UGL Scuola: Contratto di lavoro stipulato su posto vacante

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UGL Scuola: Contratto di lavoro stipulato su posto vacante

Messaggiodi edscuola » 16 luglio 2011, 13:00

Contratto di lavoro stipulato su posto vacante in organico di diritto
Il Tribunale di Busto Arsizio, accoglie il ricorso dell’Ugl Scuola

Il Tribunale di Busto Arsizio, accoglie il ricorso presentato dall’Ugl
Scuola di Varese, coadiuvata dall’avv. Maurizio Monetti, a seguito di un
contratto di lavoro stipulato su posto vacante in organico di diritto, con
scadenza 30 giugno, anziche 31 agosto,
Nelle conclusioni della sentenza del 15 luglio 2011, si legge:
- dichiara il diritto della ricorrente all’apposizione del termine del
31.08.2010 al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il
Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno il 09.12.2009;
- condanna il Ministero convenuto al riconoscimento dei diritti della
ricorrente ai fini giuridici, con attribuzione del relativo punteggio per il
periodo aggiuntivo fino al 31.08.2010;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento, nei confronti della
ricorrente, della somma di euro 2.031,88, a titolo di risarcimento del
danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali
sostenute dalla ricorrente e liquidate in complessive euro 1.500,00, di
cui euro 750,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, iltre spese
generali, iva e cpa come per legge.

16 luglio 2011
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Sentenza TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Messaggiodi edscuola » 16 luglio 2011, 13:02

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 83/2011 R.G. lav. avente ad oggetto: riconoscimento degli effetti
giuridici ed economici relativi a contratto a termine per posto vacante del
personale supplente ATA, promossa
da
XXXXXXXXXXXXXXXXX, difesa e rappresentata dall’Avv. Maurizio
Monetti del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Federica Centenaro in Gallarate (VA), L.go Camussi, n. 8, per delega
a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.
ricorrente
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato
nei suoi uffici di Milano, via Freguglia, n.1
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, Liceo
Classico Stefano Maria Legnani di Saronno (VA), in persona dei dirigenti pro
tempore
convenuti
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria di questo
Tribunale il 20.1.2011, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico
Provinciale di Varese e il Liceo Classico Stefano Maria Legnani per sentire
dichiarare il proprio diritto, ex art. 4 della legge n. 124/1999 e del D.M. n.
430/2000, all’apposizione del termine del 31.8.2010, anziché quello del
30.6.2010, al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 9.12.2009 per
la copertura di un posto vacante e disponibile in organico di diritto prima del 31
dicembre, con riconoscimento, a titolo di servizio, del periodo dall’1.7.2010 al
31.8.2010 e condanna del Ministero convenuto in giudizio a corrispondere le
mensilità non percepite, a titolo di risarcimento del danno.
Il Ministero convenuto in giudizio ha eccepito la legittimità del termine apposto
al contratto in applicazione della legge n. 124/1999, del D.M. n. 430/2000 e
della Circolare Ministeriale n. 1004/2006.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il 1° comma dell’art. 4 della legge n. 124/1999 prevede che “Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente
di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del
personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure
concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo”; il 2° comma
disciplina la diversa fattispecie della “copertura delle cattedre dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico” per i quali “si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche”; il 3° comma prevede, poi, che “nei casi diversi da quelli previsti ai
commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee” e il successivo 11° comma
estende tale disposizione anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA).
Il D.M. n. 430/2000 di attuazione della legge n. 124/1999 ribadisce la
suddivisione delle supplenze in supplenze annuali, per la copertura dei posti
“vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico”, con termine al 31 agosto;
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la
copertura di posti non vacanti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre,
con scadenza nel giorno annualmente indicato dal calendario scolastico, quale
termine delle attività didattiche, e supplenze temporanee con termine
all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (artt. 1 e 6).
Nel caso di specie in esame, il Liceo Classico Stefano Maria Legnani di
Saronno ha stipulato con la ricorrente, in data 9.12.2009, un contratto di lavoro
a tempo determinato per il profilo professionale di Assistente Amministrativo
sino al termine delle attività didattiche dal 9.12.2009 al 30.6.2010 (doc. n. 2
fasc. ricorrente), attingendo alla graduatoria d’istituto.
Parte convenuta non ha contestato la vacanza del posto assegnato per supplenza
alla ricorrente con il contratto citato.

La disciplina applicabile deve ritenersi, pertanto, quella di cui al 1° comma
dell’art. 4, applicabile alla ricorrente ex art. 11 della medesima legge n.
124/1999, risultando irrilevante la contestazione di parte convenuta relativa al
tipo di graduatoria utilizzata, considerato il dettato legislativo che individua
come criterio discretivo per il tipo di supplenza (sino al 31 agosto o sino al 30
giugno) il tipo di posto (vacante o non vacante) ed essendo, invece, la tipologia
della graduatoria dalla quale attingere mera conseguenza applicativa del criterio
legislativo, il cui eventuale errato utilizzo non può inficiare la struttura
essenziale della fattispecie da applicare secondo il dettato legislativo.
Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente alla supplenza sino al termine
dell’anno scolastico, trattandosi di supplenza su posto vacante, sulla base delle
norme sopra richiamate che non distinguono tra supplenza conferita dal
dirigente scolastico nell’ambito delle graduatorie d’Istituto, piuttosto che
dall’Ufficio Provinciale Scolastico nell’ambito delle graduatorie provinciali,
come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito in
relazione a casi analoghi (cfr. Trib. Tempo Pausania, ord. 6.3.2008; Trib.
Sassari, ord. 2.5.2008 e Trib. Fermo, sent. n. 87 del 4.3.2008, nonché Corte
d’Appello di Milano, sent. n. 998 del 19.112009, Trib. Milano, sent. n. 81 del
13.1.2009 e n. 4660 del 28.10.2008; Trib. Arezzo, sent. n. 221/2009, Trib.
Tolmezzo, sent. n. 33/2011) e da questo stesso Tribunale.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all’apposizione del
termine alla data della conclusione dell’anno scolastico del 31.8.201009,
anziché alla data di cessazione delle attività didattiche del 30.6.2010, al
contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Liceo Classico Stefano
Maria Legnani di Saronno il 9.12.2009.
Per l’effetto, parte convenuta deve essere condannata al riconoscimento dei
diritti della ricorrente ai fini giuridici, con attribuzione del relativo punteggio
per il periodo aggiuntivo dall’1.7.2010 sino al 31.8.2010, e ai fini economici,
con corresponsione della relativa retribuzione per tale periodo per la somma
complessiva di euro 2.031,88 (2x1.015,94 come da busta paga prodotta – doc.
n. 4 fasc. ricorrente), a titolo di risarcimento del danno.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il
Ministero convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite
sostenute dalla ricorrente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto della ricorrente all’apposizione del termine del 31.8.2010
al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Liceo Classico
Stefano Maria Legnani di Saronno il 9.12.2009;
- condanna il Ministero convenuto al riconoscimento dei diritti della
ricorrente ai fini giuridici, con attribuzione del relativo punteggio per il
periodo aggiuntivo fino al 31.8.2010;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento, nei confronti della
ricorrente, della somma di euro 2.031,88, a titolo di risarcimento del danno,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali
sostenute dalla ricorrente e liquidate in complessive euro 1.500,00, di cui
euro 750,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, oltre spese generali, iva e
cpa come per legge.
Busto Arsizio, 15 luglio 2011
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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