione delle performances
Dal contesto sembra non applicarsi al personale della
scuola

Art 6 ‐ rafforzamento monitoraggio conti pubblici
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: “A decorre dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
b) dopo il comma 616 è inserito il comma:
“616 bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i
fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo
richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle
finanze”

Revisori dei conti delle scuole:
‐ ne viene ridotto il numero complessivo, accorpando
almeno 4 scuole per ogni équipe di controllo;
‐ entrano nelle loro competenze anche il controllo sui
fondi europei e possono essere loro affidate altre
tipologie di verifiche.

Diritto allo studio (art. 23, c. 4)

Per prestiti d’onore e borse di studio incremento di 90
milioni nel 2013

Fornitura gratuita libri di testo (art. 23, c. 5)

È autorizzata la spesa di 103 milioni nel 2013
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