di edscuola » 30 marzo 2011, 8:38
Direttore Generale per il personale scolastico
DR. LUCIANO CHIAPPETTA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
Direttori Generali di tutti gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
DR. LUCIANO CANNEROZZI DE GRAZIA
n.q. di pubblico ufficiale e commissario ad actus
Via Val di Lanzo, 79
00141- Roma
e.p.c.
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via S. Bernardino, 25 - 67100 L'Aquila
Procura Regionale della Corte dei Conti
Viale del Basento, 78 - 85100 Potenza
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via F. Crispi, 19 - 88100 Catanzaro
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Piedigrotta, 63 - 80122 Napoli
Procura Regionale della Corte dei Conti
P.zza 8 agosto,26 - 40126 Bologna
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Milano, 19 - 34132 Trieste
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma
Procura Regionale della Corte dei Conti
V.le Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Marina, 5 - 20121 Milano
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Matteotti, 2 - 60121 Ancona
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Roma, 305 - 10100 Torino
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Matteotti, 56 - 70121 Bari
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Vittorio Angius, 6 - 09129 Cagliari
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Cordova, 76 - 90141 Palermo
Procura Regionale della Corte dei Conti
V.le Mazzini, 80 - 50123 Firenze
Procura Regionale della Corte dei Conti
Viale Druso, 36/A - 39100 Bolzano
Procura Regionale della Corte dei Conti
P.zza Vittoria, 5 - 38100 Trento
Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager, 77 - 06120 Perugia
Procura Regionale della Corte dei Conti
P.zza Roncas, 7 - 11100 Aosta
Procura Regionale della Corte dei Conti
Palazzo Camerlenghi, S. Polo,1 Rialto - 30100 Venezia
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OGGETTO: DANNI PER L'ERARIO E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DAL MANCATO ADEMPIMENTO DEL GIUDICATO CAUTELARE DA PARTE DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MIUR.
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Il sottoscritto Prof. Marcello Pacifico, n.q. di legale rappresentante pro tempore dell’ANIEF, Associazione Professionale e Sindacale, con sede in Palermo, nella Via Valdemone, 57, C.F. 97232940821
PREMESSO CHE
• La scrivente Associazione formula la presente nella qualità di ricorrente nei ricorsi innanzi al TAR Lazio R.G. nn. 4340/09, 4341/09, 4342/09, 5065/09, 5067/09, 5068/09, 5070/09, 5072/09, 5073/09, 5074/09 e 5075/09, nonché nella qualità di associazione sindacale che tutela i diritti dei docenti ricorrenti in nome proprio negli stessi ricorsi sopra citati e dei quali ci si riserva di offrire in comunicazione l’elenco nominativo con i relativi dati anagrafici.
• I suddetti ricorrenti sono docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
• Tali docenti, in occasione dell’apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per gli anni 2009-2011, hanno maturato l’interesse a inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione.
• L’interesse dei ricorrenti a inserirsi in un’altra graduatoria provinciale deriva da molteplici ragioni che, senza alcuna pretesa di esaustività, si esemplificano:
- necessità di assistere congiunti affetti da gravi malattie residenti in provincia diversa da quella di attuale iscrizione in graduatoria;
- necessità di ricongiungimento con il coniuge trasferito, per ragioni di lavoro, in provincia diversa da quella di attuale iscrizione in graduatoria;
- opportunità di collocazione in una graduatoria provinciale che, non essendo satura, offre maggiori possibilità occupazionali.
• Per questi motivi, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di indicare nella istanza di iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento ulteriori province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011.
• La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che nel biennio scolastico 2009/2011 si sarebbe potuto solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.
• Avverso tale provvedimento, l’associazione ANIEF e numerosi docenti hanno proposto al TAR Lazio il ricorso R.G. n. 4629/2007.
• I Giudici del Tar Lazio-Sede di Roma -, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[…]la legge finanziaria per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante[…]”.
• Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ricorso 1837/2009, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della stessa.
• Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con ordinanza 1525/09, “[…] Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[…]” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza n. 10809/2008.
• Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tuttavia, con l’evidente scopo di eludere l’applicazione della sentenza n. 10809/2008, in sede di approvazione del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie (Decreto n. 42 dell’8 aprile 2009), per un verso, non ha previsto l’istituto del trasferimento da una provincia all’altra e, per altro verso, ha previsto la collocazione in coda a tutte le fasce per chi desidera inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione.
• Con ricorsi citati in premessa e con successivi motivi aggiunti l’ANIEF, Associazione Professionale e Sindacale ed i docenti indicati nell’allegato elenco, denunciando l’elusione della sentenza n. 10809/2008, hanno dunque chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:
1. Il Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell’istanza d’iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, “[...] viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]”;
2. Il Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 12, comma 1, prevede che “[...] In coda alla III fascia sono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]”;
3. Le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, nelle parti in cui le suddette graduatorie collocano i ricorrenti in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie opzionali di cui all’art. 1, comma 11, del DM 42 dell’8 Aprile 2009;
4. I provvedimenti degli USP di individuazione dei controinteressati, destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo determinato ed indeterminato con il MIUR, con punteggio inferiore ai ricorrenti.
• Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti nei seguenti termini: “[…]Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/20099), P.Q.M. accoglie la misura cautelare; La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti[…]”.
• Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, con la nota del Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009, avente per oggetto: “Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009”, ritenendo “inopportuno” l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a “[…]soprassedere a qualsiasi esecuzione”, concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all’ordine del Giudice;
• Constatato l’ennesimo inadempimento del MIUR ai provvedimenti dell’ autorità giudiziaria, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione coattiva delle ordinanze sopra citate
• Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, con le ordinanze di commissariamento nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09, ha disposto in favore dei ricorrenti nei seguenti termini: “Accoglie l’istanza di esecuzione coattiva dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:
a. assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l’inserimento “a pettine” (ossia in base al proprio punteggio) dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b. in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;
c. condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
RILEVATO CHE
• Le ordinanze di commissariamento sopra citate hanno acquisito L'AUTORITÀ DEL GIUDICATO CAUTELARE, ossia sono divenute giudizialmente inoppugnabili, perché sono già decorsi i termini per impugnare e/o perché SONO GIÀ STATI VANAMENTE ESPERITI TUTTI I MEZZI D'IMPUGNAZIONE PREVISTI (atto d'appello del MIUR innanzi al Consiglio di Stato dichiarato inammissibile, con ordinanza del CdS n. 207 del 30.06.2010, e successivo ricorso per revocazione dello stesso MIUR innanzi al TAR Lazio, parimente dichiarato inammissibile, con ordinanze TAR n 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 e 1579 del 08.11.2010) ;
• Nonostante l'acquisizione della predetta autorità del giudicato cautelare, le ordinanze di commissariamento non sono state eseguite dall'amministrazione, la quale - IN SPREGIO DEL DICTUM GIUDIZIALE- ha proceduto alla individuazione dei destinatari della proposta di stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato sulla base delle graduatorie compilate senza l'inserimento “a pettine” dei ricorrenti;
RILEVATO ULTERIORMENTE CHE
• Nelle more del presente giudizio di esecuzione è stato emanato il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, contenente "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010"; all'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto - in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 - il comma 4-ter.
• Con tale norma è stato disposto che la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime
• Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 230/2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione
• LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, HA DICHIARATO LA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMA 4-TER, DEL DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.
• In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 ha osservato come […] dal quadro normativo riportato si evinca che la scelta operata dal legislatore con la legge n.124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, sia quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica[…]
COSTATATO CHE
• La volontà di sottrarsi all’adempimento e all’esecuzione dei provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria da parte dell’Amministrazione resistente, nonostante l’autorità del giudicato cautelare delle ordinanze di commissariamento sopra citate e nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, è comprovata dalla corrispondenza intercorsa tra il MIUR ed il commissario ad acta nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
• Ed in effetti, il commissario ad acta ha invitato il MIUR ed i suoi uffici periferici all’adempimento delle ordinanze nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09 con innumerevoli note/provvedimenti che ci si riserva di produrre in seguito e che, in questa sede, ci si limita a richiamare:
1. Nota/provvedimento del 11/12/2009
2. Nota/provvedimento del 29/12/2009
3. Nota/provvedimento del 25/01/2010
4. Nota/provvedimento del 30/07/2010
5. Note/provvedimento del 21/03/2011
• La volontà di sottrarsi all’adempimento e all’esecuzione dei provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria da parte da parte del Dirigente Generale per il personale scolastico del Ministero resistente nonché da parte dei Dirigenti degli Uffici periferici dello stesso MIUR, dunque, perdura ininterrottamente a far data dal 27.11.2008, ovvero dal giorno della pubblicazione della SENTENZA n. 10809/2008.
• COSTATATO ULTERIORMENTE CHE
• La mancata esecuzione dolosa di innumerevoli provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e, adesso, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, la perdurante violazione dei precetti di rango costituzionale chiaramente enunciati dal Giudice delle Leggi, oltre ad integrare gli ESTREMI MATERIALI DEL REATO PREVISTO E PUNITO DALL'ARTICOLO 328 C.P. (RIFIUTO E OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO), appare ictu oculi fonte di RESPONSABILITÀ PER IL DANNO ERARIALE.
• I dirigenti responsabili dei procedimenti di compilazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, infatti, saranno tenuti a rispondere personalmente dei danni erariali derivanti dalla certa soccombenza per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) mantenuta in palese violazione del giudicato cautelare acquisito dalle ordinanze di commissariamento sopra citate nonché in spregio della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011.
• Tale danno erariale appare ancor di più evidente, infine, non appena si consideri che i ricorrenti, avendo diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato in virtù del criterio meritocratico affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, se non otterranno l’esecuzione dei provvedimenti cautelari più volte citati, saranno legittimati a chiedere giudizialmente l’immissione in ruolo retroattiva ed il risarcimento dei danni per equivalente, ossia commisurato alle retribuzioni mensili dovute e non corrisposte, con evidente aggravio di spese per il Ministero temerariamente resistente.
RAMMENTATO A ME STESSO CHE
• ai sensi e per gli effetti dell’articolo 361 codice penale, il pubblico ufficiale è tenuto a denunciare tempestivamente all’Autorità giudiziaria ogni illecito di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
• ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 150/2009, la responsabilità per disorganizzazione o per cattiva organizzazione degli uffici qualora contestata e accertata, è a carico dei dirigenti anche dell’amministrazione centrale e periferica.
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Per quanto premesso, rilevato, costatato e rammentato, il sottoscritto Prof. Marcello Pacifico, n.q. di legale rappresentante pro tempore dell’ ANIEF, Associazione Professionale e Sindacale, formula il presente invito affinché
A) VOGLIA IL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR, DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA,
in esecuzione del giudicato cautelare formatosi sulle ordinanze del TAR Lazio nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09 nonché del dispositivo di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011, ordinare ai Direttori scolastici regionali degli uffici periferici di dare esecuzione alle ordinanze nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09 con conseguente collocazione dei ricorrenti, nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, ricorrenti
a. “a pettine”, ossia nella fascia d’appartenenza e con il punteggio e gli altri titolo acquisiti e aggiornati nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione “a pettine” degli stessi istanti;
b. “pleno iure”, ossia ai fini della individuazione, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009-2011, dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
B) VOGLIANO I DIRETTORI DEGLI GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI IN INDIRIZZO
dare esecuzione alle ordinanze nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09 con conseguente collocazione dei ricorrenti, nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, ricorrenti
a. “a pettine”, ossia nella fascia d’appartenenza e con il punteggio e gli altri titolo acquisiti e aggiornati nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione “a pettine” degli stessi istanti;
b. “pleno iure”, ossia ai fini della individuazione, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009-2011, dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
C) VOGLIA IL DR. LUCIANO CANNEROZZI DE GRAZIA,
nella sua qualità di ausiliario del Giudice e pubblico ufficiale nominato dal TAR del Lazio per l’esecuzione delle ordinanze nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09, eseguire il dictum giudiziale e denunciare alla competente Procura generale della Corte dei Conti e ad ogni altro Organo Giudiziario competente ogni ulteriore atto o omissione, posti in essere da parte del Dirigente Generale per il personale scolastico del Ministero resistente e/o da parte dei Dirigenti degli Uffici periferici dello stesso MIUR, finalizzato a sottrarsi all’adempimento e all’esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5148/09, 5146/09, 5147/09, 5149/09 e 5150/09
SI AVVERTE CHE
decorso il termine di 7 giorni senza riscontro alla presente istanza, si procederà -senza ulteriore avviso – alla trasmissione alle Procure della Corte dei Conti (che leggono la presente per conoscenza) di una relazione dettagliata dei danni subiti e subendi dai ricorrenti e delle conseguenti responsabilità erariali derivanti dall’ostentata e pervicace volontà dei dirigenti del MIUR – amministrazione centrale e periferica - di sottrarsi all’adempimento e all’esecuzione dei molteplici provvedimenti dell'autorità giudiziaria citati in premessa (ex plurimis, Corte Conti, Sez. II app., 14 gennaio 1997, n. 2).
Palermo, 29.03.2011
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico