ANIEF: Graduatorie e commissariamenti

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ANIEF: Graduatorie e commissariamenti

Messaggiodi edscuola » 13 luglio 2011, 5:23

Graduatorie: infondate e fuorvianti le notizie sull’annullamento dei commissariamenti attivi sul pettine.

In merito alle affermazioni riportate, Anief ricorda come sono ancora attivi e non sono mai stati annullati i commissariamenti sul pettine che hanno disposto l’inserimento di 3.000 ricorrenti nelle province di coda da cui potrebbe essere disposto un certo numero di immissioni in ruolo retrodatate.
E in verità entro fine settimana, comunque, saranno date disposizioni precise anche a coloro che non hanno un commissariamento attivo ma hanno maturato il diritto, ricorrendo con l’Anief al Tar Lazio e al PdR per reclamare l’immissione in ruolo per il biennio 2009-2011 alla luce del punteggio dichiarato all’atto del precedente aggiornamento.
Gli stessi anomali e inconsueti appelli di sindacalisti o politici al Presidente del Tar Lazio confermano quanto, dopo la bufala del maxi punteggio ai residenti, siano fuorvianti le (dis)informazioni fornite e come oggi si vorrebbe imporre un nuovo inutile tormentone estivo condito da parole in libertà.
Capiamo la difficoltà di chi ha perso una battaglia politica - sindacale dove o aveva scommesso tutto il proprio successo o aveva fatto investire ingenti risorse, e deve ora rispondere ai colleghi che ha illuso o millantato ma, almeno, consigliamo di avere l’accortezza di lascare liberi i tribunali di decidere nelle forme previste dalla Costituzione. Anche noi, attendiamo da mesi altre sentenze definitive sul salva-precari, ad esempio, ma non accusiamo né al complotto né allo scandalo. Certo, sarebbe anche il momento di finirla di discutere la questione coda-pettine dopo la sentenza della Consulta, ma ognuno è libero di parlare e straparlare quanto vuole, anche, vanamente, per fortuna.
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Finanziaria: Anief chiede emendamenti in Senato

Messaggiodi edscuola » 13 luglio 2011, 5:24

Finanziaria: Anief chiede emendamenti in Senato

Tra le richieste la stabilizzazione dei precari e dei presidi incaricati, l’assunzione dei ricercatori, l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati e con riserva degli iscritti a SFP, la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie sulle Gae, la cancellazione della tassa sui processi, della proroga del blocco dei contratti e del blocco degli organici.
In vista della scadenza per la presentazione degli emendamenti in V Commissione Bilancio del Senato, l’Anief chiede ai senatori della Repubblica di presentare e approvare i seguenti emendamenti

AS 2814
DL 98/2011

I EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19bis
“1. Per meglio qualificare l’attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, all’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, il secondo e il terzo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Motivazione
La presente proposta intende recepire alcuni ordini del giorno accolti dal Governo per risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento. La norma interviene per sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).
II EMENDAMENTO
All’articolo 37, inserire il comma 6bis
“ 1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Motivazione
La presente proposta intende porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

III EMENDAMENTO: All’art. 37, sopprimere
- C. 6, la lettera b), punto 2
- C. 6, la lettera s)
- C. 8
Motivazione
La presente proposta intende garantire la parità di trattamento nell’accesso alla giustizia di tutti i cittadini eliminando il pagamento del contributo unificato da tutti quei ricorsi al giudice ordinario o amministrativo fino ad oggi gratuiti nel rispetto degli articolo 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione.

IV EMENDAMENTO
- Abrogare all’art. 19, i commi 7, 8, 9.

Motivazione
Il blocco programmatico degli organici, al netto dell’azione di razionalizzazione intrapresa con la legge 133/2008 non tiene conto del naturale fabbisogno che potrebbe sopravvenire nell’erogazione del servizio a fronte di un improvviso aumento delle iscrizioni, nei diversi ordini di scuola.
V EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19ter


1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.

2. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico 2012-2013 i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di conferma degli incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile 2011, prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.

3. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

4. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

5. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.

MOTIVAZIONE

L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente.

VI EMENDAMENTO
Abrogare l’art. 16, c. 1, lettera b)
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Immissioni in ruolo: giorno decisivo

Messaggiodi edscuola » 13 luglio 2011, 5:51

Immissioni in ruolo: giorno decisivo

Anief rompe ogni indugio e si prepara a chiedere al giudice ordinario con provvedimento anche d’urgenza l’immissione in ruolo dei ricorrenti che hanno ottenuto il diritto allo spostamento a pettine nelle graduatorie di coda. Pronto il deposito dei ricorsi sulla stabilizzazione.
Sono trascorsi ben due settimane dalla richiesta inoltrata dall’Anief al Miur di risolvere per via amministrativa il contenzioso seriale sulla vicenda coda-pettine, prima delle prossime immissioni in ruolo. Mercoledì 13 luglio, il dicastero di Viale Trastevere dovrebbe fare sapere ai sindacati in che modo attuare quanto previsto dal recente decreto sviluppo in merito alle immissioni retrodatate dalle vecchie graduatorie. Ovviamente, per l’Anief, quelle graduatorie valide per il 2009-2011 sono illegittime nella misura in cui sono state o saranno utilizzate per assegnare contratti a tempo indeterminato, costitutive di rapporto di lavoro, ai non aventi diritto. Ecco perché, esaurita, comunque, l’azione del tribunale amministrativo indipendentemente dalla giurisdizione sulle graduatorie - azione giunta, persino, alla Consulta con l’annullamento della legge pro-coda -, preso atto dell’inadempienza dell’amministrazione, Anief ha avviato le procedure per chiedere al giudice ordinario l’immissione in ruolo dei ricorrenti che hanno già inviato le istanze di accesso agli atti da cui risulta evidente il diritto reclamato. Entro venerdì 15 luglio, senza ulteriori novità da parte del Miur, Anief invierà ai suoi ricorrenti pettine le istruzioni operative per ricorrere gratuitamente al giudice del lavoro e ottenere una delle 18.000 immissioni in ruolo illegittimamente disposte per il biennio precedente, con grave danno erariale per le casse dello Stato, per l’eventuale accoglimento della denuncia di lite temeraria.
Ovviamente, se saranno disposte, comunque, meno immissioni in ruolo delle 108.000 calcolate dall’Anief sui documenti del Miur, toccherà sempre ai giudici del lavoro, nell’ambito del contenzioso seriale promosso dall’Anief per la stabilizzazione dei precari, disapplicare la normativa italiana contrastante quella comunitaria, e procedere alla stabilizzazione del personale docente e Ata che ha prestato tre anni di servizio su posto vacante e disponibile. Sono quasi ultimate, infatti, le procedure per l’individuazione degli aventi diritto che, grazie al lavoro paziente e prudente dei legali dell’Anief, ora potranno con maggiore sicurezza intentare causa al Miur tenuto conto della giurisprudenza consolidata.
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