ANIEF: L'arroganza della casta

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: L'arroganza della casta

Messaggiodi edscuola » 19 agosto 2011, 10:30

L’arroganza della casta della politica ? E dove sta il diritto ? Così risponde l’Anief all’ultimo comunicato del senatore Pittoni.

I dirigenti del Miur non dovrebbero assecondare né i voleri dell’Anief né i voleri del senatore Pittoni che da parlamentare dovrebbe conoscere bene la nostra Costituzione fondata sulla divisione democratica dei tre poteri e sull’indipendenza della magistratura. Il nostro caro senatore dovrebbe saper riconoscere i valori costituzionali improntati al diritto al lavoro e alla mobilità territoriale su tutto il territorio nazionale; a questo punto, dovrebbe ripassarsi anche le due sentenze della Consulta che hanno ribadito come illegittimo l’inserimento in coda e l’assunzione secondo criteri bizzarri (40 punti aggiuntivi), nelle graduatorie per il biennio 2009-2011, inserimento in coda difeso così da lui ad oltranza da incitare pubblici funzionari a trasgredire pure una recente legge dello Stato che obbliga gli stessi dirigenti a licenziare i docenti assunti su presupposti normativi incostituzionali; dovrebbe, infine, esprimere pareri più rispettosi della normativa recente che ha riconosciuto il diritto al trasferimento e richiedere atti ispettivi - come di suo dovere - volti a salvaguardare le cassi erariali dello Stato e ad impedire il reitero di un’illegittima assunzione da graduatorie di coda. Il senatore Pittoni potrebbe fare tante cose per il bene della nostra scuola, ma si dedica, come appare dagli ultimi suoi comunicati, a contrastare ogni iniziativa dell’Anief come se essa fosse un antagonista politico della Lega - i cui iscritti, tuteliamo in qualità di tesserati; forse, si comporta in questo modo per evitare di spiegare ai suoi elettori e ai cittadini italiani perché non è stato assegnato il bonus di 40 punti, perché vi sono dei ricorrenti inseriti a pettine, perché è finita la stagione delle code delle vergogne, perché sta mettendo a rischio la vita di migliaia di docenti che ignari del contenzioso in atto sono stati immessi in ruolo da graduatorie non pettinate illegittime e da lui sostenute vanamente; forse, l’amico senatore non si è accorto che in Italia vi è un sindacato nuovo che sta sempre e comunque dalla parte del diritto, contro la precarietà e nella difesa del merito contro i privilegi effimeri di un’ennesima casta. Noi ci abbiamo messo la faccia e possiamo camminare a testa alta: il diritto sta dalla nostra parte, lo abbiamo dimostrato con la Consulta, pur non essendo legislatori; le diffide sono atti legati a vicende processuali di cui continueremo a narrarne le vicende sempre fermi nella speranza che nuove leggi, volute per arroganza della stessa casta, non siano presto dichiarate incostituzionali. Il resto é storia e neanche troppo lontana. Così facciamo sindacato …

Comunicato dello studio legale dell’Anief
Il senatore Pittoni dovrebbe sapere che, per contestare le disposizioni del commissario ad acta, non servono le dichiarazioni a mezzo stampa. Pittoni, e con lui chi critica l'operato dell'organo commissariale, avrebbe dovuto conferire ad un avvocato il mandato di proporre un incidente di esecuzione innanzi al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 114, comma sesto, del codice del amministrativo. Ma, ormai, tale strumento processuale non è più esperibile da nessun controinteressato per il colpevole decorso dei termini e, quindi, le parole dell'onorevole leghista non potranno avere alcuna influenza sul processo. Quanto al merito delle dichiarazioni del senatore Pittoni, si può replicare ricordando che le misure cautelari potrebbero perdere efficacia solo trenta giorni dopo l'eventuale pronuncia di difetto di giurisdizione del TAR.
Nel termine di 30 giorni di cui sopra, i ricorrenti possono, però, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del codice del processo amministrativo, chiedere al Giudice munito di giurisdizione la conferma delle misure cautelari già concesse dal primo Giudice. Ed è proprio a questa eventualità che si è riferito il commissario ad acta quando ha negato ogni automatismo tra difetto di giurisdizione e caducazione dei provvedimenti cautelari che, al contrario, saranno ribaditi dal giudice munito di giurisdizione. In estrema sintesi, dunque, fino a quando il TAR non avrà dichiarato difetto di giurisdizione (e ciò non è ancora avvenuto e non è scontato che avvenga in futuro sulla materia degli inserimenti a pettine su cui, invero, si è già formato un giudicato incontrovertibile), le ordinanze devono inderogabilmente essere applicate dal Miur per non incorrere in omissioni di atti d'ufficio. Se e quando il TAR dichiarerà difetto di giurisdizione, le ordinanze manterranno vigore per ulteriori giorni trenta e potranno essere facilmente riproposte e confermate, ove necessario, dal Giudice munito di giurisdizione. Quanto alla definizione nel merito della vicenda processuale relativa all'inserimento a pettine dei ricorrenti, le future sentenze di ogni Tribunale investito della vicenda, così come è già accaduto con la decisione definitiva del Consiglio di Stato dello scorso aprile, non potranno far altro che confermare pedissequamente quanto ha già stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 41/2011. In più vi saranno soltanto nuove condanne al pagamento delle spese legali a carico del Miur. Occorrerebbe chiedere al senatore Pittoni chi dovrebbe pagare per questo enorme danno erariale che si potrebbe profilare per le disastrate casse pubbliche. Infine, si ritiene di dover concordare pienamente con il suddetto esponente politico quando afferma che le assunzioni devono anzitutto premiare i precari storici, laddove naturalmente con tale espressione ci si riferisca ai precari con punteggio più alto, conseguito con una lunga anzianità di servizio in qualsiasi regione italiana.

Comunicato dell’on. Russo (PD)
E’ dovere di ogni parlamentare vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni normative vigenti, ma francamente gli ultimi comunicati del senatore Pittoni mi stupiscono perché sembra che sia vissuto negli ultimi sei mesi sulla Luna senza alcun collegamento con la Terra - così interviene l’on. Russo sulle ultime dichiarazioni in merito all’assunzione retrodatata dei docenti della scuola. Non si può spiegare altrimenti l’invito rivolto ai dirigenti del Miur sulla disapplicazione degli ordini del commissario ad acta, che paventa il reato d’istigazione a delinquere essendo la legge chiara in materia, in presenza di un giudicato formatosi con il bollino della corte costituzionale. Questo senatore se non si vergogna per le posizioni assunte contro ogni merito e ogni logica, per aver preso in giro i precari della scuola, dovrebbe almeno ammettere la sua sconfitta politica e recitare un mea culpa, offrendo anche il suo stipendio per indennizzare lo Stato dei danni erariali che subirà da questa vicenda. Mi auguro che quanto appreso dai comunicati non sia vero in merito agli avvisi esposti dal dirigente dell’ambito territoriale di Treviso, perché l’amministrazione deve rispondere in primo luogo ai giudici che esercitano il loro lavoro in nome del popolo italiano, anche di quello di Pontida. A tal proposito, chiedo immediatamente al ministro di attivarsi affinché nessuno possa continuare impunemente a utilizzare la propria carica istituzionale per condizionare pesantemente l’operato dell’amministrazione periferica e centrale contro un principio di legalità evidente sancito, persino, dal giudice delle leggi.
Ultima modifica di edscuola il 19 agosto 2011, 10:32, modificato 1 volta in totale.
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Assunzioni: diffida Miur, Uffici regionali e periferici

Messaggiodi edscuola » 19 agosto 2011, 10:30

Assunzioni: Anief diffida Miur, Uffici regionali e periferici.

Subito a pettine i ricorrenti non commissariati per la stipula dei contratti. Gli altri commissariati già inseriti da immettere in ruolo senza alcuna riserva. Inoltrate anche le integrazioni inviate alle Procure della Corte dei Conti dell’Umbria e del Piemonte, su richiesta della Guardia di Finanza.


Al Direttore Generale per il personale scolastico
dott. Luciano CHIAPPETTA
Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali
Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Provinciali Territoriali


OGGETTO: Immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a pettine – Richiesta di riformulazione delle graduatorie 2009-2011 con immediato inserimento a pettine dei docenti ricorrenti privi di commissariamento e di assegnazione dei ruoli ai ricorrenti pleno iure e senza riserva alcuna. Diffida ad adempiere.

La scrivente O. S.,

VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011, in attuazione del Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 a interpretazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 17 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto su tutto il territorio nazionale n. 10.000 immissioni in ruolo per il personale docente da effettuarsi (ai sensi della Circolare Ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011) entro il termine del prossimo 31 agosto, dalle graduatorie 2010-2011;

CONSIDERATO che dette graduatorie sono illegittime perché risultano essere ancora inseriti in coda, tra gli altri: i ricorrenti dei ricorsi TAR LAZIO, sez. Roma Terza Bis, patrocinati dalla scrivente O.S. che hanno avuto un ordinanza favorevole con ricorso n. 3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09 e 5464/09; i ricorrenti dei ricorsi nn. 10383/10 e 10384/10; i ricorrenti che hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica avverso l’inserimento in coda nelle province aggiuntive;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010, anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;

VISTA la nota del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca”;

CONSIDERATO che la controversia appare già decisa nel merito alla luce della Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e della Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, con cui il Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti;

VISTO il comma 8, art. 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 ove si dispone che “i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale […]”;

CONSIDERATO, inoltre, che le graduatorie vigenti nel biennio 2009-2011, siccome formate senza l’inserimento “a pettine dei ricorrenti”, sono affette da nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 aprile 2011;

RICORDANDO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità del danno erariale eventualmente procurato attraverso l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato illegittimi.

Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
CHIEDE
alle SS.LL., al fine di garantire la legittimità delle prossime immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie 2010-2011, di:
- provvedere all’immediato inserimento a pettine e pleno iure dei ricorrenti TAR Lazio dei ricorsi Regg. nn. 3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09, 5464/09, 10383/10 e 10384/10 (elenchi in allegato);
- assegnare a tutti i ricorrenti pettine aventi diritto contratti a tempo indeterminato senza ricorrere a qualsiavoglia forma di riserva;
- in subordine, procedere all’inserimento a pettine di tutti i docenti – ricorrenti e non – inseriti in coda nelle graduatorie provinciali per il biennio 2009-2011.
DIFFIDA
le SS.LL. dal non voler provvedere a quanto sopra richiesto entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della presente, e comunque entro e non oltre l’avvio delle ormai imminenti operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie 2010-2011
CON ESPRESSO AVVISO CHE
trascorso il termine indicato senza positivo riscontro alla presente da parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. darà, senza ulteriore preavviso, immediato mandato ai propri legali di procedere alle denunce del caso presso le Procure Generali della Repubblica e le Procure Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente.
Si allegano alla presente (solo per l’invio a mezzo PEC, causa elevato numero di fogli):
- Integrazioni agli esposti precedentemente presentati alla Corte dei Conti, in risposta alle richieste pervenuteci da parte delle Procure Regionali per il Piemonte e l’Umbria;
- Decreto Interministeriale 3 agosto 2011
- C.M. n. 73 del 10 agosto 2011
- D.M. n. 74 del 10 agosto 2011
- Contingente nazionale e regionale suddiviso per provincia
- Elenco ricorrenti non ancora inseriti a pettine iscritti nei ruoli del Tar Lazio
- Elenco ricorrenti al Presidente della Repubblica

Con osservanza.
Palermo, 17 agosto 2011 Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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Risposta al senatore Pittoni

Messaggiodi edscuola » 21 agosto 2011, 7:42

Il senatore Pittoni, purtroppo, non ricorda come da quando sono nate le graduatorie ad esaurimento, ovvero da 12 anni, prima che Lui stesso diventasse senatore della Repubblica, è stato sempre garantito per legge il diritto al trasferimento del personale docente, diritto inibito dal ministro Gelmini soltanto durante il biennio 2009-2011, vanamente coperto da una norma ad personam che è stata dichiarata incostituzionale, dopo i ricorsi nei tribunali.
Il senatore Pittoni, forse, è stato pure distratto quando ha votato la fiducia a un ennesimo recente decreto legge che obbliga i dirigenti dell’amministrazione al licenziamento coatto del personale assunto su norme dichiarate incostituzionali.
Il senatore Pittoni non ha mia chiesto in questi due anni perché un ordine commissariale non sia stato subito adottato dall’amministrazione, come tutti i cittadini si aspettano che avvenga, nel rispetto delle regole del processo.
Il senatore Pittoni non ha ancora compreso che anche quando fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dal Tar Lazio, al netto di appelli, contro-appelli alle sezioni unite sulla nuova tematica del giudicato cautelare formatosi, nel merito, qualunque assunzione fatta dalle vecchie graduatorie non pettinate rimane illegittima (che lo dica il tar o il giudice ordinario) con grave danno per l’erario che sarà verificato dalla corte dei Conti, non certo da lui o da noi o da altri sindacalisti o dai ricorrenti dell’una e dell’altra parte, e di cui saranno responsabili i soli dirigenti e non, purtroppo, i loro mandanti o suggeritori.
Per non parlare del fatto che tra il 2001 e il 2007 le sezioni unite della Cassazione hanno sempre ritenuto il tribunale amministrativo come quello competente e che non è detto che non cambino parere su nuovi ricorsi che dovranno essere discussi. Forse che il senatore Pittoni non comprenda le reali conseguenze dettate dall’interpretazione giuridica sulla natura non concorsuale delle graduatorie ai fini dell’assunzione nel pubblico impiego ? Noi rimaniamo dell’idea di aver superato un pubblico concorso e di non essere entrati nella scuola per raccomandazione del politico di turno.
Sul danno erariale, quando il dirigente dell’AT di Brescia accantona 47 posti che per legge devono avere la nomina giuridica al 1 settembre 2010, affidandoli in supplenza per l’a. s. 2011-2012 significa che costringe lo Stato, e quindi i cittadini, a pagare 1.000.000 di euro in più, alla faccia dei tagli e dei sacrifici, e qui non c’entrano i ricorrenti a pettine o la messa in piega.
Al benessere della Repubblica dovrebbe pensare il senatore Pittoni, noi saremo sempre felici di ricordargli il suo dovere e il suo rispetto per la Costituzione, anche per telefono o di presenza, se vuole, visto che ha i nostri numeri privati, senza per questo alimentare un brutto spettacolo che, purtroppo, per ora riguarda la vita, comunque, dei nostri figli e dei nostri colleghi, nel ricordo di una battuta secondo cui soltanto in due erano in grado di capirne di normativa scolastica…

Palermo, 19 agosto 2011
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