FLC CGIL: TFS e TFR

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FLC CGIL: TFS e TFR

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:49

TFS e TFR: la FLC non ci sta e diffida il Miur a cessare la trattenuta
Una sottrazione ingiustificata del 2,5% sugli stipendi che penalizza i pubblici dipendenti.

La FLC già con la lettera del 21 ottobre 2010 del segretario generale Domenico Pantaleo, aveva chiesto all'INPDAP di rettificare la circolare n. 17 in tema di TFS e TFR, in quanto le disposizioni in essa contenute, a nostro parere, producevano effetti ancor più negativi di quelli contenuti nell'art. 12 della legge 122/2010.

L'illegittimità dell’operato dell’Amministrazione è stata confermata di recente anche dai giudici amministrativi i quali hanno evidenziato che il complesso normativo in materia previdenziale è mutato per effetto delle prescrizioni contenute nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 non avrebbe più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione.

Anche la FLC conferma il proprio convincimento e ha predisposto un atto di diffida in corso di notifica chiedendo, per tutti i lavoratori del Comparto Scuola, Università, Alta Formazione e Ricerca, di interrompere la ritenute del 2,50 sull’80% della retribuzione e di rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011.

La FLC ha altresì dato mandato al proprio ufficio giuridico di valutare la possibilità, in caso di risposta negativa da parte del Miur alla nostra diffida, di un'iniziativa di carattere legale e di predisporre gli strumenti di tutela legale dei lavoratori.

Per trasparenza diciamo subito che per presentare il ricorso non ci sono termini decadenziali. Tuttavia chi lo desidera può inviare una lettera (in allegato) per interrompere i termini di prescrizione sapendo che comunque c’è tempo fino al 31 dicembre 2016. Ciò vuol dire che gli interessati possono proporre ricorso in qualsiasi momento, ma che in caso di vittoria la richiesta degli arretrati può riguardare solo i cinque anni precedenti.

Attenzione la lettera di diffida dovrà essere inviata all’Ente di appartenenza che, nel caso del Comparto Scuola riguarderà il Miur; per la Ricerca deve essere indicato l’Ente, per l’Alta Formazione l’Accademia o il Conservatorio presso cui si presta servizio, e per l’Università deve essere specificata la denominazione".
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Modello diffida

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:50

RACCOMANDATA AR

Spett.le
Ente ____________________
Via _____________________
Cap _____________________




Oggetto: Ritenuta del 2,50 % sulla retribuzione - art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

Il sottoscritto __________________________, dipendente presso ___________________, con inquadramento nel profilo di ______________________
PREMESSO CHE

• La Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

• con riferimento agli interventi in materia previdenziale, l’art. 12, comma 10 del D.L 31 maggio 2010 n. 78 sopra indicato, ha espressamente previsto “ con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previto dall’art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”;

• sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione così come previsto dall’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui “ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50% della base contributiva”; la base contributiva è fissata dall’art. 38 del DPR da ultimo citato nell’80% “ dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo”;

• alla luce di quanto sopra, appare evidente come il complesso normativo in materia previdenziale sia mutato con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, quindi, ne deriva la illegittimità del cumulo dei due istituti sopra richiamati (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull’80% dei redditi, in aggiunta all’istituto di nuova introduzione previsto dal D.L. n. 78/2010 convertivo in legge 122/2010);

• tale principio risulta affermato dalla recente sentenza n. 53/2012 secondo cui “la nuova normativa possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, dal momento che disciplina ex novo la medesima materia, introducendo una differente modulazione del contributo, esaustivamente regolata richiamando la disciplina dell’art. 2120 c.c., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell’ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo”.

• risulta evidente che la trattenuta del 2,50% eseguita dall’Amministrazione nei propri confronti deve considerarsi illegittima, poiché non dovuta, a partire dal 01.01.2011.

Sulla base di quanto sopra premesso, il sottoscritto

DIFFIDA

L’Amministrazione in indirizzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Via _________________, (città) ___________________.

A CESSARE

immediatamente nei propri confronti la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, a rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011.

CON AVVISO

che perdurando tale comportamento il sottoscritto si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La presente deve valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Roma, data

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