GILDA: sentenza giudice del lavoro

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GILDA: sentenza giudice del lavoro

Messaggiodi edscuola » 29 aprile 2012, 18:44

(Comunicato Gilda degli Insegnanti)

Il Giudice del lavoro di Lagonegro, su ricorso promosso dalla Gilda di Potenza, ha condannato un dirigente scolastico che aveva ingiustamente dichiarato assenza ingiustificata una giornata di permesso di cui aveva fruito un docente. Oltre alla trattenuta dell´intera giornata, il dirigente aveva preteso che il docente medesimo pagasse di tasca propria il supplente nominato in sua sostituzione.

Il giudice monocratico ha dichiarato nulli i provvedimenti del dirigente e ha disposto che al docente venisse restituita la retribuzione e la somma corrispondente a quanto aveva versato. Ecco alcuni passaggi chiave della sentenza:

…”Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari.

Questo istituto contrattuale, con l´accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”).

Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse.”…

E ancora:

…“Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all´opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.”.

Il diritto ai permessi per motivi personali trova spesso forti limitazioni da parte di dirigenti scolastici che cercano di imporre persino preventive e concordate sostituzioni gratuite (senza oneri per l´amministrazione) da parte dei colleghi. Contro tali illegittime pretese ci siamo più volti espressi anche in risposta a quesiti postici da colleghi ed a cui rimandiamo.

Ricordiamo che i permessi per motivi personali sono regolati dall´art. 15 comma 2 del Ccnl “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell´anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all´art. 13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
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