A tre anni dalla riforma, classi di concorso provvisorie

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A tre anni dalla riforma, classi di concorso provvisorie

Messaggiodi edscuola » 3 aprile 2012, 19:57

da ItaliaOggi

A tre anni dalla riforma, classi di concorso provvisorie

Il ministero conferma: anche il prossimo anno alle superiori regnerà l'improvvisazione. Ogni scuola decide le confluenze in base agli indirizzi. Con danni imprevedibili per gli abilitati esclusi

di Mario D'Adamo

Attenzione ai cosiddetti insegnamenti atipici, quelli che, in seguito alla riforma degli ordinamenti delle scuole superiori, possono confluire in più d'una delle vecchie classi di concorso (d.m. n. 39 del 30 gennaio 1998). Poiché parallelamente alla riforma degli ordinamenti non sono ancora state introdotte le previste nuove classi di concorso, sono le scuole, dirigenti scolastici e collegi dei docenti, a sceglierne una. Se l'operazione non viene svolta correttamente e rigorosamente si possono determinare inconvenienti al funzionamento delle scuole (discontinuità, ad esempio) e danni al personale docente in attesa di nomine, che potrebbe anche non ottenere l'incarico. Anche per il prossimo anno scolastico 2012/2013, il terzo della riforma, la definizione degli organici degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, licei e istituti tecnici e professionali, e le conseguenti operazioni di mobilità del personale docente devono fare riferimento alle vecchie classi di concorso, integrate e modificate per farvi corrispondere discipline e ambiti dei nuovi ordinamenti dei primi tre anni corso delle scuole superiori riformate nel 2010. Il ministero, ancora una volta con una semplice nota, fornisce indicazioni per una corretta confluenza di tali discipline e insegnamenti, allegando anche tabelle esplicative relative a licei e istituti tecnici e professionali (nota del 29 marzo 2012, prot. n. 2320). Le tabelle sono meramente dichiarative dell'esistente, elencano le classi di concorso nelle quali confluiscono le varie discipline e insegnamenti e che in certi casi possono essere più d'una. La confluenza nell'una o nell'altra è decisa a livello di istituzione scolastica, deve essere relativa all'indirizzo presente nella scuola e deve salvaguardare prioritariamente la titolarità dei docenti, l'ottimale utilizzazione delle cattedre e, buona ultima, la continuità didattica. Nel caso vi sia più di un titolare di classe di concorso in cui possono confluire uno o più insegnamenti atipici si darà la precedenza ai docenti, e relativa classe di concorso, con maggior punteggio nella graduatoria unificata d'istituto; se non vi sono titolari, l'insegnamento sarà attribuito prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza di queste situazioni (titolarità, continuità, presenza di più titolari, classi di concorso in esubero...) il dirigente scolastico, acquisito il parere del collegio dei docenti e d'intesa con il direttore regionale dell'istruzione, attribuirà i contributi orari degli insegnamenti atipici a una classe di concorso coerentemente con le indicazioni del piano dell'offerta formativa e assicurando un'equa ripartizione dei posti tra le varie classi. Non bisogna dimenticare, infatti, che è su questa base che poi si dispongono le supplenze annuali e le immissioni in ruolo e se una classe di concorso viene «dimenticata» gli abilitati aspiranti a un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato possono venirne danneggiati. Com'è accaduto l'anno scorso, ricorda infatti il ministero, quando le ore di italiano, latino, storia e geografia sono generalmente confluite nella 51/A (materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale) a danno della 52/A (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico). Così solo in limitati casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati per le supplenze annuali. Le vecchie classi di concorso si sarebbero già dovute razionalizzare e accorpare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, con decreto del Presidente della repubblica «per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti». Ora esse necessitano di un'urgente rimodulazione, esplicitamente richiesta dai tre decreti del 2010 di riordino delle superiori. Ma siamo ormai alle soglie del terzo anno di avvio della riforma, la rimodulazione non è alle viste e ci si deve continuare a trastullare con vecchie, barocche operazioni.
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