da Tecnica della Scuola
CCNI 2012-2013 e la “nota 5 bis”
di Lucio Ficara
Sono venuto a conoscenza di un’altra, tra le tante, irregolarità dell’attribuzione del punteggio per le graduatorie interne d’istituto. Si tratta dell’applicazione scorretta del Ccni del 29 febbraio 2012.
In tale graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, è stata riconosciuta ad una docente, a discapito dei suoi colleghi di classe di concorso, la continuità del servizio nonostante la stessa avesse ottenuto, su richiesta volontaria, il passaggio dal sostegno a posto comune.
La docente in questione dopo 8 anni di ruolo sul sostegno (Dos) prestato continuativamente nella stessa scuola d’istruzione secondaria di II grado, ha prodotto volontariamente domanda di passaggio su posto comune della classe di concorso A051 della medesima scuola di titolarità, ed ha avuto riconosciuto i 16 punti di continuità pregressa.
Voglio fare presente che per la nota 5/bis del CCNI 2012-2013 è molto chiaro che il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità del servizio sia nella scuola che nel comune. Dunque nella graduatoria interna d’istituto di quella scuola è stata dichiarata, da parte della docente, una continuità di servizio non spettante, che è stata applicata erroneamente dall’amministrazione.
Si ricorda a tutti i docenti che le controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che vengono reputati lesivi del proprio diritto sono regolati, secondo le modifiche in materia di conciliazione e arbitrato previste dal codice di procedura civile all’art. 31 del 4 novembre 2010, dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del CCNL 2006-2009.
Si raccomanda ai dirigenti scolastici di rispettare le norme contrattuali ed applicarle correttamente in modo da evitare ricorsi in conciliazione che denotano una grave incompetenza della gestione amministrativa, che spesso si conclude con danni anche economici per la stessa scuola.