SAB: Conciliazione

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SAB: Conciliazione

Messaggiodi edscuola » 6 dicembre 2010, 8:07

Oggetto: Il sindacato SAB stigmatizza il comportamento tenuto dai rappresentati
dell'amministrazione scolastica ATP e ITIS "Giorgi" di Brindisi che, delegati in
conciliazione, non si presentano dopo aver richiesto un rinvio.

Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola regolarmente accreditato con proprio rappresentate e sede provinciale c/o l'ATP di Brindisi, è costretto ha stigmatizzare il comportamento tenuto dai delegati dell'ATP di Brindisi che, in presenza di contenzioso davanti al Ministero del Lavoro di Brindisi, in fase conciliativa, prima chiedono un rinvio e dopo non si presentano, sebbene delegati.
Nel merito, per delega ricevuta, il SAB presentava richiesta di conciliazione c/o la DPL di Brindisi per la mancata stipulazione di contratto a tempo determinato anche per i mesi di luglio ed agosto su un posto di assistente tecnico libero e vacante c/o l'ITIS "Giorgi" di Brindisi conferito al sig. Cosimo Cisternino di Ceglie Messapica.
In particolare, si chiedeva che il contratto proposto doveva contenere anche i predetti periodi, sia perché posto vacante, sia per precedente conciliazione sulla medesima condizione, già conclusasi positivamente c/o la stessa DPL del sig. Cisternino e sia per giurisprudenza consolidata, non ultima quella del Tribunale di Brindisi, a favore del sig. Cisternino sulla stessa materia.
L'ATP di Brindisi conferiva delega, anche al fine di costituzione del collegio conciliativo, al dirigente scolastico, sostituito da un collaboratore, e al DSGA dell'ITIS "Giorgi" che, presenti nella convocazione del 27/9/2010, chiedevano un rinvio per rivedere la posizione del sig. Cisternino, rinvio che non trovava opposizione da parte della scrivente O.S..
In fase di nuova convocazione del 29/10/2010 la parte pubblica che aveva richiesto il rinvio, non si presentava più, facendo concludere negativamente il tentativo di conciliazione proposto.
Il SAB stigmatizza tale comportamento tenuto dai rappresentati dell'ATP di Brindisi, anche alla luce della giurisprudenza di merito consolidata che ha già visto soccombere, pure ai fini del riconoscimento giuridico ed economico dei mesi di luglio e agosto, nonché al pagamento delle spese di giudizio di 1.400,00 euro a beneficio del sig. Cisternino, in situazione analoga.
Ora si vedrà costretto nuovamente ad agire al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di quanto l'Amministrazione continua a negare riservandosi di segnalare il tutto alla Procura Generale competente della Corte dei Conti, qualora la P.A. dovesse nuovamente soccombere al fine dell'addebito ai responsabili del danno erariale causato.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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Ulteriore condanna

Messaggiodi edscuola » 6 dicembre 2010, 14:56

Prot. n. 6/12 sg
lì, 6/12/2010

Oggetto: Ulteriore condanna da parte del Tribunale di Rossano per l’ATP di Cosenza che dovrà pagare altri 600,00 euro di spese oltre RSG, Iva e Cpa per comportamento antisindacale in materia di inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.

A poca distanza dall’ennesima sentenza del Tribunale di Castrovillari, anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, con sentenza n. 2116/2010, accoglie il ricorso presentato dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale –Articolazione Territoriale Periferica (ex Provveditorato Studi di Cosenza) nei confronti della RSU del SAB e consistita nel trasferimento d’ufficio del dirigente sindacale RSU verso altra scuola, diversa da quella di elezione RSU e, di conseguenza, ne ordina la cessazione immediata della condotta, disponendo la sospensione degli effetti del disposto trasferimento sino alla scadenza del mandato sindacale.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre RSG, IVA, e CPA come per legge.

Il sindacato SAB, nel rispetto del contratto regionale sulle relazioni sindacali dell’USR della Calabria, aveva regolarmente accreditato gli organi statutari sindacali, comprese le RSU del SAB fra le quali vi era la prof.ssa Teresa Frisenda che, eletta RSU c/o l’istituto omnicomprensivo “Karol Wojtyla” di Campana, era stata trasferita d’ufficio c/o la scuola media di Bisignano e successivamente utilizzata c/o la scuola di Calopezzati senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza e della RSU dell’istituto per come previsto dallo statuto dei lavoratori e dal successivo accordo quadro.

L’ATP di Cosenza, non teneva in considerazione le comunicazioni sindacali in quanto, a parere dello stesso, era intervenuto nuovo accordo sindacale confederale-autonomi del 24/9/07, non firmato dal SAB e da altre OO.SS., che non prevedeva più, per il solo comparto scuola, il preventivo nulla-osta e, sebbene investito della questione e dell’ulteriore danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi del SAB, l’ATP non ha inteso intervenire al fine di rimuovere ciò che adesso stanno rimuovendo i Giudici, con aggravio di spese per lo Stato.

Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che il nuovo accordo non era applicabile nel caso di specie, sia perché intervenuto dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB, pur aderendo all’accordo quadro del 1998, al pari di altre OO.SS., non aveva firmato dopo quello del 2007, penalizzante per il personale del comparto scuola rispetto agli altri comparti, la cui applicabilità non può estendersi erga omnes in ragione della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione e che tale disciplina peggiorativa non era applicabile nell’ipotesi di specie.

L’attuale dirigente dell’ATP di Cosenza, non volendosi discostare dalle precedenti posizioni assunte in merito dai vari dirigenti che hanno retto il Provveditorato agli Studi di Cosenza in questi anni e, nonostante decine di sentenze, anche recenti, in merito emesse dai vari Tribunali di Castrovillari, Paola e dello stesso Rossano, in materia di inamovibilità delle RSU del SAB senza avere richiesto il preventivo nulla-osta, ha preteso l’ulteriore decisione del Tribunale, puntualmente emessa, per mantenere in servizio la prof.ssa Frisenda della scuola di Campana, per continuare a svolgere il ruolo elettivo di RSU.

Con la sentenza attuale, sono complessivamente oltre 5.600,00 euro, più RSG, IVA e CAP, la somma che lo Stato dovrà pagare per la perseveranza posta in essere dai dirigenti responsabili dell’ATP di Cosenza; tanto è sempre pantalone che paga!

Il SAB prende atto di quanto confermato dal Giudice e cioè che il nuovo accordo debba ritenersi inapplicabile, atteso che determina una modifica in peius, peraltro non consentita, delle garanzie poste a salvaguardia dell’attività delle RSU riconosciute anche dall’accordo quadro del 1998 e dallo statuto dei lavoratori.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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