SAB: Ordinanza TAR Calabria

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SAB: Ordinanza TAR Calabria

Messaggiodi edscuola » 13 febbraio 2011, 12:12

Prot. n. 13/2 sg
Lì, 13/02/2011

Oggetto: Il TAR Calabria ordina all’ATP di Cosenza di integrare le ore di sostegno ad alunno disabile scuola primaria. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato gratuitamente il contenzioso.

Il TAR della Calabria, sez. di Catanzaro, con ordinanza n. 67/2011 del 10/02/2011, ordina all’ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Cosenza di adeguare le ore di sostegno alla tipologia e alla gravità dell’handicap in base alla certificazione prodotta da un alunno disabile di un plesso dell’Istituto Comprensivo di Trebisacce, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e Demetrio Battaglia del foro di Catanzaro.

Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base), tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, che ha patrocinato gratuitamente tutto il contenzioso, esprime grande soddisfazione per la determinazione del TAR e, nel merito, evidenzia che l’alunno disabile già usufruiva di dodici ore di sostegno settimanali che, per effetto della politica dei tagli, l’amministrazione scolastica riduceva a sei, nonostante il profilo dinamico funzionale ne confermava dodici.

La Direzione Scolastica Regionale della Calabria, per rientrare nei parametri finanziari imposti dal MIUR, non autorizzava, nemmeno in deroga, posti di sostegno a sufficienza per coprire il reale fabbisogno a livello provinciale, quindi, l’ATP di Cosenza, si vedeva costretta, a sua volta, ad operare ulteriori tagli, riducendo le ore poi, giustamente, ripristinate dal TAR.

Nel caso di specie, le ore da dodici erano state ridotte a sei quindi, con l’ordinanza citata, il TAR della Calabria ordina agli Uffici Scolastici, di adeguare l’orario alla tipologia e alla gravità dell’handicap, come da certificazione prodotta e già in possesso sia dell’istituzione scolastica, sia dell’ATP di Cosenza.

L’ordinanza di cui sopra è l’ennesima emessa a tutela degli alunni disabili che, per vedersi riconosciuti un diritto costituzionale e legislativo dell’integrazione scolastica, come obiettivo e sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, sono obbligati a ricorrere ai Giudici quasi che non bastasse già la disabilita di cui sono portatori.

Il SAB continuerà a patrocinare gratuitamente ricorsi in tal senso, al fine di assicurare l’insegnamento di sostegno in conformità a quanto certificato dalle diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI).

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
(Fed.ne Scuola.Base)
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Ordinanza TAR Calabria 88/11

Messaggiodi edscuola » 13 febbraio 2011, 12:14

N. 00088/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00067/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2011, proposto da:

......................, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore N. 114;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dagli avv. Avvocatura, Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; U.S.R. della Calabria-Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza, I.C. Statale Corrado Alvaro di Trebisacce;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) accertare, riconoscere e dichiarare, in via cautelare, il diritto del minore indicato in epigrafe all'istruzione ed all'integrazione scolastica come previsto dalle citate disposizioni e, previa declaratoria dell’inadempimento dell'Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinare all'Amministrazione resistente di assicurare al minore ........................................ iscritto alla classe ............ della scuola ................. di ....................................- sezione associata di Trebisacce, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura richiesta pari a 12 ore la settimana;
2) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione del provvedimento;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. ........................ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso appare, prima facie, fondato, in quanto le ore di sostegno riconosciute non appaiono adeguate alla tipologia ed alla gravità dell’handicap, quale risulta dalla certificazione prodotta (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 16 aprile 2009 , n. 742);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini del riesame.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
.................................., Presidente FF
................................., Consigliere, Estensore
................................., Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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