SAB: Organico di diritto strumento musicale

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SAB: Organico di diritto strumento musicale

Messaggiodi edscuola » 24 gennaio 2011, 8:21

Prot. n. 22/1 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 22/1/2010
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Organico di diritto strumento musicale nella scuola media. Sentenza breve TAR Calabria sulla costituzione dei posti con 18 ore anziché 12.

Al fine di dare massima informativa tra il personale interessato, anche in vista della scadenza dell'iscrizione degli alunni nelle scuole statati e per vigilare sulla corretta composizione dei posti di strumento musicale nella scuola media, il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, porta a conoscenza la sentenza breve n. 1105/2010 allegata, emessa dal TAR Calabria sez. di Catanzaro in merito all'esatta composizione delle cattedre a 18 ore di strumento musicale in organico di diritto invece delle 12 ore che, normalmente, molti ATP (ex Provveditorati agli Studi), assegnano a tale discipline per non far costituire posti in organico di diritto, quindi posti disponibili per la mobilità e l'immissione in ruolo dei precari di strumento musicale.
Nel merito il SAB evidenzia che detto insegnamento, con la legge n. 124/99 è stato ricondotto a ordinamento al pari delle altre materie insegnate nella scuola media e non più sperimentale o facoltativo come previsto in precedenza, per cui, anche il modello organizzativo e i programmi, vengono adeguati per come previsto dall'art. 13 del DPR n. 81/09 e dal D.M. n. 201/99 e dal D.M. n. 37/09, ed istituita una nuova classe di concorso A077.
Alla luce di quanto sopra, le scuole, al momento dell'iscrizione degli alunni alle prime classi di scuola media, la cui scadenza è fissata al 12 febbraio 2011, devono riportare nell'apposito modulo, tra le opzioni esercitabili dalle famiglie, anche quelle relative allo studio degli strumenti musicali indicandole con la stessa evidenza di tutte le altre scelte attivabili su determinazione dei fruitori del servizio scolastico, al fine di porre il predetto insegnamento su un piano di pari dignità con tutte le altre discipline.
Inoltre, nel POF, vanno chiaramente indicati gli strumenti, il cui studio è nella quota organica della scuola, gli orari e le modalità organizzative predisposte per lo svolgimento delle inerenti attività didattiche.
Tali adempimenti sono propedeutici alla proposta e formulazione dell'organico di diritto da parte degli AA.TT.PP. che non possono, dopo, variare e ridurre il numero delle ore e dei posti per rientrare nei parametri dei tagli imposti ogni anno dalle finanziarie che, puntualmente, hanno penalizzato i docenti precari di strumento musicale.
In fase di determinazione dell'organico bisogna poi assegnare, per lo strumento musicale, sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti e un posto per ogni corso per complessive 18 ore settimanali relative allo studio di quattro strumenti diversi quindi, in ogni classe vanno costituiti quattro gruppi di alunni, ognuno dei quali studierà lo strumento prescelto con il docente di riferimento.
Il SAB invita i docenti di strumento musicale a vigilare sull'esatta applicazione della normativa sopra richiamata per non vedersi, dopo, tagliati nuovamente i posti in organico riportando solo 12 ore come residue e non 18, necessarie per la costituzione e gestione di un posto intero.

F.to prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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SENTENZA

Messaggiodi edscuola » 24 gennaio 2011, 8:22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2010, proposto da: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
contro
Ministero della Pubblica Istruzione (Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;
per l’annullamento
del Decreto del Coordinatore dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro, pubblicato il 17 giugno 2010, avente ad oggetto la consistenza organica delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Catanzaro nella parte in cui vengono costituite cattedre di strumento musicale con 12 ore settimanali di insegnamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. ......................... e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo un atto che influisce sulla determinazione organica dell’Amministrazione (art. 2, primo comma, d.lgs. n. 165/200);
che il ricorso è manifestamente fondato e, pertanto, può essere definito con sentenza in forma semplificata;
che sul punto sono state sentite le parti, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria;
che, nella specie, è intervenuta, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, una riduzione dell’organico di diritto delle cattedre di strumento musicale (da 100 a 70);
che la circolare ministeriale n. 37/2010 prevede il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti;
che il D.M. n. 37/2009 stabilisce espressamente, per lo strumento musicale, sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti (un posto per ogni corso per complessive 18 ore settimanali);
che la circolare ministeriale n. 59/2010 prevede la composizione della cattedre con 18 ore di insegnamento;
che, nel caso di specie, le ore di insegnamento sono state ridotto da 18 a 12;
che l’Amministrazione afferma di aver fatto applicazione della circolare ministeriale n. 37/2010, il quale prevede che gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi;
che la disposizione si riferisce agli organi collegiali della scuola e, comunque, non consente di intervenire a piacimento sulla composizione oraria delle cattedre;
che l’Amministrazione dovrà, quindi, rideterminarsi tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente decisione;
che le spese di giudizio, in ragione, della peculiarità della controversia, devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso è annulla il decreto dell’Ufficio Scolastico di Catanzaro pubblicato in data 17 giugno 2010 avente per oggetto la consistenza organica delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Catanzaro, nella parte in cui vengono costituite cattedre di strumento musicale con dodici ore settimanali di insegnamento;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
........................................, Presidente
........................................, Consigliere, Estensore
........................................, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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