AESPI: Comunicato 10 dicembre 2007

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AESPI: Comunicato 10 dicembre 2007

Messaggiodi edscuola » 10 dicembre 2007, 15:25

Su suggerimento dell’AESPI, l’On. Rampelli ha proposto alla Camera dei Deputati un emendamento al dispositivo della finanziaria 2008, in discussione in questi giorni, contenente misure di sostegno al reddito degli insegnanti.
L’emendamento, se approvato, consentirebbe di detrarre ai fini dell’IRPEF il 38% delle spese sostenute per libri o altro materiale inerente l’aggiornamento, corsi di aggiornamento, acquisto di nuove tecnologie, spese per i pasti quando (spesso) ci si deve trattenere a scuola per attività pomeridiane, spese di trasporto per il raggiungimento di sedi di servizio disagiate e oneri di viaggio per la preparazione di attività didattiche. L’emendamento cita esplicitamente pacchetti e corsi di aggiornamento predisposti dalle associazioni professionali di categoria.
“Siamo fiduciosi – ha dichiarato il Presidente Nazionale dell’AESPI, Prof. Angelo Ruggiero”- perché era ora che ci si accorgesse dei sacrifici economici e delle spese sostenute in proprio da una categoria di così alta risonanza sociale, come i docenti”.
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Proposta emendamento

Messaggiodi edscuola » 10 dicembre 2007, 15:26

Alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati – scadenza il mercoledì 28 novembre alle ore 18:00
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE “DISPOZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)” (A.C. 3256)
Articolo 95-bis
Dopo l’articolo 95 è inserito il seguente:
Art. 95-bis
(Misure di sostegno al reddito degli insegnanti)

1. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: “1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i docenti dipendenti dalle scuole e dagli istituti del sistema pubblico dell’istruzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, detraggono dall'imposta lorda riferita esclusivamente al reddito da lavoro dipendente, e fino alla concorrenza del suo intero ammontare, un importo pari al 38 per cento delle spese sostenute per:
1. acquisto di pubblicazioni a stampa o in formato elettronico, di filmati e di ogni altro supporto inerente l’aggiornamento professionale continuo;
2. ristorante, bar, tavola calda per i pasti consumati durante la prestazione di servizio oltre l’orario delle lezioni per attività pomeridiane obbligatorie inerenti la funzione docente;
3. spese di trasporto con mezzi pubblici o con mezzi propri autorizzati dalla competente autorità scolastica per il raggiungimento di sedi di servizio collocate in posizione disagiate rispetto alla residenza;
4. acquisto di nuove tecnologie multimediali inerenti l’attività didattiche, compresi gli abbonamenti al servizio flat internet su linee adsl;
5. oneri di viaggio e soggiorno inerenti la preparazione di attività didattiche da svolgersi presso musei, monumenti, fiere, mostre, convegni, anche al di fuori dei confini dello Stato;
6. acquisto di pacchetti e di corsi di aggiornamento predisposti o attivati dalle associazioni professionali di categoria riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008, sono definite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.”

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 800 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo del maggior gettito della ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le cui aliquote sono conseguentemente rimodulate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2008.”


COPERTURA FINANZIARIA
Ai fini dell’ammissibilità dell’emendamento rileva che la norma proposta è bilanciata nel suo stesso articolato e non necessita di ulteriore copertura finanziaria.
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