CIP: CAMBIO AI VERTICI E CARTA DEL PRECARIATO

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CIP: CAMBIO AI VERTICI E CARTA DEL PRECARIATO

Messaggiodi edscuola » 5 gennaio 2012, 19:26

CAMBIO AI VERTICI DEI C.I.P. E APPROVAZIONE CARTA DEL PRECARIATO
 
Il direttivo nazionale dei C.I.P. – Comitati Insegnanti Precari – riunitosi oggi a Roma presso la propria sede ha provveduto al rinnovo delle cariche dopo l’immissione in ruolo della presidente Maristella Curreli. Le subentra la prof.ssa Elena La Gioia, già presidentessa dei C.I.P. Puglia. La vicepresidenza è affidata alla prof.ssa Maria Cristina Rossi e alla presidente uscente.
   Durante la medesima riunione è stata discussa ed approvata la nuova piattaforma della categoria, formalizzata nella “CARTA DEL PRECARIATO” che si allega al presente comunicato.
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CARTA DEL PRECARIATO

Messaggiodi edscuola » 5 gennaio 2012, 19:34

CARTA DEL PRECARIATO
presentata all’opinione pubblica, al MIUR, ai partiti, alle OO.SS., alle altre organizzazioni di categoria e ai mezzi d’informazione
􏰀 A - Richieste di carattere generale
1. Valorizzare, in ossequio al dettato costituzionale, la Pubblica Istruzione Statale mediante il potenziamento delle risorse temporali, umane, economiche e strutturali, anche aumentando la quota del PIL ad essa destinata, in controtendenza alla recente politica dei tagli di orari, classi, mezzi ed organici. Perché la scuola sia davvero di tutti e per tutti, ma anche più evoluta, equa e solidale, dove la precarietà lasci il posto alla qualità della offerta formativa. In particolare, perché si sostengano quanti sono socialmente e culturalmente più svantaggiati, così da riaccreditare il ruolo delle istituzioni scolastiche come agenzie di crescita individuale, promozione sociale ed unità nazionale. Perché siano viste come patrimonio collettivo da valorizzare, ampliare e diversificare, in autonomia e nel pluralismo, con svariate offerte formative, ma nel comune interesse al riscatto delle aree sociali e territoriali più depresse del Paese. Provvedendo al congruo aumento del personale docente e ATA, alla sua stabilizzazione occupazionale e alla sua gratificazione professionale e retributiva, così da garantire quella continuità didattica e. perché no, affettiva alla base dei processi formativi e di crescita dei giovani.
2. Riservare alla scuola pubblica statale più fondi di quelli attualmente erogati e, comunque, distribuendoli in misura più congrua rispetto ai bisogni e alla necessità di raggiungere ovunque i parametri di qualità nazionali e canalizzandoli in modo equanime, dando priorità alle attività didattiche curriculari.
3. Tutelare l’autonomia gestionale dei singoli istituti e promuovere iniziative tese ad accrescere la qualità dell’istruzione.
4. Garantire la continuità didattica e il limite di venti alunni per classe in presenza di un allievo diversamente abile.
5. Derogare dai cosiddetti regolamenti per la razionalizzazione della rete scolastica che aumentano il numero di
alunni per classe, così da ottenere la congrua definizione della consistenza delle singole classi, anche in relazione alle specifiche condizioni socio-economiche e culturali, alla necessità di fronteggiare specifiche situazioni di disagio sociale, attitudinale e comportamentale.
6. Investire nella formazione iniziale e permanente dei docenti attraverso specifici incentivi.
7. Derogare al comma 1 dell’art.35, della Legge 289/2002 che ha imposto ai singoli docenti le 18 ore settimanali di
lezione frontale, a discapito della continuità didattica e della facoltà di articolare progetti formativi di lungo respiro.
8. Contenere fino ad un max del 20% la quota destinata alla mobilità professionale volontaria dei docenti incaricati a
tempo indeterminato e vietare di utilizzare a tal fine la quota spettante alla mobilità territoriale.
9. Impedire la mobilità professionale dei docenti di Religione Cattolica (IRC) verso insegnamenti diversi da quello per
il quale sono stati reclutati, anche nel caso di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente.
10. Obbligare tutti quegli istituti del “circuito integrato” – scuole statali e paritarie - che godano a qualsiasi titolo di finanziamento pubblico, al reclutamento dei docenti dalle GE per gli incarichi a T.I., sia per quelli a T.D. e a progetto, pena la revoca tanto delle risorse finanziarie quanto del riconoscimento della parità; fermo restando la facoltà dei convocati dagli istituti paritari di rifiutare la nomina senza che ciò comporti l’esclusione dalle graduatorie.
11. Estendere ai docenti precari, che hanno maturato l’anzianità di servizio richiesta, la possibilità di partecipazione al
concorso per Dirigente Scolastico.
12. Allargare anche ai docenti con incarico annuale la possibilità di elettorato passivo nelle elezioni RSU.
􏰀 B - Sistema di reclutamento
1. Il reclutamento a qualsiasi titolo del personale docente deve avvenire esclusivamente dalle vigenti graduatorie. Fermo restando il carattere ad esaurimento delle stesse, è preclusa ogni nuova inclusione ma il solo aggiornamento del punteggio degli iscritti. Eventuali attivazioni di nuove procedure abilitanti, come pure i T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo), devono avvenire esclusivamente per le classi di concorso e nelle province le cui corrispondenti GE risultino effettivamente esaurite. In assenza di comprovata necessità è preclusa qualsiasi attivazione di nuove procedure abilitanti di personale docente. Le nuove procedure abilitanti saranno attivate solo dopo aver stabilito gli aventi diritto, i titoli d’ammissione, le finalità, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Le nomine per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sulle cattedre e gli spezzoni disponibili sono attribuite, dall’1/08 al 31/12 di ogni anno, dall’Ambito Territoriale (AT), dalle “scuole polo” o di riferimento, perdurando l’obbligo dei Dirigenti Scolastici (DS), di nominare esclusivamente dalle GE fino al 31/12 e, solo in caso di loro effettivo esaurimento, dalle Graduatorie di Istituto (GI). E’ comunque fatto assoluto divieto ai DS di assumere per chiamata diretta.
3. Il numero di cattedre da assegnare a Tempo Indeterminato (T.I.) è calcolato nella misura dell'100% dei posti disponibili (sia in organico di diritto e sia in organico di fatto); a tal fine, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resta libero dai vincoli imposti da altri dicasteri, con l’obbligo per il governo di reperire i mezzi finanziari per la piena copertura degli organici.
4. Prima ancora di procedere alla convocazione dei docenti che aspirano al conferimento di incarichi e supplenze, l'amministrazione scolastica è tenuta a predisporre un quadro chiaro ed esaustivo delle disponibilità dei posti utili agli incarichi e supplenze, onde consentire scelte eque e trasparenti, evitando disguidi e omissioni ricorrenti in svariati AT (vedi sentenza Giudice Lavoro di Chieti del 27/01/2010).
5. Obbligo di nomina dei supplenti esterni per la copertura degli spezzoni o cattedre di durata superiore ai 15 giorni, così come disposto dalla legge finanziaria n.448/2002.
6. Riconoscimento dell’intero anno scolastico, non solo come punteggio, ma come anno di servizio effettivo, sia a tutti gli effetti di legge sia ai fini della maturazione dell’anzianità e del calcolo dei contributi figurativi ai fini pensionistici. Ciò per tutto il personale docente precario attinto dalle graduatorie ad esaurimento per le supplenze e per i progetti attivati in collaborazione con le regioni, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge n.167/2009 (conversione del cosiddetto “decreto salva-precari”) sulla quale permangono, immutate, le riserve relative alla sua efficacia e congruenza.
􏰀 C - Graduatorie ad Esaurimento
1. Gli AT sono tenuti al maggiore rigore nella formulazione delle graduatorie, anche attraverso il controllo preventivo
delle documentazioni e delle dichiarazioni degli iscritti a GE, GM e GI, subordinando qualsiasi assunzione al vaglio dei titoli e dei servizi connessi alla collocazione dei singoli e alla compilazione complessiva di tutte le graduatorie, così da garantire l’assoluta trasparenza degli atti, delle priorità, delle disponibilità e delle relative assegnazione delle nomine.
2. Abrogazione del limite delle 20 scuole per le graduatorie d’istituto e libertà per il singolo iscritto in GE e GI di candidarsi all’insegnamento anche in tutte le scuole o in più comuni della provincia prescelta.
3. Obbligo per gli AT, nel rispetto della Legge 124/99, di nominare i docenti inclusi nelle GE anche per gli spezzoni al di sotto delle 7 ore, consentendo loro, nelle more delle vigenti regole, di combinare più spezzoni. Solo in caso di effettivo esaurimento delle GE gli stessi spezzoni potranno essere assegnati dai DS ai docenti già inclusi nelle GI.
4. Emanazione di disposizioni per l’efficace e omogenea applicazione della normativa in tutti gli AT in modo da uniformarne l’azione, evitando errori, rettifiche e ritardi nella compilazione ed impiego delle GE.
5. Prefigurare comunque criteri di reclutamento oggettivi e trasparenti, comunque validi sia al mutare dei futuri sistemi di formazione e valutazione del personale docente sia al variare del quadro politico.
􏰀 D - Questioni economiche
1. Pari diritti normativi, politici e retributivi per tutti i docenti a fronte di pari doveri, dell’unicità della funzione docente e della collegialità dell’azione didattica.
2. Integrale riconoscimento economico e giuridico dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera per i docenti con contratto a tempo determinato, così da eliminare ogni residua sperequazione rispetto al trattamento riservato ai docenti di ruolo e agli IRC. Ciò, nel pieno rispetto degli orientamenti comunitari in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28/06/99, pubblicata il 10/07/99 sulla G.U. delle Comunità Europee, nonché alle clausole nn.1-2-3-4-5-8, e alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee – sez.II – il 13/09/2007, in Causa C-307/05, che ha evidenziato il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego (Cass. 7617/2001 del 5/6/2001). Oltre che in ossequio della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28/06/1999, 1999/70/CE, che impedisce la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
3. Retribuzione fino al 31 agosto per tutti gli incaricati su posti vacanti, nel rispetto della Legge 124/99 e del vigente Regolamento che prevede il pagamento dello stipendio per l’intero anno per i posti vacanti e di fatto disponibili fino al 31 agosto.

Roma, 4 gennaio 2012 

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