da ItaliaOggi
Vicepresidi, class action respinta
Il Tar del Lazio ha rigettato una class action, promossa da alcune associazioni, volta ad obbligare l'amministrazione scolastica a versare le indennità dovute ai docenti che hanno svolto l'incarico di vicepreside. E che finora non hanno ancora percepito nulla. La II sezione-bis, con la sentenza 4520 del 19 maggio scorso, ha rigettato il ricorso argomentando che, per esperire una class action, è necessario che l'amministrazione abbia violato dei termini oppure non abbia emanato un atto obbligatorio entro un termine fissato dalla legge o da un regolamento.
Nessuno di tali presupposti si era verificato, in relazione alla domanda posta dai ricorrenti e, dunque, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il collegio, inoltre, ha fatto presente che le indennità pretese dai ricorrenti erano state loro negate dall'amministrazione che, con la nota n. 10773 del 11/11/2010, aveva fatto sapere che non vi erano fondi disponibili a tal fine. E dunque, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tale nota. Cosa che, invece, non è stata fatta. In buona sostanza, dunque, il Tar non solo non si è pronunciato sulla legittimità della richiesta nel merito, ma ha addirittura indicato la strada ai ricorrenti per evitare di commettere altri errori in seguito. Non di meno, trattandosi di crediti retribuitivi, la strada dei ricorsi collettivi davanti al Tar sembrerebbe comunque preclusa.
Perché il giudice munito di giurisdizione in questi casi è il giudice ordinario. E quindi, gli interessati, qualora dovessero ritenere di azionare altri rimedi, potrebbero trovare un utile interlocutore nel giudice del lavoro, magari con azioni individuali. La sentenza del Tar, peraltro, è di particolare interesse perché reca una puntuale ricostruzione della normativa che regola gli istituti dell'indennità di funzioni superiori e dell'indennità di reggenza. A questo proposito, il Tar ha ricordato che l'indennità di funzioni superiori e di reggenza è stata istituita dall'art.69 del contratto del 1995/98. La vigenza dell'articolo è poi stata confermata dal contratto del 24/7/2003, all'art. 142, e dall'art. 146 del contratto del 2007. Quanto all'indennità di direzione, il collegio ha spiegato che tale istituto contrattuale era stato previsto dall'art. 21 del contratto del 26.5.1999 e dall'art. 33 del contratto integrativo del 31.8.1999 e concerneva l'indennità di direzione spettante ai docenti cui veniva conferito l'incarico di presidenza previsto dall'art. 477 del decreto legislativo 297/94. Non di meno, a seguito dell'entrata in vigore del contratto 2002/2005, l'amministrazione scolastica centrale aveva ritenuto opportuno richiedere all'Aran un apposito parere in merito alla sopravvivenza dell'art. 21 del contratto del 26.5.1999 e dell'art. 33 del contratto integrativo 31.8.1999, non esistendo più la figura del preside a cui esso era legato.
E l'Aran aveva risposto con un parere favorevole circa l'applicazione di tale normativa (nota prot. 7096 del 10.10.2003). Dopo di che, in attuazione della sequenza contrattuale prevista per l'emanazione del contratto del 2003, le parti avevano pattuito la vigenza delle disposizioni di cui sopra. E dunque, esiste anche il diritto alla retribuzione.
Antimo Di Geronimo