Oggetto: Il sindacato SAB stigmatizza il comportamento tenuto dai rappresentati
dell'amministrazione scolastica ATP e ITIS "Giorgi" di Brindisi che, delegati in
conciliazione, non si presentano dopo aver richiesto un rinvio.
Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola regolarmente accreditato con proprio rappresentate e sede provinciale c/o l'ATP di Brindisi, è costretto ha stigmatizzare il comportamento tenuto dai delegati dell'ATP di Brindisi che, in presenza di contenzioso davanti al Ministero del Lavoro di Brindisi, in fase conciliativa, prima chiedono un rinvio e dopo non si presentano, sebbene delegati.
Nel merito, per delega ricevuta, il SAB presentava richiesta di conciliazione c/o la DPL di Brindisi per la mancata stipulazione di contratto a tempo determinato anche per i mesi di luglio ed agosto su un posto di assistente tecnico libero e vacante c/o l'ITIS "Giorgi" di Brindisi conferito al sig. Cosimo Cisternino di Ceglie Messapica.
In particolare, si chiedeva che il contratto proposto doveva contenere anche i predetti periodi, sia perché posto vacante, sia per precedente conciliazione sulla medesima condizione, già conclusasi positivamente c/o la stessa DPL del sig. Cisternino e sia per giurisprudenza consolidata, non ultima quella del Tribunale di Brindisi, a favore del sig. Cisternino sulla stessa materia.
L'ATP di Brindisi conferiva delega, anche al fine di costituzione del collegio conciliativo, al dirigente scolastico, sostituito da un collaboratore, e al DSGA dell'ITIS "Giorgi" che, presenti nella convocazione del 27/9/2010, chiedevano un rinvio per rivedere la posizione del sig. Cisternino, rinvio che non trovava opposizione da parte della scrivente O.S..
In fase di nuova convocazione del 29/10/2010 la parte pubblica che aveva richiesto il rinvio, non si presentava più, facendo concludere negativamente il tentativo di conciliazione proposto.
Il SAB stigmatizza tale comportamento tenuto dai rappresentati dell'ATP di Brindisi, anche alla luce della giurisprudenza di merito consolidata che ha già visto soccombere, pure ai fini del riconoscimento giuridico ed economico dei mesi di luglio e agosto, nonché al pagamento delle spese di giudizio di 1.400,00 euro a beneficio del sig. Cisternino, in situazione analoga.
Ora si vedrà costretto nuovamente ad agire al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di quanto l'Amministrazione continua a negare riservandosi di segnalare il tutto alla Procura Generale competente della Corte dei Conti, qualora la P.A. dovesse nuovamente soccombere al fine dell'addebito ai responsabili del danno erariale causato.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB