Mille-proroghe: presentati in Parlamento gli emendamenti richiesti dall’Anief.
Si vota nelle Commissioni l’inserimento dei docenti abilitati nelle graduatorie, la proroga per impugnare i contratti scaduti, una finestra al 31 agosto 2012 per andare in pensione con i vecchi requisiti, lo sblocco dei concorsi a ricercatore, il reinserimento dei docenti di ruolo nelle GaE per evitare i licenziamenti.
Ancora una volta, le richieste dell’Anief, unica associazione sindacale ad avere presentato una memoria scritta con specifici emendamenti alla I e alla V Commissione della Camera dei Deputati, sono state trasformate in proposte emendative da diversi gruppi parlamentari – che meritano il ringraziamento di tutto il personale della scuola, proprio mentre sono in corso in tutto il Paese i seminari sulla legislazione scolastica.
Gli emendamenti 14.12 (Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Siragusa, Calvisi), 14.09 (Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè), 14.010 (Zazzera, Di Giuseppe) prevedono, finalmente, dopo diversi ordini del giorno già approvati, la proroga dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente che si è iscritto negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 ai corsi di laurea a numero programmato in scienze della formazione primaria e ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di strumento musicale. L’emendamento analogo 1.014 (Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Vanalli, Bitonci) aggiunge la conferma della competenza del Tar Lazio sui ricorsi riguardanti le graduatorie.
L’emendamento 14.25 (Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè) per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento del personale di ruolo soprannumerario prevedere il reinserimento nelle graduatorie del personale docente laddove è stato cancellato, consentendo a tutti i docenti in possesso di abilitazione, esclusi dalle graduatorie, l’inserimento nelle stesse, e la stessa ammissione con riserva dei docenti che si iscriveranno al TFA.
L’emendamento 6.44 (Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè) proroga al 31 dicembre 2012 i termini per impugnare i licenziamenti, al fine di consentire al personale precario la possibilità di continuare a ricorrere al giudice del lavoro per il riconoscimento del proprio diritto alla stabilizzazione.
L’emendamento 6.43 (Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè) che aprire al personale della scuola la stessa finestra riservati ai lavoratori privati della classe 1952 è stato dichiarato inammissibile, in compenso potrà essere votato l’emendamento 6.19 (Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti) che consente di andare in pensione con i vecchi requisiti per i lavoratori che avrebbero conseguito tale diritto entro il agosto 2012.
Anche l’emendamento 1.43 (Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè) che autorizzava le università a continuare a bandire i concorsi per ricercatore universitario è stato dichiarato inammissibile, mentre saranno votati gli emendamenti 14.13 e 14.14 (Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa) che autorizzano gli atenei a completare le procedure concorsuali bloccate dalla nuova riforma e l’espletamento dei concorsi per ricercatore entro il 2015.
Anief auspica che, in sede di voto, tutte queste proposte emendative - che sono state prontamente condivise dal Parlamento - siano approvate e convertite in legge per rispondere con urgenza ad alcune proroghe necessarie.
Dopo esser intervenuta più volte nella aule parlamentari e giudiziarie in questa XVI legislatura, Anief ora punta a farsi sentire nei tavoli contrattuali. L’obiettivo è vicino, basta diventare rappresentativi e rinnovare il sindacato italiano, alla luce delle più di 10.000 deleghe attive nel mese di dicembre e delle migliaia di candidature RSU che Anief sta ricercando nelle sue liste e che possono essere presentate dal 20 gennaio all’8 febbraio. Candidati nelle liste Anief e contribuisci a difendere i tuoi diritti. Scrivi a
rsu@anief.net
Gli emendamenti
All’articolo 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
14. 12. Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Siragusa, Calvisi.
Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento).
1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali nn. 21 del 2005 e 85 del 2005»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
*14. 09. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento).
1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali nn. 21 del 2005 e 85 del 2005»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
*14. 010. Zazzera, Di Giuseppe.
« ART. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
a1) le parole: “il biennio 2009/2010” sono sostituite dalle seguenti: “per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012- 2014”;
a2) le parole: “nell’anno accademico 2007-2008” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009”;
a3) dopo la parola: “(SSIS)” sono inserite le seguenti: “e i successivi semestri aggiuntivi” e “ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005”;
b) al comma 2:
b1) le parole: “il primo corso” sono sostituite dalle seguenti: “il primo e il secondo corso”;
b2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria”;
c) al comma 3:
c1) le parole: “nell’anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A”;
c2) le parole: “ai corsi quadriennali sopra indicati” sono sostituite dalle seguenti: “corsi quadriennali e biennali sopra indicati”.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 30 giorni dalla dato di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono disposte le modalità per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l’anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 9-bis del presente articolo.
3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale.
La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
1. 014. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Vanalli, Bitonci.
All’articolo 6 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine per l'impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 32 n. 183 della legge 4 novembre 2010, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
6. 44. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
All’articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono prorogate anche per il personale del comparto scuola.
6. 43. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « ad applicarsi », aggiungere: « per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e ».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere: e di previdenza.
6. 19. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti.
All’articolo 1, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Conseguentemente, i termini previsti per l'assunzione dei ricercatori di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2012.
1. 43. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)
All’articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di poter utilizzare con urgenza il personale docente in esubero, di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in deroga al comma 4-quinquies dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167, sono prorogati al triennio 2011-2013 e successivo i termini per la permanenza del personale docente di ruolo che era iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013, a pieno titolo secondo il proprio punteggio, dei docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, nonché di tutti i docenti in possesso della relativa abilitazione, e con riserva dei docenti che hanno avuto accesso al tirocinio formativo attivo e ai corsi di laurea abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010. Il decreto deve prevedere i termini per lo scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, prima del nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
14. 25. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè
All’articolo 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Limitatamente alle chiamate di professori universitari di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai concorsi per ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché effettuati nell'ambito dei rispettivi e specifici finanziamenti ministeriali, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è differita al 1° gennaio 2015.
14. 13. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.
All’articolo 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le università di cui all'articolo 1, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proroga dei termini stabiliti nel secondo periodo del medesimo comma, sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 14. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.