PRECARI DELLA SCUOLA:
LA REITERAZIONE “SENZA FINE” DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
E’ ILLEGITTIMA
Padova, 20 ottobre 2010
Il 15 ottobre 2010, presso il Tribunale del Lavoro di Padova, il Giudice del lavoro Dott. Francesco Perrone, si è pronunciato su un primo gruppo si Ricorsi Giurisdizionali, patrocinati dalla F.G.U. – GILDA degli INSEGNANTI di Padova, e condotto dai legali Avv. Marco Cini e Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova, volti ad ottenere a favore dei Docenti precari che hanno lavorato per almeno tre anni con nomina dell’Ufficio Scolastico Provinciale il RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A VEDER TRASFORMATO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO, con il conseguente riconoscimento del diritto alla progressione economica.
Il ricorso riguarda complessivamente oltre 30 docenti, che lavorano in gran parte nella provincia di Padova ed appartenenti al gruppo dei “precari storici”, e mira appunto al riconoscimento della illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione nel continuare a stipulare con il medesimo Docente contratti a tempo determinato senza che il rapporto di lavoro si trasformi in assunzione a tempo indeterminato, oltre che nel discriminare il lavoro a tempo determinato, non consentendo al suddetto Docente né progressione stipendiale né – nella maggior parte dei casi – la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno.
La sentenza ottenuta riguarda un gruppo di 3 Docenti associati alla Gilda degli Insegnanti e in servizio continuativo nelle Scuole della provincia di Padova da un periodo variabile tra i 6 e i 20 anni.
Il dispositivo della sentenza recita:
Il giudice del lavoro dott. Francesco Perrone, ai sensi dell'art. 281 sexies, ha pronunciato e letto la seguente sentenza.
OMISSIS
1) dichiara illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002 per XXX e YYY, dall'anno scolastico 2004/2005 per ZZZ;
2) condanna parte resistente a risarcire in favore di ciascun ricorrente la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto ciascun ricorrente avrebbe dovuto percepire
se i periodi di lavoro effettivamente prestato fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato;
3) è rimessa la causa in istruttoria al fine della determinazione del “quantum debeatur”.
Dopo la sentenza positiva già conseguita lo scorso anno presso il Tribunale del Lavoro di Treviso, la Gilda di Padova ottiene, con questa vittoria, una ulteriore conferma della correttezza della sua linea di azione a favore dei Docenti Precari.
In un momento storico in cui, a causa di tagli “lineari” e indiscriminati operati sulle scuole di ogni ordine, molti di questi insegnanti vengono “gettati via” ed espulsi dal lavoro nella Scuola, dopo essere stati per anni “utilizzati”, e quindi necessari, al funzionamento delle nostre istituzioni scolastiche, esprimiamo grande soddisfazione nel veder sanzionare dal Giudice quella che è, a tutti gli effetti, una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella Scuola pubblica italiana, quella cioè di un datore di lavoro pubblico – il M.I.U.R. – che continua ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati, che al servizio della Scuola pubblica hanno investito anni di formazione (Concorsi o SSIS) e di esperienza lavorativa, negando loro la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti.
La Gilda di Padova a breve lancerà per i propri iscritti una nuova campagna di adesione ai ricorsi, nella convinzione che per contrastare l’attuale quadro di politiche scolastiche e del lavoro, ed il degrado in cui rischia di sprofondare la Scuola Pubblica, sia necessaria una costante ed efficace azione di rappresentanza professionale e sindacale a fianco di tutti gli insegnanti italiani.
Il Coordinatore Provinciale F.G.U. – Gilda degli Insegnanti Padova
Prof. Giorgio Quaggiotto