SAB: Comunicato 12 febbraio 2008

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SAB: Comunicato 12 febbraio 2008

Messaggiodi edscuola » 12 febbraio 2008, 14:00

Prot. 12/2 sg
Lì, 12/02/2008

Oggetto: La Corte di Appello del Tribunale di Potenza conferma precedente sentenza a favore di docente precaria di Frascineto (CS) in materia di durata del contratto di lavoro e condanna la scuola appellante al pagamento di 1.575,00 euro più accessori.
Soddisfazione del sindacato SAB che aveva patrocinato la procedura conciliativa.

La Corte di Appello, sezione lavoro, di Potenza, con propria sentenza, nel confermare la precedente sentenza del Tribunale di Potenza nei confronti di una docente, R.S., precaria di Frascineto (CS), rappresentata e difesa in entrambi i gradi di giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari che si era vista revocare illegittimamente un precedente contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattiche da uno istituto scolastico statale di Potenza, rigetta l’appello dello stesso istituto condannato anche alle spese processuali pari a euro 1.575,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato il contenzioso e la fase conciliativa c/o il CSA ora USP di Potenza non può che esprimere soddisfazioni per la conferma ora, anche dalla Corte di Appello, della precedente sentenza che aveva già dato pienamente ragione alla docente precaria che si era vista revocare, in modo unilaterale, un precedente contratto conferito fino al termine delle attività didattiche, modificato poi nella durata.

La Corte conferma che il principio giurisprudenziale quello secondo cui “l’opposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l’opposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all’inizio della prestazione”.

Nel merito, il dirigente scolastico aveva sottoscritto una proposta di contratto fino al termine delle attività didattiche con la prof.ssa R.S. la quale aveva regolarmente assunto e prestato servizio per più giorni in attesa di perfezionare materialmente il contratto per come avviene spesso nelle segreterie delle scuole, contratto che non è mai stato predisposto e sostituito dopo da una comunicazione unilaterale di revoca del medesimo per essere conferito ad altro docente che non aveva risposto alle precedenti convocazioni dell’istituto.

Inoltre, la Corte di Appello conferma, che la P.A., con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, nella gestione del personale, non gode più di potere pubblico, bensì di potere privato e che l’autotutela non è invocabile nella gestione dei nuovi rapporti di lavoro regolati ormai dal codice civile e, quindi, assoggettati alla disciplina privatistica.

Il SAB ha sempre sostenuto tale tesi difficile ancora da fare applicare nella P.A. ed ai dirigenti scolastici in particolare i quali, quando agiscono in veste di datore di lavoro, non possono unilateralmente revocare o annullare un precedente atto di gestione che abbia inciso sulla posizione del lavoratore.

Infine, si valuta positivamente la sentenza la quale conferma pienamente le ragioni del docente portati avanti con zelo e costanza dal sindacato SAB per il riconoscimento del diritto invocato e del danno prodotto, e del rigetto delle giustificazioni dell’istituto scolastico condannato nuovamente anche in fase di appello.



Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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