Graduatorie: il Senato congela le graduatorie per un anno
In votazione oggi il maxi-emendamento del Governo al mille-proroghe. Si inseriranno a pettine i soli ricorrenti grazie all’ordinanza della corte costituzionale. Pronto l’intervento del Commissario ad acta. Anief, comunque, invita gli onorevoli deputati a cambiare il nuovo testo perché incostituzionale. Graduatorie in pensione dal 2012.
L’emendamento voluto dalla Lega nord e condiviso dal Governo congela le graduatorie per evitare lo spostamento a pettine di tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ex-permanenti, all’atto del naturale aggiornamento previsto in primavera. La norma consente l’inserimento a pettine, secondo il proprio punteggio, ai soli docenti che hanno promosso un ricorso al tribunale amministrativo, al presidente della repubblica, al giudice del lavoro. Almeno 15.000 di essi sono dell’Anief che così si conferma come il sindacato vincente nelle aule dei tribunali e parlamentari, il solo che tutela gli interessi della categoria. Nel frattempo, nel primo incontro interlocutorio con le OO. SS. - la cui rappresentatività è stata prorogata per legge come per le graduatorie, contrariamente al recente parere del Consiglio di Stato -, il Miur, in attesa delle decisioni parlamentari, sembra orientato a salvaguardare sia i diritti individuali dei ricorrenti operando una ricognizione di quanti vantano una mancata nomina annuale, un’immissione in ruolo e un equo indennizzo, sia le nomine già effettuate. A tal proposito l’Anief invierà un elenco aggiornato dei ricorrenti iscritti alla nostra organizzazione sindacale, ancora interessati al contenzioso in oggetto, a fine mese, comunicando i nominativi anche al commissario ad acta. E’ evidente che laddove il Mef taglia posti di lavoro, l’Anief li ripristina con nomine in surroga, grazie proprio ai ricorsi.
Sebbene questa nuova norma renda merito ai ricorsi promossi dall’associazione professionale e sindacale - dichiara Marcello Pacifico, presidente dell’Anief -, tuttavia, riteniamo che debba essere ancora modificata durante la discussione nell’altro ramo del Parlamento, perché contraria alla nostra Costituzione in quanto discrimina i docenti che sono inseriti nella stessa fascia (art. 3), impedisce la libera circolazione di tutti gli altri docenti non ricorrenti nella ricerca di un posto di lavoro (art. 16), annulla la parità di accesso agli uffici pubblici e l’assunzione per merito (art. 51, 97). Inoltre, nel violare la legislazione vigente improntata all’aggiornamento biennale dei punteggi e al trasferimento da una provincia all’altra, introduce un ulteriore pericoloso elemento che lega la fine delle attuali graduatorie non al loro naturale esaurimento quanto all’approvazione di un nuovo sistema di reclutamento - sostitutivo di quello attuale - che, dalle prime indiscrezioni, violerebbe proprio gli articoli richiamati. Pertanto, non possiamo che essere contrari alla mortificazione dei diritti acquisiti dai docenti precari. Dopo tutti gli esami di stato superati, gli anni di servizio espletati, i titoli acquisiti, si meritano la stabilizzazione senza nuove valutazioni dal sapore politico, lontane dalla tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
Non siamo affezionati alle code o ai pettini, ai terroni o ai padani ma alla qualità della didattica e del servizio scolastico offerto alle nostre famiglie. La costituzione è il nostro faro, dalla cui luce traggono vigore la legge e la giustizia.
Il maxi-emendamento n. 1.900 del Governo
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Testi/A ... 000039.pdf
Il comma 4-sexties che proroga le graduatorie e salva gli effetti dell’ordinanza della corte costituzionale
«4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.».
La dichiarazione del sen. Pittoni (Lega) autore dell’emendamento recepito dal Governo
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 502 del 15/02/2011