ANIEF: TFR

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: TFR

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:39

TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell’intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L’art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all’art. 2120 del C.P.C.. Chiedi il modello e ricorri con Anief.
Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell’istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).
Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione. L’interpretazione fornita dall’INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d’impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l’ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.
Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all’amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all’interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell’intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S’invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail tfr@anief.net insieme a eventuali risposte dell’amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.
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Modello diffida

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:41

Raccomandata A/R

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di ___________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Al Direttore scolastico regionale – Miur di _____________________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Al Dirigente dell’Istituzione scolastica di _____________________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Oggetto: cessazione immediata trattenuta del 2,50 % sull’80 della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento TFR, a seguito dell’approvazione dell’art. 12, c. 10 Legge n. 122 del 30 luglio 2010, con recupero trattenute indebitamente versate dal 1 gennaio 2011; richiesta di versamento quota intera del 6,91% a carico dell’amministrazione – datore di lavoro, dal 1 gennaio 2011.

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

Il/a sottoscritto/a __________________________, dipendente presso l’Istituzione scolastica ___________________, di ______________________ comune _______________ (__) con inquadramento nel profilo di ______________________

considerato che la legge 30 luglio 2010 n. 122, all’art. 12, comma 10, ha previsto che, “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previto dall’art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”;

visto che continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo” (sentenza n. 53/2012 TAR Calabria),
DIFFIDA
- la Ragioneria territoriale dello Stato di ___________ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Via _________________, (città) ___________________, dal continuare a prelevare indebitamente la ritenuta del 2,50% sull’80% della propria retribuzione, ovvero del 2% sulla retribuzione annuale, e dal non rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011;

- il Dirigente scolastico di________________________________ e il Direttore scolastico regionale di ______________, per le rispettive prerogative, dal non autorizzare a corrispondere dal 1 gennaio 2011 l’intera quota del 6,91% a carico del datore di lavoro per ogni mese di servizio svolto, per il finanziamento del TFR spettante;
CON AVVISO
che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, perdurando tali comportamenti, si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi. La presente deve valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione.
_____________, data _____________ Firma
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Illegittima la trattenuta “forzosa” sullo stipendio

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:42

Anief: illegittima la trattenuta “forzosa” sullo stipendio del 2,5% a favore del Tfr. Dal 1° gennaio 2011 la quota deve essere devoluta dall’amministrazione, non dai dipendenti. La legge parla chiaro: occorre procedere subito, con un decreto ingiuntivo e chiedendo anche il rimborso degli arretrati. Non occorre alcuna pronuncia della Consulta!

Per l’interruzione dell’illegittima trattenuta del 2,5% applicata ai dipendenti della scuola, finalizzata all’accantonamento del ‘Trattamento di fine rapporto’, non c’è altro tempo da perdere: occorre procedere subito, anche attraverso un decreto ingiuntivo, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta e chiedendo il recupero delle somme pagate impropriamente dagli stessi dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011. Sono queste le nuove indicazione che l’Anief dà a tutti i dipendenti della scuola che intendono non subire passivamente l’incredibile decisione dell’amministrazione statale di applicare un “prelievo forzoso” del 2,5% su degli stipendi già di per sé erosi dall’inflazione e dai mancati rinnovi contrattuali.

Secondo il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, sono ormai 15 mesi che il personale scolastico si vede sottratta questa parte dello stipendio: “per dire basta all’ingiustizia – ha dichiarato - si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell’intera quota del 6,91%, previa specifica diffida”. Del resto, la legge parla chiaro: il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione.

“Questo perché – spiega il Presidente dell’Anief - dal 1° gennaio 2011 il TFR, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell’istituto, per i lavoratori pubblici è soggetto alla stessa modalità di finanziamento previsto per i lavoratori privati. A rendere i due collocamenti lavorativi equiparabili è infatti l’articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto), cui fa riferimento anche lo stesso articolo 12, comma 10, della Legge 122/2010 in vigore dall’inizio del 2011”.

Secondo l’Anief l’interpretazione fornita dall’INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d’impiego, ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavorato privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Con l’effetto di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%).

“A questa conclusione – sottolinea Pacifico - sono giunti i giudici del Tar Calabria che con la sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1° gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali”.

Tuttavia non è stato sino ad oggi evidenziato che la remissione alla Corte Costituzionale, disposta dai giudici con l’ordinanza successiva n. 89/12 riguarda invece altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

“L’Anief, pertanto, a differenza degli altri sindacati, - sostiene il Presidente - ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all’amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all’interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell’intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta”.

Tutto il personale docente e Ata interessato può aderire all’iniziativa scaricando il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso. Il personale dovrà inoltre inviarne copia alla e-mail tfr@anief.net insieme a eventuali risposte dell’amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto e far applicare all’amministrazione statale la corretta percentuale sul TFR.
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Trattenuta TFR: MIUR con una nota respinge le diffide

Messaggiodi edscuola » 28 marzo 2012, 14:24

Trattenuta TFR: MIUR con una nota respinge le diffide
 
Anief risponde con ricorsi al giudice del lavoro. Irrilevanti e pretestuose le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-INPDAP e l’art. 1, c. 3 DPCM del 20.12.99, mai recepito nel contratto. Una copia della diffida inviata deve essere inoltrata a tfr@anief.net entro il 15 aprile, per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.

Sebbene l’amministrazione (Dipartimento per la programmazione Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7 - Miur), nella nota Prot. n. MIUROODGRUREGUFF 5371 del 23 marzo 2012, richiami
- in primis, l’interpretazione fornita dall’Inpdap e del MEF sul mantenimento dell’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di lavoro (4,41%) del contributo per la composizione del trattamento di fine servizio alla luce delle modifiche introdotte sul computo (6,91%) e non sulla natura delle prestazioni,
- in secundis, ai sensi del c. 3, art. 1 del DPCM del 20 dicembre 1999, nel caso l’interpretazione sia errata e conseguentemente sia stata legiferata la cessazione della trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore, l’accantonamento della stessa cifra sempre a carico del lavoratore ai fini del mantenimento dell’invarianza della retribuzione netta complessiva di quella utile ai fini previdenziali, come disciplinata da un contratto che, però, non è mai stato firmato perché bloccato al 2009,
come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal 1 gennaio 2011 sui loro stipendi, il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota. Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione.
Anief, dunque, prende atto della resistenza della pubblica amministrazione alle diffide preparate e nel rimanere convinta dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1 gennaio 2011, metterà a disposizione i propri uffici legali per ricorrere al giudice del lavoro, ottenere quanto indebitamente prelevato come già avvenuto per i giudici amministrativi e mantenere la quota di costituzione del TFS/TFR a totale carico del datore di lavoro.
Chiunque ha già inviato il modello di diffida, deve inviarne una copia a tfr@anief.net al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, a partire dal 15 aprile 2012.
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Trattenuta “forzosa” sullo stipendio del 2,5%

Messaggiodi edscuola » 28 marzo 2012, 18:20

Trattenuta “forzosa” sullo stipendio del 2,5% a favore del Tfr: le resistenze del Miur costringono l’Anief a rivolgersi al giudice del lavoro. Il quale non potrà che dare ragione ai dipendenti pubblici della scuola, costretti da 15 mesi a pagare una quota che spetta invece per legge a totale carico del datore di lavoro. Come ha già disposto il Tar della Calabria a proposito della stessa trattenuta sottratta indebitamente ai magistrati.
 
 
Le resistenza della pubblica amministrazione alle tante diffide giunte in questi giorni al Miur sull’illegittimità del “prelievo forzoso” del 2,5%, operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1° gennaio 2011, non cambiano la linea dell’Anief. La nostra associazione sindacale rimane convinta, alla luce delle norme vigenti e delle sentenze che i Tar stanno emettendo in merito, che da oltre un anno la quota da accantonare per la costituzione del TFS/TFR viene indebitamente prelevata ai dipendenti. Mentre la trattenuta del 2% sull’80% dello stipendio spetta per legge a totale carico del datore di lavoro. Da 15 mesi, pertanto, viene sottratta al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e quindi diminuita contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Per questo l’Anief si rivolgerà al giudice del lavoro.
 
Il nostro sindacato intende ottenere dunque quanto indebitamente prelevato, come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal sempre dal 1° gennaio 2011 sui loro stipendi: in tale occasione il Tar ha condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
 
“Sono irrilevanti e pretestuose – dichiara il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico - le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-Inpdap e l’art. 1, c. 3 Dpcm del 20.12.99, mai recepito nel contratto”.

L’Anief ricorda che il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota.
 
“Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR – ribadisce il Presidente dell’Anief - è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione”.
 
Il personale docente e Ata che volesse ricorrere può ancora farlo attenendosi a tali modalità.
Scaricare questo modello di diffida. Compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a tfr@anief.net entro il 15 aprile: in questo modo potranno per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.
Coloro che hanno invece già inviato il modello di diffida, devono inviarne una copia a tfr@anief.net al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, in questo caso a partire dal 15 aprile 2012.
 
 
28 marzo 2012​
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Trattenuta TFR illegittima e blocco incostituzionale

Messaggiodi edscuola » 1 maggio 2012, 20:14

Trattenuta TFR illegittima e blocco della carriera incostituzionale: parola del Tar

L’Anief lo aveva denunciato già nel gennaio 2011, quando il cedolino unico registrava per il personale della scuola lo spostamento di due anni della data di conseguimento dello scatto di anzianità stipendiale, a seguito dell’approvazione del collegato al lavoro del luglio precedente che bloccava anche il contratto per il triennio 2010-2013 e definiva irrecuperabili le mancate somme erogate.
Qualche sindacato aveva provato a calmare i colleghi con la contrattazione dell’una tantum assegnata per il 2010 non valida, comunque, ai fini retributivi e contributivi. Nel frattempo, lo Stato decideva di versare anche la metà del TFR ai dipendenti pubblici, pur avendo rinviato la sua definizione alle stesse regole utilizzate per i lavoratori privati, dove il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro.
La decurtazione veniva applicata anche ai magistrati, che si sono rivolti alla giustizia amministrativa ottenendo una sentenza che ordina all’amministrazione di restituire il 2,5% dello stipendio indebitamente trattenuto per l’accantonamento del TFR da gennaio 2011 e di pagare la stessa quota spettante; con ordinanze separate, inoltre, sono state rinviate da diversi Tar regionali alla Consulta le norme che bloccano la carriera per violazione di ben 15 articoli della Costituzione.
Aveva ragione, dunque, l’Anief con cui polemicamente avevano dibattuto alcuni sindacati, e aveva fatto bene a predisporre le istruzioni per aderire ai ricorsi contro il blocco degli stipendi e lo scippo del TFR: a questo punto, depositeremo i ricorsi entro il prossimo mese, fiduciosi come sempre nel corso della giustizia.
Contestualmente, saranno depositati i ricorsi anche per il personale di ruolo relativi al recupero della trattenuta ENAM dalla data di soppressione dell’ente, per impugnare la ricostruzione di carriera laddove il servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni sia stato valutato per un terzo ai fini economici e per due terzi ai fini giuridici, per garantire l’indennità di reggenza ai vicari, per ripristinare i gradoni tolti ai 65.000 neo-assunti la scorsa estate, per valutare alcuni titoli dichiarati nelle domande di mobilità. Contatta la segreteria nazionale o la sede territoriale Anief più vicina per riprenderti i tuoi diritti.
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