La parte normativa del contratto

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La parte normativa del contratto

Messaggiodi edscuola » 9 ottobre 2007, 7:57

da ItaliaOggi

La parte normativa

Fin qui le questioni legate ai soldi. Questa volta, però, sono in ballo anche gli accordi che riguardano la cosiddetta parte normativa. Vale a dire, le pattuizioni che regolano i diritti e i doveri dei docenti e del personale Ata in relazione alle assenze e alla prestazione.
I permessi diventano diritti

Tra le novità di rilievo va segnalata un'importante modifica nella disciplina dei permessi. Che finalmente passano da congedi camuffati a permessi a tutti gli effetti.

In sostanza, non vi saranno più margini di discrezionalità nell'attribuzione delle assenze tipiche, perché la fruizione delle stesse sarà vincolata al mero verificarsi del termine che ne costituisce il presupposto.

E ciò deriva dal fatto che, analogamente a quanto già previsto nel contratto dei dirigenti scolastici, anche per docenti e Ata i permessi sono stati qualificati espressamente come diritti.

Mobilità solo biennale

La validità dei contratti sulla mobilità passerà da annuale a biennale. E con questi contratti saranno regolate anche le procedure per la mobilità intercompartimentale e per la ricollocazione del personale inidoneo.

Compensi aggiuntivi e validità dei contratti

I compensi per le attività da retribuire con il fondo d'istituto dovranno essere erogati entro il 31 agosto di ogni anno.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sarà effettuato dal collegio dei revisori.

A questo proposito, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante dovrà essere inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro cinque giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

Trascorsi 45 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo sarà definitivamente stipulato e produrrà i conseguenti effetti.

Maternità alle supplenti

Il servizio delle dipendenti in astensione obbligatoria sarà considerato valido a tutti gli effetti anche per le supplenti. E dunque, darà diritto al pagamento dei relativi emolumenti e anche all'insorgenza del diritto alla proroga del contratto in caso di ulteriore assenza del titolare.

Il convivente equiparato al parente

Il diritto ai permessi per lutto è stato esteso anche alla perdita del convivente.

Mensa gratuita agli assistenti

È stato previsto il diritto al pasto gratuito sia per i docenti assistenti a mensa sia per il personale Ata coinvolto negli stessi adempimenti.

Attività d'insegnamento

Nessuna novità di rilievo per la regolazione delle attività di insegnamento, salvo per l'espressa equiparazione del servizio di vigilanza durante la ricreazione all'attività di insegnamento propriamente detta.

Non più di 40 ore per i consigli di classe

Per quanto concerne la disciplina delle attività funzionali, il nuovo accordo trasforma in termine perentorio il limite di 40 ore anche per le attività dei consigli di classe. Nella precedente stesura, invece, le attività collegiali relative a queste riunioni erano regolate in modo blando.

Con il nuovo contratto anche per tali attività non si potranno superare le 40 ore. E tale termine sarà da intendersi in modo tassativo.

Supplenti fino agli esami

È stato chiarito, inoltre, che se il titolare tornerà in servizio dopo il 30 aprile, senza poter riprendere l'insegnamento, il contratto al supplente sarà prorogato fino agli scrutini e gli esami per non interrompere la continuità didattica.

Supplenze pagate anche a Natale

In riferimento alla durata delle supplenze a cavallo delle vacanze di Natale o Pasqua, le parti hanno stabilito che per avere diritto alla retribuzione anche nei periodi di sospensione delle lezioni è necessario che l'assenza del titolare risulti continuativa, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.

Fermo restando che l'assenza dovrà avere inizio almeno sette giorni prima delle vacanze e dovrà continuare almeno sette giorni dopo.

Domenica pagata a chi fa tutte le ore

È stato pattuito, inoltre, che nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, avrà ugualmente diritto al pagamento del giorno libero e della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

Precari stabilizzabili per legge

In più, è stata cassata la parte del vecchio accordo che vietava in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. Ed è stata introdotta una nuova clausola che consente tale possibilità per effetto di specifiche disposizioni normative. Queste ultime disposizioni valgono anche per il personale Ata supplente.

Tutto sul Mobbing

Il nuovo accordo dedica inoltre un intero articolo al mobbing. La clausola negoziale indica la nozione di mobbing e dispone la costituzione di un organo collegiale composto a metà dall'amministrazione e per l'altra metà dai sindacati per prevenire il fenomeno e per assistere i lavoratori e le lavoratrici che dovessero risultarne colpiti.
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