Rinnovo degli inventari: chiarimenti del Miur

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Rinnovo degli inventari: chiarimenti del Miur

Messaggiodi edscuola » 6 aprile 2012, 5:59

da Tecnica della Scuola

Rinnovo degli inventari: chiarimenti del Miur
di Lara La Gatta

Le scuole, in questi mesi, sono state impegnate (e lo sono tuttora) con un’operazione piuttosto complessa, che ha creato e sta creando molte incertezze applicative: il rinnovo degli inventari.
In risposta ai numerosi quesiti ricevuti in relazione ai contenuti della circolare prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011, il Miur ha emanato la circolare prot. n. 2233 del 2 aprile 2012 (il testo della norma in allegati), con la quale cerca di fare chiarezza sulle procedure di inventariazione dei beni mobili, chiarendo alcuni aspetti di non facile comprensione contenuti nella normativa di riferimento, che per le istituzioni scolastiche è il decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Innanzitutto la circolare in commento chiarisce che tutti i beni mobili vanno inventariati, a prescindere dal loro valore, anche nei casi in cui, in seguito al completo ammortamento, il loro valore sia uguale a “zero”. Ma con alcune eccezioni: infatti, i beni classificabili come fragili o di facile consumo o, ancora, di modico valore, non devono essere inventariati. Per modico valore, in particolare, devono essere considerati quei beni con valore non superiore a dieci euro Iva compresa, tenendo come riferimento il prezzo di acquisto.
Per la determinazione dei beni inventariabili, il Ministero rimanda agli allegati A e B della circolare, che contiene un elenco (non esaustivo) dei i beni mobili tipicamente oggetto di inventario ai quali si applica il criterio dell’ammortamento.
A proposito di ammortamento, la circolare definisce gli elementi da tener presenti nel calcolo: innanzitutto il valore del bene, che è determinato dal costo storico del bene iscritto in inventario; poi l’anno in cui il bene è entrato a far parte del patrimonio dell’istituzione scolastica; e infine l’aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene (vedi tabella allegata alla circolare 8910/2011).
Un paragrafo a parte è dedicato al Direttore Sga ed alla sua funzione di consegnatario. La circolare ribadisce che tale funzione non può essere delegata, ma è comunque rimandata all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di adottare delle formule organizzative più articolate, soprattutto in presenza della pluralità di plessi. Ovviamente, tale organizzazione interna non incide sulle responsabilità di gestione dei beni, che continua ad essere in capo al Direttore.
Sempre con riferimento al ruolo del Dsga, la circolare sottolinea l’importanza che il passaggio di consegne tra Direttore cessante e Direttore subentrante – benché la normativa di settore non espliciti un termine entro il quale debba avvenire – sia effettuato entro 30 giorni dal subentro del nuovo Dsga (salvo motivate ragioni che l’abbiano impedito).
Anche nel caso in cui il passaggio formale non si dovesse verificare - chiarisce il Miur - il Direttore subentrante, quale consegnatario di fatto, è corresponsabile in solido, unitamente al Direttore uscente, della gestione patrimoniale dell’istituzione scolastica. In quest’ultimo caso, competerà al dirigente scolastico di regolarizzare la posizione del Direttore subentrante e, nei confronti del Direttore uscente inadempiente, dovrà agire inviando una raccomandata per la sua messa in mora.
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